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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08848/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 2 maggio 2023 con cui la Corte d'appello dell'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico e versato in fatto poiché ha prospettato una alternativa ricostruzione dei fatti (richiamando le vicende della fallita Eurorottami s.r.I., indicando la destinazione data alle somme e a una vettura nella disponibilità di essa e assumendo che l'imputato avrebbe consegnato la documentazione contabile di cui disponeva), così negando irritualmente in questa sede la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti, senza neppure addurre il travisamento della prova, e - quanto alle attenuanti generiche - richiamando quanto già esposto, in tal modo non muovere effettive censure all'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 2 maggio 2023 con cui la Corte d'appello dell'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico e versato in fatto poiché ha prospettato una alternativa ricostruzione dei fatti (richiamando le vicende della fallita Eurorottami s.r.I., indicando la destinazione data alle somme e a una vettura nella disponibilità di essa e assumendo che l'imputato avrebbe consegnato la documentazione contabile di cui disponeva), così negando irritualmente in questa sede la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti, senza neppure addurre il travisamento della prova, e - quanto alle attenuanti generiche - richiamando quanto già esposto, in tal modo non muovere effettive censure all'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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