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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 15773/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. ORIANI 85, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentato e difeso da se stesso, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] TAMBERI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DEI,M ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 756/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 765/20, del 4 novembre 2020, del Tribunale di Grosseto, che — accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze e dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione avverso la sentenza n. 489/19, del 13 maggio 2019, del Giudice di pace di Grosseto — ha rigettato l'opposizione proposta dal Tamberi avverso cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate e riscossione; che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che l'opposizione suddetta aveva ad oggetto cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate e riscossione, relativa a ruolo emesso, a carico di esso Tamberi, dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze, per spese processuali concernenti sentenza emessa in favore 1 11 Il C 1' I 117 E uena rtetelluia eli 1 Avoino, an emuo Ui giuwzio proposi() av vciso sanzioni emesse per violazione del codice della strada; - che il primo giudice accoglieva l'opposizione, facendo proprio il fillievo dell'opponente secondo cui la sentenza posta a base del fuolo emesso dall'Avvocatura distrettuale fiorentina non recava alcuna condanna alle spese in favore della stessa, bensì della Prefettura livornesc; - che la sentenza, tuttavia, veniva riformata in appello su gravame dell'Avvocatura dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione; Ric. 2021 n. 13117 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che avverso la sentenza del Tribunale maremmano ricorre per cassazione il Tamberi, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e conseguente violazione degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ., ribadendo la tesi già posta alla base dell'opposizione e secondo cui era onere dell'Avvocatura distrettuale, nel curare l'esazione delle somme dovute alla Prefettura di Livorno, quello "di spendere e palesare il nominativo della stessa"; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma l, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite, pur ricorrendo le "altre" gravi ed eccezionali ragioni, di cui al testo della norma suddetta, come risultante all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; - che hanno resistito all'impugnazione, Con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissione o, comunque, tigettani; :1_ -1 - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di 11br.3‘11.1ttlle Uell tuuiiaiiit 111 ea.111e1a UI el311:51g11t) Ite1 11 1U leLtUlalet Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo è infondato; - che come osservato, infatti, nel controricorso, corretto è il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, all'arresto di questa Corte Ric. 2021 n. 13117 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -3- secondo cui, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, "l'Avvocatura Generale e quella distrettuale dello Stato per i giudizi da essi trattati provvedono all>esazione delle «competenze» nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore dei loro patrocinati" (Cass. Sez. 2, sent. 23 maggio 2000, n. 6723, non massimata) e, dunque, senza necessità alcuna della spendita del loro nome; - che anche il secondo motivo di ricorso è infondato: - che deve, qui, ribadirsi il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la v ami:azione crea oppollunita UI Lompeurvane 111 11111U (3 111 ti tt2, Sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv 646335-01; nello stesso senso anchc Cass. .

L. 1 . , ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi "la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-.3, ord. 26 novembre 20)0, n. 26912, Rv 659925-01); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; -- che in :agiorie ,leA rigetto (-1& ricorso, \'2, da t,, atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2021 n. 13117 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -4- testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze e all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, le spese del presente giudizio che liquida in t 1.400,00, più spese prenotate a debito, nonché 1b 0/0 per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.IZ. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma -17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13117-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. ORIANI 85, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentato e difeso da se stesso, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] TAMBERI; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DEI,M ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 756/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 765/20, del 4 novembre 2020, del Tribunale di Grosseto, che — accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze e dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione avverso la sentenza n. 489/19, del 13 maggio 2019, del Giudice di pace di Grosseto — ha rigettato l'opposizione proposta dal Tamberi avverso cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate e riscossione; che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che l'opposizione suddetta aveva ad oggetto cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate e riscossione, relativa a ruolo emesso, a carico di esso Tamberi, dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze, per spese processuali concernenti sentenza emessa in favore 1 11 Il C 1' I 117 E uena rtetelluia eli 1 Avoino, an emuo Ui giuwzio proposi() av vciso sanzioni emesse per violazione del codice della strada; - che il primo giudice accoglieva l'opposizione, facendo proprio il fillievo dell'opponente secondo cui la sentenza posta a base del fuolo emesso dall'Avvocatura distrettuale fiorentina non recava alcuna condanna alle spese in favore della stessa, bensì della Prefettura livornesc; - che la sentenza, tuttavia, veniva riformata in appello su gravame dell'Avvocatura dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione; Ric. 2021 n. 13117 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che avverso la sentenza del Tribunale maremmano ricorre per cassazione il Tamberi, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e conseguente violazione degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ., ribadendo la tesi già posta alla base dell'opposizione e secondo cui era onere dell'Avvocatura distrettuale, nel curare l'esazione delle somme dovute alla Prefettura di Livorno, quello "di spendere e palesare il nominativo della stessa"; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma l, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite, pur ricorrendo le "altre" gravi ed eccezionali ragioni, di cui al testo della norma suddetta, come risultante all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; - che hanno resistito all'impugnazione, Con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissione o, comunque, tigettani; :1_ -1 - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di 11br.3‘11.1ttlle Uell tuuiiaiiit 111 ea.111e1a UI el311:51g11t) Ite1 11 1U leLtUlalet Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo è infondato; - che come osservato, infatti, nel controricorso, corretto è il richiamo, operato dalla sentenza impugnata, all'arresto di questa Corte Ric. 2021 n. 13117 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -3- secondo cui, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, "l'Avvocatura Generale e quella distrettuale dello Stato per i giudizi da essi trattati provvedono all>esazione delle «competenze» nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore dei loro patrocinati" (Cass. Sez. 2, sent. 23 maggio 2000, n. 6723, non massimata) e, dunque, senza necessità alcuna della spendita del loro nome; - che anche il secondo motivo di ricorso è infondato: - che deve, qui, ribadirsi il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la v ami:azione crea oppollunita UI Lompeurvane 111 11111U (3 111 ti tt2, Sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv 646335-01; nello stesso senso anchc Cass. . L. 1 . , ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi "la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-.3, ord. 26 novembre 20)0, n. 26912, Rv 659925-01); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; -- che in :agiorie ,leA rigetto (-1& ricorso, \'2, da t,, atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2021 n. 13117 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -4- testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze e all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, le spese del presente giudizio che liquida in t 1.400,00, più spese prenotate a debito, nonché 1b 0/0 per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.IZ. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma -17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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