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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 agosto 2022

Cassazione n. 43096/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nel procedimento contro: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA]- tuale dello Stato di Firenze ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata accolta l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liqui- dando agli stessi la somma di 29.987,98 euro ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano arrestati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per furto aggravato e presentati in giudizio per il rito direttissimo; dopo la convalida in data 23/11/2019, venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere; il giudizio si svolgeva in più udienze, fino alla sentenza di assoluzione, intervenuta il 18/2/2020, quando i due imputati venivano rimessi in libertà, dopo essere stati ininterrottamente detenuti per 89 giorni; la sentenza di assoluzione è passata in giudicato.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze lamenta: a. inosservanza o erro- nea applicazione degli articoli 314 e seguenti cod. proc. pen.; b. mancanza con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non aveva ritenuto di verificare se le dichiarazioni rese dagli indagati fossero state ritenute credibili dal giudice della cautela e dunque sinergiche all'erogazione della misura e tanto anche alla luce le complessive risultanze investigative.

In ricorso (pagg. 2-3) vengono riportate le dichiarazioni rese in sede di inter- rogatorio di convalida dagli imputati e si ricorda che nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, preso atto delle dichiarazioni rese dagli indagati, il giudice della cautela ebbe a ritenere che: "Le versioni fornite dagli arrestati, solo parzialmente coincidenti, non appaiono dirimenti in ordine alla pur dichiarata estraneità ai fatti, facendo emergere altresì profili incongruenti in ordine alle cir- costanze che li conducevano in quel frangente sul luogo ove si verificava il fatto, asserendo di essere diretti di chiesa in chiesa presso sacerdoti o altri soggetti, di cui sconoscevano in realtà ogni riferimento e riferendo l'Adzovic particolari inediti relativi alla regalia di abbigliamento da parte sua al coimputato, in un incontro fortuito presso la stazione poi proseguito nei termini descritti per l'intera giornata, alfine di giustificare la loro presenza nel frangente ".

A fronte di tale eccezione, in ordine alla (in)sussistenza dell'elemento ostativo del dolo o della colpa grave si duole il Ministero ricorrente che la Corte fiorentina, nell'accogliere le istanze di riparazione, non abbia verificato se le dichiarazioni rese dagli indagati fossero state ritenute credibili dal giudice della cautela e dunque sinergiche all'irrogazione della misura, e tanto anche alla luce delle complessive risultanze investigative in atti.

E ciò anche perché la difesa erariale aveva indicato ulteriori ragioni per le quali la domanda era da respingere, ovvero che le vittime del reato avevano dichiarato con assoluta certezza di avere visto i due uomini infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura e rubare i bagagli ivi riposti, dichiarazioni di seguito non utilizzate in sede dibattimentale per irreperibilità delle persone offese, con conseguente assoluzione degli imputati.

E anche il cameriere [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver assistito al furto e confermava la versione for- nita dalle vittime del reato, salvo ritrattare le dichiarazioni in sede dibattimentale.

Il Ministero ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impu- gnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 25/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, il tema da valutare non è quello richiesto in ricorso, ovvero valutare il corretto operato del giudice della cautela che, come si afferma ha "riscontrato delle incongruenze nelle dichiarazioni rese dai due indagati che ne inficiano l'at- tendibilità" (pag. 2) e che la "misura restrittiva era stata disposta (...) alla luce di plurimi e convergenti elementi di accusa venuti meno in sede dibattimentale, in uno con le contraddittorie dichiarazioni rese dagli indagati ritenute inattendibili dal giudice della cautela".

Il giudice della riparazione doveva valutare se ostativo al chiesto indennizzo fosse un qualche comportamento dei richiedenti che potesse avere indotto in er- rore il giudice della riparazione.

Soprattutto, come si dirà, all'esito del dibattimento non è emerso alcun ele- mento di contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dagli indagati.

E il giudice della riparazione non poteva valutare elementi esclusi dalla sen- tenza di assoluzione, ovvero il riconoscimento degli imputati da parte delle persone offese.

Ciò in quanto, come ricorda lo stesso Ministero ricorrente, all'esito del di- battimento, il Tribunale di Pisa motivava la pronuncia assolutoria in ragione del ridimensionamento delle dichiarazioni di uno dei testi presenti al momento del fatto, che avevano depotenziato l'accusa in misura tale da condurre all'assoluzione degli imputati ("Appreso ciò, il Beshri si precipitava fuori dalla pizzeria, correndo nella direzione indicata dalla vittima e si imbatteva negli odierni imputati che cam- minavano in prossimità dei Bagni di Nerone.

Il teste, pertanto, fermava i due so- spettati che venivano segnalati dalle donne quale autori dell'illecito.

La portata di tale affermazione, tuttavia è stata ridimensionata dallo stesso Beshri che, oltre specificare di non aver assistito al furto, ha sottolineato la sua scarsa compren- sione della lingua inglese generando, pertanto, dubbi sul reale signcato di quanto espresso dalle due donne" -così a pag. 5 della sentenza di primo grado).

2. Ebbene, con motivazione che ad avviso del Collegio si palesa immune da censure di legittimità, il giudice della riparazione ha dato atto che i due imputati, sin da subito, si erano detti estranei ai fatti, ed avevano reso una loro versione.

In particolare, risulta che il 22.11.2019 la persona offesa, una cittadina turca in compagnia di due connazionali, stava cenando in una pizzeria di Pisa, con l'auto parcheggiata nei pressi.

Al momento del pagamento, la persona offesa e un'altra persona (nel frattempo uscite in strada) si accorgevano che un vetro dell'auto era infranto e che due persone, scese da un'altra auto, rubavano valigie e una borsa di lavoro della persona offesa, che conteneva un computer con dati importanti per il lavoro.

Un cameriere usciva a vedere e trovava i due odierni ricorrenti, che camminavano a breve distanza e che venivano indicati dalla persona offesa come autori del furto.

Venivano chiamati i Carabinieri, i quali trovavano Adzovic e Stepanovic, tranquilli e fermi, che dicevano di essere andati in una vicina parrocchia a cercare assistenza; la refurtiva non veniva trovata.

La persona offesa e i suoi accompagnatori, presenti in Italia solo per un breve periodo, facevano rientro in Turchia e non venivano mai sentite formalmente, né in incidente proba- torio, né in dibattimento.

I due imputati venivano assolti, in quanto non vi erano prove certe della loro responsabilità, ed essendo anche stato confermato che i due si erano effettivamente presentati nella vicina parrocchia.

Orbene, il giudice della riparazione, con motivazione logica e congrua, venuto ormai meno un loro riconoscimento qiali autori del furto, ha valorizzato ai fini del riconoscimento del chiesto indennizzo il fatto che Adzovic e Stepanovic sin da su- bito hanno tenuto un atteggiamento tranquillo e collaborativo, attendendo i Cara- binieri e dichiarando la loro estraneità al furto, indicando anche elementi a loro discolpa che sono risultati veritieri (la loro presenza in zona per andare a chiede aiuto in parrocchia).

Correttamente, pertanto, è stata ritenuta insussistente in capo agli imputati qualunque condotta colposa che abbia potuto operare sinergicamente con la mi- sura cautelare loro imposta.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la con- danna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.4 Giova osservare che detta norma è applicabile anche ove il ricorrente sia il Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che la giurisprudenza di que- sta corte ha ormai da tempo disatteso la tesi secondo cui un'amministrazione sta- tale, in virtù del principio della unicità della personalità giuridica dello Stato, non può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (cfr. Sez.

Un. n. 34559 del 15.10.2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265, che ha superato Sez. 4 n. 979 del 14/9/1992, Min.

Tesoro in proc.

Guastella, Rv. 191847, e n. 131 del 19.3.1993, Min.

Tesoro in proc.

Grasso, rv. 193385; conf.

Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Salvi, Rv. 228442; Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, MEF e altro, Rv. 272994; Sez. 4 n. 38613 del 7/6/2022, MEF e altro, n. m.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nel procedimento contro: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA]- tuale dello Stato di Firenze ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata accolta l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liqui- dando agli stessi la somma di 29.987,98 euro ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano arrestati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per furto aggravato e presentati in giudizio per il rito direttissimo; dopo la convalida in data 23/11/2019, venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere; il giudizio si svolgeva in più udienze, fino alla sentenza di assoluzione, intervenuta il 18/2/2020, quando i due imputati venivano rimessi in libertà, dopo essere stati ininterrottamente detenuti per 89 giorni; la sentenza di assoluzione è passata in giudicato. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze lamenta: a. inosservanza o erro- nea applicazione degli articoli 314 e seguenti cod. proc. pen.; b. mancanza con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non aveva ritenuto di verificare se le dichiarazioni rese dagli indagati fossero state ritenute credibili dal giudice della cautela e dunque sinergiche all'erogazione della misura e tanto anche alla luce le complessive risultanze investigative. In ricorso (pagg. 2-3) vengono riportate le dichiarazioni rese in sede di inter- rogatorio di convalida dagli imputati e si ricorda che nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, preso atto delle dichiarazioni rese dagli indagati, il giudice della cautela ebbe a ritenere che: "Le versioni fornite dagli arrestati, solo parzialmente coincidenti, non appaiono dirimenti in ordine alla pur dichiarata estraneità ai fatti, facendo emergere altresì profili incongruenti in ordine alle cir- costanze che li conducevano in quel frangente sul luogo ove si verificava il fatto, asserendo di essere diretti di chiesa in chiesa presso sacerdoti o altri soggetti, di cui sconoscevano in realtà ogni riferimento e riferendo l'Adzovic particolari inediti relativi alla regalia di abbigliamento da parte sua al coimputato, in un incontro fortuito presso la stazione poi proseguito nei termini descritti per l'intera giornata, alfine di giustificare la loro presenza nel frangente ". A fronte di tale eccezione, in ordine alla (in)sussistenza dell'elemento ostativo del dolo o della colpa grave si duole il Ministero ricorrente che la Corte fiorentina, nell'accogliere le istanze di riparazione, non abbia verificato se le dichiarazioni rese dagli indagati fossero state ritenute credibili dal giudice della cautela e dunque sinergiche all'irrogazione della misura, e tanto anche alla luce delle complessive risultanze investigative in atti. E ciò anche perché la difesa erariale aveva indicato ulteriori ragioni per le quali la domanda era da respingere, ovvero che le vittime del reato avevano dichiarato con assoluta certezza di avere visto i due uomini infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura e rubare i bagagli ivi riposti, dichiarazioni di seguito non utilizzate in sede dibattimentale per irreperibilità delle persone offese, con conseguente assoluzione degli imputati. E anche il cameriere [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver assistito al furto e confermava la versione for- nita dalle vittime del reato, salvo ritrattare le dichiarazioni in sede dibattimentale. Il Ministero ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impu- gnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 25/8/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, il tema da valutare non è quello richiesto in ricorso, ovvero valutare il corretto operato del giudice della cautela che, come si afferma ha "riscontrato delle incongruenze nelle dichiarazioni rese dai due indagati che ne inficiano l'at- tendibilità" (pag. 2) e che la "misura restrittiva era stata disposta (...) alla luce di plurimi e convergenti elementi di accusa venuti meno in sede dibattimentale, in uno con le contraddittorie dichiarazioni rese dagli indagati ritenute inattendibili dal giudice della cautela". Il giudice della riparazione doveva valutare se ostativo al chiesto indennizzo fosse un qualche comportamento dei richiedenti che potesse avere indotto in er- rore il giudice della riparazione. Soprattutto, come si dirà, all'esito del dibattimento non è emerso alcun ele- mento di contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dagli indagati. E il giudice della riparazione non poteva valutare elementi esclusi dalla sen- tenza di assoluzione, ovvero il riconoscimento degli imputati da parte delle persone offese. Ciò in quanto, come ricorda lo stesso Ministero ricorrente, all'esito del di- battimento, il Tribunale di Pisa motivava la pronuncia assolutoria in ragione del ridimensionamento delle dichiarazioni di uno dei testi presenti al momento del fatto, che avevano depotenziato l'accusa in misura tale da condurre all'assoluzione degli imputati ("Appreso ciò, il Beshri si precipitava fuori dalla pizzeria, correndo nella direzione indicata dalla vittima e si imbatteva negli odierni imputati che cam- minavano in prossimità dei Bagni di Nerone. Il teste, pertanto, fermava i due so- spettati che venivano segnalati dalle donne quale autori dell'illecito. La portata di tale affermazione, tuttavia è stata ridimensionata dallo stesso Beshri che, oltre specificare di non aver assistito al furto, ha sottolineato la sua scarsa compren- sione della lingua inglese generando, pertanto, dubbi sul reale signcato di quanto espresso dalle due donne" -così a pag. 5 della sentenza di primo grado). 2. Ebbene, con motivazione che ad avviso del Collegio si palesa immune da censure di legittimità, il giudice della riparazione ha dato atto che i due imputati, sin da subito, si erano detti estranei ai fatti, ed avevano reso una loro versione. In particolare, risulta che il 22.11.2019 la persona offesa, una cittadina turca in compagnia di due connazionali, stava cenando in una pizzeria di Pisa, con l'auto parcheggiata nei pressi. Al momento del pagamento, la persona offesa e un'altra persona (nel frattempo uscite in strada) si accorgevano che un vetro dell'auto era infranto e che due persone, scese da un'altra auto, rubavano valigie e una borsa di lavoro della persona offesa, che conteneva un computer con dati importanti per il lavoro. Un cameriere usciva a vedere e trovava i due odierni ricorrenti, che camminavano a breve distanza e che venivano indicati dalla persona offesa come autori del furto. Venivano chiamati i Carabinieri, i quali trovavano Adzovic e Stepanovic, tranquilli e fermi, che dicevano di essere andati in una vicina parrocchia a cercare assistenza; la refurtiva non veniva trovata. La persona offesa e i suoi accompagnatori, presenti in Italia solo per un breve periodo, facevano rientro in Turchia e non venivano mai sentite formalmente, né in incidente proba- torio, né in dibattimento. I due imputati venivano assolti, in quanto non vi erano prove certe della loro responsabilità, ed essendo anche stato confermato che i due si erano effettivamente presentati nella vicina parrocchia. Orbene, il giudice della riparazione, con motivazione logica e congrua, venuto ormai meno un loro riconoscimento qiali autori del furto, ha valorizzato ai fini del riconoscimento del chiesto indennizzo il fatto che Adzovic e Stepanovic sin da su- bito hanno tenuto un atteggiamento tranquillo e collaborativo, attendendo i Cara- binieri e dichiarando la loro estraneità al furto, indicando anche elementi a loro discolpa che sono risultati veritieri (la loro presenza in zona per andare a chiede aiuto in parrocchia). Correttamente, pertanto, è stata ritenuta insussistente in capo agli imputati qualunque condotta colposa che abbia potuto operare sinergicamente con la mi- sura cautelare loro imposta. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la con- danna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.4 Giova osservare che detta norma è applicabile anche ove il ricorrente sia il Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che la giurisprudenza di que- sta corte ha ormai da tempo disatteso la tesi secondo cui un'amministrazione sta- tale, in virtù del principio della unicità della personalità giuridica dello Stato, non può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (cfr. Sez. Un. n. 34559 del 15.10.2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265, che ha superato Sez. 4 n. 979 del 14/9/1992, Min. Tesoro in proc. Guastella, Rv. 191847, e n. 131 del 19.3.1993, Min. Tesoro in proc. Grasso, rv. 193385; conf. Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Salvi, Rv. 228442; Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, MEF e altro, Rv. 272994; Sez. 4 n. 38613 del 7/6/2022, MEF e altro, n. m.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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