CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 34826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di competenza-n. 2281/2023- ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. proposto dal Tribunale di Trapani, con ordinanza depositata il 12.1.2023, nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. , su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA].; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12.1.2013 il Tribunale di Trapani ha richie sto alla Corte di Cassazione il regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 e 47, c.4, c.p.c., assumendo che: con sentenza del 23.12.22 il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su ricorso della Stranos.p.a.; dalla visura camerale la suddetta società risultava cancellata dal registro delle imprese di Trapani in data 8.2.22;l’apertura della liquidazione giudiziale era stata dichiarata prima del decorso di un anno dalla sua cancellazione; con nota del 3.1.23 il curatore ha comunicato che nei confronti della medesima società era stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 25.10.22; tale fallimento non risultava dalla visura acquisita al fascicolo; la sentenza dichiarativa di fallimento dava atto che la società debitrice aveva sede nel relativo circondario dall’8.2.22; sino a tale data la società debitrice aveva avuto sede in Alcamo. Premesso ciò, il Tribunale di Trapani, a sostegno del regolamento di competenza, deduceva che: secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice della crisi d’impresa(C.C.I.I.) per i procedimenti di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza era competente il Tribunale nel cui circondario il debitore aveva il centro degli interessi principali; secondo l’art. 28 dello stesso C . C . I . I . , il trasferimento del centro degli interessi principali non rilevava ai fini della competenza quando era intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda d’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale; analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 9 legge fall.; la domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale era stata depositata il 23.11.22, prima del decorso del termine annuale dal trasferimento della sede legale della società presso il circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (8.2.22). Pertanto, il Tribunale di Trapani chiedeva alla Corte di cassazione d’indicare dinanzi a quale ufficio giudiziario doveva proseguire la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato requisitoria chiedendo di dichiarare inammissibile il regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Anzitutto, il regolamento è ammissibile. In tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l'inderogabilità della previsione dell'art. 9 l. fall . e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l'eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata. Né, in contrario, può invocarsi l'art. 9 ter l.fall., che, nell'enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l'individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 9 l. fall., sicché è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell'impresa non corrispondente a quella principale (Cass. 19343/2016). Inoltre, ilconflitto positivo di competenza può essere denunciato anche qualora pendano, davanti a giudici diversi, procedure concorsuali di diverso tipo (stante l'interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare, in particolare del fondamentale principio della unitarietà della procedura concorsuale), e che, per altro verso, il conflitto positivo può rivestire carattere non solo reale ma anche virtuale, mentre non è di ostacolo alla proponibilità del regolamento la circostanza che sia già stata pronunciata sentenza dichiarativa del fallimento - ovvero sentenza di carattere corrispondente, nell'ambito dei diversi tipi di procedure concorsuali, come quella dichiarativa dello stato di insolvenza -passata in giudicato, la quale è destinata ad essere cassata senza rinvio ove la S.C. accerti, in sede di regolamento, che è stata emessa da giudice incompetente (Cass. 19198/2005; Cass.23116/2014). Pertanto, non è condivisibile quanto esposto nella requisitoria del Procuratore Generale secondo il quale l’istanza in questione sarebbe inammissibile, in quanto l’art. 45 legge fall. “legittimerebbe la proposizione d’ufficio del regolamento di competenza ad opera del giudice presso il quale è avvenuta la riassunzione della causa in conseguenza della dichiarazione d’incompetenza del giudice originariamente adito, e nell’ipotesi in cui il giudice della riassunzione si ritenga a sua volta incompetente”, pervenendo alla conclusione che, nella fattispecie, non essendosi verificata una riassunzione del procedimento, l’istanza del Tribunale sarebbe diretta a richiedere alla cassazione un “parere preventivo”. Come detto, nel caso concreto viene in rilievo un conflitto reale positivo tra due pronunce giudiziali, che hanno promosso due distinte procedure, correttamente invocato a sostegno del regolamento d’ufficio di competenza da parte del Tribunale di Trapani. Nella specie,si tratta di procedure di verse, perché l’art. 9 l.f. non è stato abrogato: il Tribunale di Trapani ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il fallimento, il che, tuttavia, non rende inammissibile il regolamento di competenza. Premesso ciò, il mezzo è altresì fondato. La competenza per le diverse procedure è del Tribunale ove ha sede l’impresa (centro principale di interessi (art. 27 C.C.I.), non rilevando il trasferimento di sede (da Trapani a [OSCURATO:PERSONA] data 8.2.22), qualora avvenuto ‒ come nella specie ‒ «nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale». P.Q.M. La Corte, decidendo sul regolamento d’ufficio di competenza, dichiara il Tribunale di Trapani c ompetente in ordine alla procedura di liquidazione giudiziale promo