CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1990
Cassazione n. 41031/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1990 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA],dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il il ricorso proposto avverso l'ordinanza tal 20 maggio 2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e riconosceva la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 2) e 3) e la rigettava in relazione ai delitti di cui alle altre sentenze; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti di evasione giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 4), 5) e 6) del provvedimento impugnato; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte e la loro estemporaneità), segnalandole come indicative dell'insofferenza dell'imputato ai provvedimenti limitativi della libertà personale, ma escludendone la preordinazione; che il giudice di merito ha evidenziato i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo che ricorreva un'ipotesi di inclinazione a delinquere piuttosto che di continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il •a" • cimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ci eciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] siden e ciA V. enzo Si ni l t LA- j". D E POS1TA T