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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 42448/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In data 20 settembre 2023 il patrocinatore del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, a cui è stata allegata la consulenza tecnica di parte, con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 6 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 18/2015 emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 27 giugno 2017, che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per concorso nell'omicidio e nella soppressione del cadavere di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento della Corte territoriale ha in assoluto escluso che, con la richiesta di revisione, siano state prospettate "prove nuove" dimostrative del diritto al proscioglimento dell'imputato e, in ogni caso, ha osservato che l'istanza medesima si sia rivelata, nel suo complesso, volta a sollecitare una differente valutazione degli elementi di prova già esaminati nel giudizio di merito, definito con il giudicato.

Più precisamente, il materiale offerto dalle fotografie e radiografie vagliate da una consulenza tecnica di parte, già citate nell'elaborato del consulente medico-legale del giudizio di merito, prof. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe inconciliabile con l'apparato probatorio che ha condotto all'affermazione di responsabilità dell'istante, tenuto conto, in particolare, del variegato quadro del compendio dimostrativo acquisito nel processo di cognizione, rappresentato dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni, dai tabulati del traffico telefonico, dai rilievi della localizzazione GPS, dagli esiti delle relazioni dei consulenti tecnici. 1.Sono stati articolati 2 motivi di ricorso. 1.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 630 comma 1 lett. c),631 e 634 cod. proc. pen., perché la Corte di merito avrebbe preternnesso il rispetto del principio del contraddittorio, dispiegabile nell'ambito della fase rescissoria del giudizio di revisione, esorbitando dal perimetro consentito dalla valutazione preliminare di sua competenza e svolgendo una indebita incursione nella fase riservata al giudizio di merito. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1. lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 630 comma 1 lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen., perché la richiesta di revisione si fonderebbe su concreti elementi di novità, non scandagliati nei processi di cognizione, costituiti da prove inedite, finalizzate a "valutare ed interpretare le lesioni (osteo-cartilaginee) rilevate sul cadavere" e, pertanto, la dinamica dell'evento; la consulenza di parte a firma del Dr.

Trunfio varrebbe a compromettere la valenza di riscontro attribuita dalla Corte d'Assise d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] alla perizia medico-legale rispetto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e si fonda sull'esame di alcune fotografie, mai avvenuto nel corso del processo di merito, riguardanti "sia le manovre e le fasi di pulitura del cadavere...sia quelle relative alla traslazione del cadavere e sia la complessa ed energica rimozione del conglomerato composto da terra e materiale plastico - ossia il giubbotto indossato dalla vittima...tenacemente adeso alla superficie del cadavere" e riguardanti, altresì, "le radiografie effettuate dal consulente del PM, dr.[OSCURATO:PERSONA] (dalle quali non è possibile rilevare fratture dell'osso ioide)"; tali novità sarebbero utili a dimostrare "come il ruolo concorsuale del Napoli nell'omicidio del Pioli, disegnato nelle sentenze di condanna" non sussisterebbe.

La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con tali specifiche emergenze, che del resto non sarebbero state disponibili nei giudizi di merito perché non acquisite al fascicolo del dibattimento; né avrebbe preso in esame, come doveroso, i rilievi del professionista della difesa, che ha affermato come "la necessità di immobilizzare la vittima per la realizzazione dell'evento omicidiario" verrebbe "meno, considerando "il primo dei colpi inferti alla vittima, uno di quelli che ha assunto valenza di "colpo mortale", ritenuto compatibile con l'utilizzo di un corpo contundente quale un tubo di irrigazione.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure relative alla declaratoria di inammissibilità de plano articolate con il primo motivo, non meritano accoglimento e si palesano, anzi, affette dal vizio di manifesta infondatezza.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ocull e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 245770).

La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004 - dep. 2005, Dimic, Rv. 231138), fermo restando che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496); nella fase della delibazione preliminare, dunque, il giudice di merito può «valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle noviter ,oroducta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; e tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017 - dep. 2018, Arpe).

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati.

La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione si basa sulla ritenuta inconsistenza, riscontrata ictu ocull dalla Corte di appello, delle prove allegate a sostegno della richiesta di revisione.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, in primo luogo, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Cass. sez.5 n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592).

Le riflessioni dell'elaborato del dr.Trunfio, riportate ed esaltate dal ricorso per cassazione, non offrono indicatori dell'utilizzo di cognizioni evolutive e metodiche operative ed applicative nuove e riguardano esclusivamente la rivisitazione del materiale probatorio già esaminato nel processo concluso con sentenza irrevocabile; l'art. 637 comma 3 cod. proc. pen., che esprime un principio di cui nella fase rescindente deve comunque tenersi conto„ stabilisce che "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio". 2.Sotto altro profilo, che investe anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso — che, sia pure formalmente ed impropriamente agganciato ad un presunto vizio di violazione della legge penale sostanziale, si traduce in una doglianza riguardante l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata - si deve aggiungere che gli elementi forniti dalla consulenza di parte, quand'anche confermati, risultano hic et nunc inidonei a disarticolare il costrutto giustificativo della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Si deve, in proposito, ancora ribadire che la prova — oltre ad essere "nuova", nei termini soprariportati - deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; conf.

Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005).

La sentenza della prima sezione di questa Corte n. 34911 del 2018, che ha rigettato il ricorso del prevenuto, ha illustrato la molteplicità e convergenza degli elementi probatori, che vale la pena riportare: ".....

La sentenza impugnata ha ritenuto che la prova certa della responsabilità dell'imputato emergeva:- dalla testimonianza de relato di [OSCURATO:PERSONA] che aveva descritto, il ruolo attivo svolto dal cugino nella fase esecutiva dell'omicidio, narrazione che aveva ricevuto piena conferma, quanto alle modalità esecutive del delitto, dalla tipologia delle lesioni accertate con la perizia medico-legale: i colpi erano stati assestati con precisione in direzione del medesimo distretto corporeo e ciò induceva a concludere che l'esecutore aveva potuto prendere la mira, senza necessità di reagire ad azioni di difesa o di offesa della vittima perché essa era stata immobilizzata da un complice; - dai contatti telefonici intrattenuti con Io zio: alle ore 15.19 [OSCURATO:PERSONA], durante l'inseguimento del Pioli, aveva chiamato il nipote; alle ore 15.25 Francesco aveva contattato lo zio e le celle agganciate dai rispettivi terminali mobili erano risultate compatibili con l'incrocio di Melicucco; - dall'assenza di successivi contatti telefonici tra zio e nipote che rappresentava un elemento di forte valenza indiziaria, dimostrando che i due congiunti erano entrati in contatto visivo al punto da non avere più necessità di impiegare il telefono; - dai contatti telefonici intercorsi alle ore 15.40 e alle ore 15.44 con il cugino [OSCURATO:PERSONA], il primo quando si era da poco conclusa l'aggressione armata ai danni di Fabrizio, certamente in atto alle ore 15.36; il secondo nel frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] era impegnato a condurre l'autovettura paterna presso l'abitazione di contrada Sbaratto; - dalla circostanza che, dopo la telefonata delle ore 15.44, il ricorrente aveva disattivato entrambe le utenze cellulari in uso e le aveva riattivate solo alle ore 17.55; - dalle immagini registrate dalla telecamera installata presso la struttura aziendale di contrada Crofala: subito dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato la [OSCURATO:PERSONA] del nipote e tanto aveva potuto fare perché quest'ultimo, presente, gli aveva dato la disponibilità del suo veicolo; alle ore 16.33 la Panda era transitata sulla stradina antistante il capannone, con provenienza da contrada Capo ferro e in direzione del frantoio-abitazione della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; era poi transitata in senso inverso seguita dal trattore rosso con benna utilizzato per scavare la buca; aveva successivamente effettuato lo stesso percorso verso il frantoio, per poi tornare indietro e la telecamera aveva immortalato il transito del trattore verde (utilizzato per il livellamento del terreno dopo il seppellimento del corpo) nello stesso frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] uscivano dalla struttura aziendale a bordo della [OSCURATO:PERSONA], dopo avervi caricato la tanica contenente il carburante, dirigendosi verso contrada Capoferro; - dalla circostanza, acclarata, che i due trattori erano posseduti dall'azienda di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, presso la quale quest'ultimo prestava quotidianamente la sua attività e dalla circostanza, anch'essa acclarata, che alla guida dei mezzi meccanici era stato filmato lo stesso soggetto di medesima corporatura e con medesimo abbigliamento; - dai contatti telefonici intrattenuti dalle ore 20.48 in poi con [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva a prelevare all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e a cui forniva le prime notizie dell'accaduto, come dimostrato dall'esordio della conversazione intrattenuta da Curinga con il cognato [OSCURATO:PERSONA] presso la stazione dei carabinieri.

L'interrogativo rivolto da quest'ultimo al cognato ("cosa ha combinato"), chiaramente allusivo a quanto il suocero aveva appena compiuto, era indice di pregresse conoscenze, acquisite nei contatti personali che aveva avuto subito dopo il suo arrivo con uno dei diretti protagonisti della vicenda; - dai ripetuti tentativi posti in essere da Curinga, nel corso della sua deposizione, di nascondere di essere stato prelevato all'aeroporto da Francesco, circostanza che aveva infine ammesso.

E tanto dimostrava che il teste ben sapeva che rivelare l'identità della sua prima fonte diretta rappresentativa dei fatti significava ammettere il coinvolgimento di essa in quegli stessi fatti.

Da tale complesso di convergenti elementi i giudici di merito, le cui valutazioni conformi come detto si saldano, con corretto procedimento inferenziale, hanno desunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato il nipote mentre si dirigeva verso lo svincolo di Melicucco per bloccare Pioli; Francesco aveva risposto prontamente alla convocazione, come dimostrato dal cambio di celia durante la telefonata che aveva effettuato allo zio alle ore 15.25, in avvicinamento all'area urbana di Melicucco; ivi giunto, si era mantenuto in posizione distante, ma in collegamento visivo con il congiunto e questo spiegava il perché [OSCURATO:PERSONA], nel suo passaggio all'incrocio, non lo avesse veduto; dopo che [OSCURATO:PERSONA] con la minaccia dell'arma aveva costretto la vittima a salire a bordo della sua autovettura, prendendovi posto, l'imputato aveva seguito lo zio e ciò era dimostrato dalla telefonata che aveva ricevuto dal cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva partecipato alla fase del trasporto, e dal fatto che la cella agganciata dal terminale mobile del ricorrente era compatibile con l'area nord, dunque, in avvicinamento al luogo di esecuzione del delitto; quindi, Francesco aveva chiamato il cugino alle ore 15.44, verosimilmente per informarlo della raggiunta destinazione.

Né ad incrinare tale ricostruzione era sufficiente la circostanza che in occasione di tale ultimo contatto la cella agganciata fosse compatibile con l'incrocio di Melicucco, stante la relatività del dato in termini di esclusiva compatibilità e l'unicità di esso rispetto alle pregresse risultanze delle chiamate delle ore 15.40.19 e 15.42.07 in occasione delle quali le sue utenze agganciavano celle compatibili con il luogo di esecuzione del delitto.

Dopo la consumazione dell'omicidio, come riferito de relato da [OSCURATO:PERSONA], il corpo di Pioli era stato caricato a bordo della sua autovettura, alla cui guida si era posto Francesco, mentre il padre aveva utilizzato la [OSCURATO:PERSONA] del nipote, quindi "era stato dato tutto alle fiamme".

Ed effettivamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del capannone avevano documentato che era proprio [OSCURATO:PERSONA] ad avere utilizzato la vettura del nipote dopo che l'omicidio era stato consumato e Napoli aveva accompagnato Francesco per due volte presso l'azienda paterna per prelevare i trattori.

Non avevano pregio le ulteriori obiezioni difensive: [OSCURATO:PERSONA] non aveva affermato che il pestaggio era avvenuto all'interno del capannone, ma in luogo retrostante alla struttura aziendale, lontano dalle postazioni lavorative dei dipendenti e ciò spiegava il mancato reperimento di tracce ematiche all'interno dei locali dell'azienda e il perché non era stato filmato l'accesso ad essa degli imputati prima della consumazione del delitto; né residuavano incertezze di sorta sull'appartenenza al ricorrente della vettura utilizzata dallo zio nelle fasi successive all'omicidio: era rimasto accertato che Francesco era in possesso di una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, priva delle caratteristiche (fascioni laterali e specchietto) dell'analoga autovettura nella disponibilità della zia, [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo era nella sua effettiva disponibilità prima della consumazione dell'omicidio, essendone stato filmato l'ingresso alle ore 14.56 all'interno dell'area aziendale di contrada Crofala dopo che il suo conducente aveva aperto con il telecomando il cancello automatico dell'opificio, ivi trattenendosi a conversare, rimanendo al posto di guida, con [OSCURATO:PERSONA].

E in quegli stessi frangenti le celle agganciate dal cellulare dell'imputato lo collocavano nell'area nord, quella per l'appunto di contrada Capo ferro e di contrada Crofala...".

Ebbene, in un simile, robusto contesto di elementi probatori, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui "le valutazioni sulla ricostruzione del fatto, saldamente ancorate ai plurimi e proteiformi dati processuali, non possono essere all'evidenza scalfite dal censurato mancato concreto apprezzamento di alcune radiografie e fotografie relative allo svolgimento dell'esame del cadavere" - ammesso e non concesso che non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, circostanza per il vero solo asserita nel ricorso - si dimostra piana, razionale ed immune da critiche di intrinseca, manifesta illogicità.

La sentenza della Corte di legittimità ha, poi, così statuito: "...la gratuita, ridondante e prolungata profusione di energie nell'esecuzione del pestaggio era stata rilevata e stigmatizzata anche da [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto modo di cogliere lo sguardo supplice del Pioli; che la vittima non aveva perso i sensi al primo colpo, ma che la perdita sensoriale era intervenuta nell'arco di pochi secondi dopo che era stato assestato il primo dei colpi a stantuffo risultato letale (v. p. 330) e, nondimeno, sebbene Pioli fosse agonizzante e sul punto di spirare, "con conseguente perdita di vitalità visivamente percepibile agli astanti", erano stati sferrati ancora due colpi, parimenti letali, a nulla rilevando, per i principi sopra richiamati, che il medesimo avesse o meno percepito la gratuita afflittività dell'insistita quanto eccedente condotta.."(pag. 29).

Non è dato comprendere, in uno scenario di brutale aggressione e repentina reiterazione di terribili colpi arrecati al capo della vittima con il corpo contundente, come sia anche solo astrattamente possibile sostenere che uno di essi, dotato di efficienza letale - e, stando alle argomentazioni declinate dalla sentenza, non il primo - sia da ritenersi incompatibile con il contributo fornito da un terzo, volto ad immobilizzare la vittima medesima nel corso del pestaggio e, dunque, anche nei momenti antecedenti al frangente del suo decesso. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 20 settembre 2023 il patrocinatore del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, a cui è stata allegata la consulenza tecnica di parte, con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 6 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 18/2015 emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 27 giugno 2017, che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per concorso nell'omicidio e nella soppressione del cadavere di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento della Corte territoriale ha in assoluto escluso che, con la richiesta di revisione, siano state prospettate "prove nuove" dimostrative del diritto al proscioglimento dell'imputato e, in ogni caso, ha osservato che l'istanza medesima si sia rivelata, nel suo complesso, volta a sollecitare una differente valutazione degli elementi di prova già esaminati nel giudizio di merito, definito con il giudicato. Più precisamente, il materiale offerto dalle fotografie e radiografie vagliate da una consulenza tecnica di parte, già citate nell'elaborato del consulente medico-legale del giudizio di merito, prof. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe inconciliabile con l'apparato probatorio che ha condotto all'affermazione di responsabilità dell'istante, tenuto conto, in particolare, del variegato quadro del compendio dimostrativo acquisito nel processo di cognizione, rappresentato dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni, dai tabulati del traffico telefonico, dai rilievi della localizzazione GPS, dagli esiti delle relazioni dei consulenti tecnici. 1.Sono stati articolati 2 motivi di ricorso. 1.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 630 comma 1 lett. c),631 e 634 cod. proc. pen., perché la Corte di merito avrebbe preternnesso il rispetto del principio del contraddittorio, dispiegabile nell'ambito della fase rescissoria del giudizio di revisione, esorbitando dal perimetro consentito dalla valutazione preliminare di sua competenza e svolgendo una indebita incursione nella fase riservata al giudizio di merito. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1. lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 630 comma 1 lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen., perché la richiesta di revisione si fonderebbe su concreti elementi di novità, non scandagliati nei processi di cognizione, costituiti da prove inedite, finalizzate a "valutare ed interpretare le lesioni (osteo-cartilaginee) rilevate sul cadavere" e, pertanto, la dinamica dell'evento; la consulenza di parte a firma del Dr. Trunfio varrebbe a compromettere la valenza di riscontro attribuita dalla Corte d'Assise d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] alla perizia medico-legale rispetto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e si fonda sull'esame di alcune fotografie, mai avvenuto nel corso del processo di merito, riguardanti "sia le manovre e le fasi di pulitura del cadavere...sia quelle relative alla traslazione del cadavere e sia la complessa ed energica rimozione del conglomerato composto da terra e materiale plastico - ossia il giubbotto indossato dalla vittima...tenacemente adeso alla superficie del cadavere" e riguardanti, altresì, "le radiografie effettuate dal consulente del PM, dr.[OSCURATO:PERSONA] (dalle quali non è possibile rilevare fratture dell'osso ioide)"; tali novità sarebbero utili a dimostrare "come il ruolo concorsuale del Napoli nell'omicidio del Pioli, disegnato nelle sentenze di condanna" non sussisterebbe. La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con tali specifiche emergenze, che del resto non sarebbero state disponibili nei giudizi di merito perché non acquisite al fascicolo del dibattimento; né avrebbe preso in esame, come doveroso, i rilievi del professionista della difesa, che ha affermato come "la necessità di immobilizzare la vittima per la realizzazione dell'evento omicidiario" verrebbe "meno, considerando "il primo dei colpi inferti alla vittima, uno di quelli che ha assunto valenza di "colpo mortale", ritenuto compatibile con l'utilizzo di un corpo contundente quale un tubo di irrigazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure relative alla declaratoria di inammissibilità de plano articolate con il primo motivo, non meritano accoglimento e si palesano, anzi, affette dal vizio di manifesta infondatezza. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu ocull e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 245770). La delibazione propria della fase preliminare, dunque, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004 - dep. 2005, Dimic, Rv. 231138), fermo restando che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496); nella fase della delibazione preliminare, dunque, il giudice di merito può «valutare in astratto l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle noviter ,oroducta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; e tale valutazione, benché operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 6066 del 24/03/2017 - dep. 2018, Arpe). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione si basa sulla ritenuta inconsistenza, riscontrata ictu ocull dalla Corte di appello, delle prove allegate a sostegno della richiesta di revisione. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, in primo luogo, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Cass. sez.5 n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592). Le riflessioni dell'elaborato del dr.Trunfio, riportate ed esaltate dal ricorso per cassazione, non offrono indicatori dell'utilizzo di cognizioni evolutive e metodiche operative ed applicative nuove e riguardano esclusivamente la rivisitazione del materiale probatorio già esaminato nel processo concluso con sentenza irrevocabile; l'art. 637 comma 3 cod. proc. pen., che esprime un principio di cui nella fase rescindente deve comunque tenersi conto„ stabilisce che "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio". 2.Sotto altro profilo, che investe anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso — che, sia pure formalmente ed impropriamente agganciato ad un presunto vizio di violazione della legge penale sostanziale, si traduce in una doglianza riguardante l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata - si deve aggiungere che gli elementi forniti dalla consulenza di parte, quand'anche confermati, risultano hic et nunc inidonei a disarticolare il costrutto giustificativo della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si deve, in proposito, ancora ribadire che la prova — oltre ad essere "nuova", nei termini soprariportati - deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; conf. Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005). La sentenza della prima sezione di questa Corte n. 34911 del 2018, che ha rigettato il ricorso del prevenuto, ha illustrato la molteplicità e convergenza degli elementi probatori, che vale la pena riportare: "..... La sentenza impugnata ha ritenuto che la prova certa della responsabilità dell'imputato emergeva:- dalla testimonianza de relato di [OSCURATO:PERSONA] che aveva descritto, il ruolo attivo svolto dal cugino nella fase esecutiva dell'omicidio, narrazione che aveva ricevuto piena conferma, quanto alle modalità esecutive del delitto, dalla tipologia delle lesioni accertate con la perizia medico-legale: i colpi erano stati assestati con precisione in direzione del medesimo distretto corporeo e ciò induceva a concludere che l'esecutore aveva potuto prendere la mira, senza necessità di reagire ad azioni di difesa o di offesa della vittima perché essa era stata immobilizzata da un complice; - dai contatti telefonici intrattenuti con Io zio: alle ore 15.19 [OSCURATO:PERSONA], durante l'inseguimento del Pioli, aveva chiamato il nipote; alle ore 15.25 Francesco aveva contattato lo zio e le celle agganciate dai rispettivi terminali mobili erano risultate compatibili con l'incrocio di Melicucco; - dall'assenza di successivi contatti telefonici tra zio e nipote che rappresentava un elemento di forte valenza indiziaria, dimostrando che i due congiunti erano entrati in contatto visivo al punto da non avere più necessità di impiegare il telefono; - dai contatti telefonici intercorsi alle ore 15.40 e alle ore 15.44 con il cugino [OSCURATO:PERSONA], il primo quando si era da poco conclusa l'aggressione armata ai danni di Fabrizio, certamente in atto alle ore 15.36; il secondo nel frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] era impegnato a condurre l'autovettura paterna presso l'abitazione di contrada Sbaratto; - dalla circostanza che, dopo la telefonata delle ore 15.44, il ricorrente aveva disattivato entrambe le utenze cellulari in uso e le aveva riattivate solo alle ore 17.55; - dalle immagini registrate dalla telecamera installata presso la struttura aziendale di contrada Crofala: subito dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato la [OSCURATO:PERSONA] del nipote e tanto aveva potuto fare perché quest'ultimo, presente, gli aveva dato la disponibilità del suo veicolo; alle ore 16.33 la Panda era transitata sulla stradina antistante il capannone, con provenienza da contrada Capo ferro e in direzione del frantoio-abitazione della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]; era poi transitata in senso inverso seguita dal trattore rosso con benna utilizzato per scavare la buca; aveva successivamente effettuato lo stesso percorso verso il frantoio, per poi tornare indietro e la telecamera aveva immortalato il transito del trattore verde (utilizzato per il livellamento del terreno dopo il seppellimento del corpo) nello stesso frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] uscivano dalla struttura aziendale a bordo della [OSCURATO:PERSONA], dopo avervi caricato la tanica contenente il carburante, dirigendosi verso contrada Capoferro; - dalla circostanza, acclarata, che i due trattori erano posseduti dall'azienda di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, presso la quale quest'ultimo prestava quotidianamente la sua attività e dalla circostanza, anch'essa acclarata, che alla guida dei mezzi meccanici era stato filmato lo stesso soggetto di medesima corporatura e con medesimo abbigliamento; - dai contatti telefonici intrattenuti dalle ore 20.48 in poi con [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva a prelevare all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e a cui forniva le prime notizie dell'accaduto, come dimostrato dall'esordio della conversazione intrattenuta da Curinga con il cognato [OSCURATO:PERSONA] presso la stazione dei carabinieri. L'interrogativo rivolto da quest'ultimo al cognato ("cosa ha combinato"), chiaramente allusivo a quanto il suocero aveva appena compiuto, era indice di pregresse conoscenze, acquisite nei contatti personali che aveva avuto subito dopo il suo arrivo con uno dei diretti protagonisti della vicenda; - dai ripetuti tentativi posti in essere da Curinga, nel corso della sua deposizione, di nascondere di essere stato prelevato all'aeroporto da Francesco, circostanza che aveva infine ammesso. E tanto dimostrava che il teste ben sapeva che rivelare l'identità della sua prima fonte diretta rappresentativa dei fatti significava ammettere il coinvolgimento di essa in quegli stessi fatti. Da tale complesso di convergenti elementi i giudici di merito, le cui valutazioni conformi come detto si saldano, con corretto procedimento inferenziale, hanno desunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato il nipote mentre si dirigeva verso lo svincolo di Melicucco per bloccare Pioli; Francesco aveva risposto prontamente alla convocazione, come dimostrato dal cambio di celia durante la telefonata che aveva effettuato allo zio alle ore 15.25, in avvicinamento all'area urbana di Melicucco; ivi giunto, si era mantenuto in posizione distante, ma in collegamento visivo con il congiunto e questo spiegava il perché [OSCURATO:PERSONA], nel suo passaggio all'incrocio, non lo avesse veduto; dopo che [OSCURATO:PERSONA] con la minaccia dell'arma aveva costretto la vittima a salire a bordo della sua autovettura, prendendovi posto, l'imputato aveva seguito lo zio e ciò era dimostrato dalla telefonata che aveva ricevuto dal cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva partecipato alla fase del trasporto, e dal fatto che la cella agganciata dal terminale mobile del ricorrente era compatibile con l'area nord, dunque, in avvicinamento al luogo di esecuzione del delitto; quindi, Francesco aveva chiamato il cugino alle ore 15.44, verosimilmente per informarlo della raggiunta destinazione. Né ad incrinare tale ricostruzione era sufficiente la circostanza che in occasione di tale ultimo contatto la cella agganciata fosse compatibile con l'incrocio di Melicucco, stante la relatività del dato in termini di esclusiva compatibilità e l'unicità di esso rispetto alle pregresse risultanze delle chiamate delle ore 15.40.19 e 15.42.07 in occasione delle quali le sue utenze agganciavano celle compatibili con il luogo di esecuzione del delitto. Dopo la consumazione dell'omicidio, come riferito de relato da [OSCURATO:PERSONA], il corpo di Pioli era stato caricato a bordo della sua autovettura, alla cui guida si era posto Francesco, mentre il padre aveva utilizzato la [OSCURATO:PERSONA] del nipote, quindi "era stato dato tutto alle fiamme". Ed effettivamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del capannone avevano documentato che era proprio [OSCURATO:PERSONA] ad avere utilizzato la vettura del nipote dopo che l'omicidio era stato consumato e Napoli aveva accompagnato Francesco per due volte presso l'azienda paterna per prelevare i trattori. Non avevano pregio le ulteriori obiezioni difensive: [OSCURATO:PERSONA] non aveva affermato che il pestaggio era avvenuto all'interno del capannone, ma in luogo retrostante alla struttura aziendale, lontano dalle postazioni lavorative dei dipendenti e ciò spiegava il mancato reperimento di tracce ematiche all'interno dei locali dell'azienda e il perché non era stato filmato l'accesso ad essa degli imputati prima della consumazione del delitto; né residuavano incertezze di sorta sull'appartenenza al ricorrente della vettura utilizzata dallo zio nelle fasi successive all'omicidio: era rimasto accertato che Francesco era in possesso di una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, priva delle caratteristiche (fascioni laterali e specchietto) dell'analoga autovettura nella disponibilità della zia, [OSCURATO:PERSONA]; il veicolo era nella sua effettiva disponibilità prima della consumazione dell'omicidio, essendone stato filmato l'ingresso alle ore 14.56 all'interno dell'area aziendale di contrada Crofala dopo che il suo conducente aveva aperto con il telecomando il cancello automatico dell'opificio, ivi trattenendosi a conversare, rimanendo al posto di guida, con [OSCURATO:PERSONA]. E in quegli stessi frangenti le celle agganciate dal cellulare dell'imputato lo collocavano nell'area nord, quella per l'appunto di contrada Capo ferro e di contrada Crofala...". Ebbene, in un simile, robusto contesto di elementi probatori, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui "le valutazioni sulla ricostruzione del fatto, saldamente ancorate ai plurimi e proteiformi dati processuali, non possono essere all'evidenza scalfite dal censurato mancato concreto apprezzamento di alcune radiografie e fotografie relative allo svolgimento dell'esame del cadavere" - ammesso e non concesso che non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, circostanza per il vero solo asserita nel ricorso - si dimostra piana, razionale ed immune da critiche di intrinseca, manifesta illogicità. La sentenza della Corte di legittimità ha, poi, così statuito: "...la gratuita, ridondante e prolungata profusione di energie nell'esecuzione del pestaggio era stata rilevata e stigmatizzata anche da [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto modo di cogliere lo sguardo supplice del Pioli; che la vittima non aveva perso i sensi al primo colpo, ma che la perdita sensoriale era intervenuta nell'arco di pochi secondi dopo che era stato assestato il primo dei colpi a stantuffo risultato letale (v. p. 330) e, nondimeno, sebbene Pioli fosse agonizzante e sul punto di spirare, "con conseguente perdita di vitalità visivamente percepibile agli astanti", erano stati sferrati ancora due colpi, parimenti letali, a nulla rilevando, per i principi sopra richiamati, che il medesimo avesse o meno percepito la gratuita afflittività dell'insistita quanto eccedente condotta.."(pag. 29). Non è dato comprendere, in uno scenario di brutale aggressione e repentina reiterazione di terribili colpi arrecati al capo della vittima con il corpo contundente, come sia anche solo astrattamente possibile sostenere che uno di essi, dotato di efficienza letale - e, stando alle argomentazioni declinate dalla sentenza, non il primo - sia da ritenersi incompatibile con il contributo fornito da un terzo, volto ad immobilizzare la vittima medesima nel corso del pestaggio e, dunque, anche nei momenti antecedenti al frangente del suo decesso. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi
Sentenza Cassazione n. 42448/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris