CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 14514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in data 11 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza assolutorii emessa dal Tribunale di Pescara il 2 aprile 2019, appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il ricorrente colpevole dei reati contestati e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile nonché alle spese del doppio grado in favore della medesima. 2. Nel ricorso avanzato a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. 2.1. Violazione e falsa applicazione di legge, in rapporto agli "artt. 629 e 129" cod. proc. pen. La Corte di Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare estinto il reato, per essere maturata la causa estintiva della prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado, e non invece affermare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato stesso, sicché la sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, così come previsto dall'art. 622 cod. proc. pen. 2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. in rapporto all'art. 138 cod. proc. civ. Difetta nella specie l'elemento oggettivo del reato di resistenza, dal momento che non è stata impedita la notifica dell'atto da parte del pubblico ufficiale notificatore. L'avere il [OSCURATO:PERSONA] strappato gli atti dalle mani del messo notificatore [OSCURATO:PERSONA] e sbattuto gli stessi sul viso di lei integra rifiuto di ricevere copia dell'atto, che è in tutto equiparabile alla consegna eseguita a mani proprie, ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ., (applicabile nella specie, in ragione della tipologia di atto da notificare). 2.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. Difetta l'ulteriore elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice della resistenza, costituito dalla contemporaneità tra l'atto del pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il compimento, in quanto la condotta aggressiva è stata posta in essere successivamente alla notifica. 2.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen. Difetta l'elemento soggettivo del reato in addebito, in quanto la condotta tenuta dall'imputato non è sostenuta dall'elemento intenzionale: si sarebbe trattato, piuttosto, di una "reazione impulsiva, dettata da stato di agitazione ed inquietudine". 2.5. Errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente valutato attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, portatrice di interesse personale al giudizio in quanto costituita parte civile, in assenza di elementi di riscontro e, anzi, in presenza di elementi fattuali (il referto sanitario acquisito in atti) che documentano lesioni non compatibili con la dinamica dell'aggressione descritta dalla persona offesa. 3. Il difensore ha versato in atti due memorie nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso per i medesimi motivi. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e l4 con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Tenuto conto della risalenza del fatto al 12 gennaio 2013 e delle sospensioni intervenute nel corso del processo, per complessivi 9 mesi e 25 giorni (dal 20 dicembre 2017 al 9 febbraio 2018; dal 14 aprile 2017 al 20 dicembre 2017, per adesione del difensore all'astensione) la prescrizione è maturata il 6 novembre 2019, dunque dopo la sentenza di primo grado (2 aprile 2019 ) ma prima di quella adottata dal giudice del gravame (11 giugno 2021). Le Sezioni Unite hanno da tempo sancito che il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv.233918). Più di recente si è affermato che è ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Murone, Rv. 277375). Al proposito, il testo dell'art.576 cod. proc. pen., inequivocabile nel suo contenuto, afferma che "la parte civile può proporre impugnazione... ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio". Il successivo articolo 578 cod. proc. pen. regola, invece, la sorte delle statuizioni civili a fronte di una sentenza di condanna in primo grado che sia riformata in appello o cassazione per prescrizione o amnistia, ma non stabilisce che la devoluzione della questione sulle statuizioni civili al giudice di secondo grado o di legittimità sia ammessa solo in caso di condanna in primo grado, risultando diversamente sacrificata immotivatamente la posizione della parte civile, la quale sarebbe deprivata del potere di appellare la sentenza di proscioglimento per l'avvenuto decorso del tempo. Nel caso in scrutinio, prima di affermare la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, la Corte ha anche provveduto a rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., dovendo por mano a riformare una pronuncia assolutoria, conformemente ad un orientamento della giurisprudenza di questa Corte (espresso, tra le altre, da Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661), per il quale la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è applicabile anche nel caso in. cui il thema decidendum sia limitato alle statuizioni civili, in quanto garanzia fondamentale del processo, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 2. Parimenti infondati sono i motivi inerenti alla mancanza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., che possono essere trattati congiuntamente. Rientra nella struttura della fattispecie incriminatrice qui in rilievo l' "opposizione" al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, quale finalità della violenza o minaccia, e non invece l' "impedimento", come dedotto dal ricorrente, e, dunque, un'azione diretta a contrastare il compimento dell'atto, non ad escluderla; e comunque, costituendo elemento di dolo specifico del reato, ne resta irrilevante la realizzazione ai fini della configurabilità del reato. In ogni caso, la valutazione della condotta incriminata nella prospettiva del completamento dell'iter procedimentale della notifica - sul presupposto che il rifiuto di ricevere copia dell'atto costituisca l'equipollente della notifica a mani proprie, ai sensi dell'art. 138, comma 2, cod. proc. civ. - è del tutto inconferente rispetto all'apprezzamento della rilevanza penale del comportamento incriminato, che è pienamente inquadrabile nel paradigma del delitto di resistenza.Così pure, correlandosi l'azione aggressiva posta in essere dal ricorrente ad un'attività dell'agente notificatore ancora in essere, la mancanza di contemporaneità - intesa in senso cronologico - appare irrilevante (oltre che insussistente in fatto); quel che qui rileva è la correlazione causale, più che la correlazione temporale, tra l'atto del pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il compimento. 3. infondato è il motivo inerente al difetto dell'elemento soggettivo della fattispecie ipotizzata. Lo stato emotivo che si assume abbia prodotto la reazione aggressiva del ricorrente non vale ad escludere né a diminuire l'imputabilità, non essendo espressione di una condizione psicopatologica, peraltro nemmeno affermata. L'irrilevanza degli stati emotivi e passionali, sancita dall'art. 90 cod. pen., non permette di attribuire valenza giustificativa al discontrollo della propria aggressività (pur non potendosene escludere del tutto l'incidenza nella valutazione complessiva del fatto e della sua dimensione lesiva, ove però si avesse prova di una condotta provocatoria che ne abbia determinato l'innesco, ipotesi qui nemmeno ventilata). 4. Errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. L'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). E' regola generale che l'attendibilità che il giudice di merito riconosca a tale deposizione non è censurabile in sede di legittimità, purché sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, mentre l'acquisizione di elementi corroborativi estrinseci non è richiesta, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. E' principio sedimentato nel sistema - cristallizzato da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; tra le tante ribadito da Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In tale pronuncia la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non costituisce un obbligo, ove non vi siano elementi che rendano dubbia la valutazione di attendibilità del narrato, avendo portata invalidante della sua credibilità. Anche la dedotta non compatibilità delle lesioni documentate nel referto sanitario acquisito in atti con la dinamica dell'aggressione descritta dalla persona offesa è questione meramente enunciata, che involge questioni di fatto non deducibili in questa Sede. 5,AI rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al