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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 marzo 1983

Cassazione n. 19281/2026

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IUMANO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta presentata nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 29 dicembre 2025.

Tale provvedimento aveva ad oggetto la somma di denaro contante di euro 4.255,00, rinvenuta nella disponibilità dell'indagato e ritenuta profitto dei reati a lui provvisoriamente ascritti, ovvero associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive (art. 416 c.p. e art. 1

I. 401/1989).

Il Tribunale del riesame, nel confermare il vincolo reale, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti sulla base del grave quadro indiziario emerso dall'operazione di polizia denominata "Penalty", che aveva già condotto all'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del ricorrente.

Leindagini avevano delineato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito all'alterazione dei risultati di partite di calcio, principalmente attraverso la corruzione di arbitri, al fine di realizzare vincite illecite tramite scommesse sportive.

Il ricorrente era indicato come stretto collaboratore del promotore dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA].

In merito ai presupposti specifici del sequestro, il Tribunale ha osservato che la natura stessa dei reati per cui si stava procedendo, preordinati alla produzione di profitti in denaro, e la difficoltà di tracciare le singole vincite giustificavano l'apposizione del vincolo sulla somma rinvenuta.

Ha, inoltre, valorizzato la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi quasi inesistenti dichiarati dal ricorrente nell'anno 2024 (euro 1.088,00), unitamente al suo stato di disoccupazione e alla sua condizione di ludopatia, ritenendo tali elementi incompatibili con la lecita detenzione di quel denaro.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha desunto dalle finalità impeditiva e anticipatoria del sequestro, dalla natura del bene e dalla personalità dell'indagato che rendevano concreto e attuale il rischio di dispersione della somma in vista di una futura confisca o di reimpiego della medesima nell'attività illecita. 2.Avverso tale ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 321, comma 1, 125 e 324 c.p.p., per carenza o apparenza della motivazione in ordine al periculunn in mora sotto il profilo impeditivo.

La difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe concretamente valutato il pericolo di reiterazione criminosa, limitandosi a formule di stile.

Si evidenzia, in senso contrario, la sopravvenuta impossibilità materiale di reiterare le condotte, stante la squalifica per tre anni inflitta dalla giustizia sportiva all'arbitro [OSCURATO:PERSONA], presunto sodale, che costituiva l'unico tramite con il mondo arbitrale.

L'ordinanza impugnata non avrebbe, infatti, fornito alcuna spiegazione plausibile su come il sodalizio potesse continuare a operare in assenza di tale figura chiave.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 321, comma 2, 125 e 324 c.p.p., per carenza o apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora funzionale alla confisca.

Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021), contesta che il Tribunale abbia reintrodotto una presunzione di pericolo legata alla mera confiscabilità del bene, senza motivare sulle specifiche ragioni di urgenza che impedirebbero di attendere l'esito del giudizio.

Si contesta, inoltre, la stessa qualificazione della somma come profitto diretto del reato, in assenza di prova di un nesso di derivazione causale.

La difesa sottolinea come l'accusa non abbia mai quantificato il profitto conseguito dal singolo concorrente e come, di contro, siano state fornite prove documentali di2 r.)vincite lecite, sia in epoca antecedente ai fatti (anno 2020) sia successiva (anno 2025), che il Tribunale avrebbe illogicamente svalutato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, c.p.p.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 c.p.p. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 46549 del 03/10/2024, Tim, Rv. 287204 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893).

Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

2. Ciò premesso, entrambi i motivi di ricorso, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, si risolvono in una critica di merito all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, sollecitando a questa Corte una rivalutazione del compendio fattuale che le è preclusa.

3. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, opponendo la circostanza della squalifica dell'arbitro presunto partecipe dell'associazione.

Tale censura è inammissibile.

Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo facendo riferimento a un complesso di elementi: "le modalità delle condotte", risultando la disponibilità di denaro contante indispensabile per "la perduranza e operatività della rete associativa ricostruita"; lo stato soggettivo del Fiumanò, ludopatico e disoccupato"; "il complessivo contesto in cui gli indagati si muovevano".

Ha, inoltre, richiamato la motivazione 34 del decreto del GIP che evidenziava come le condotte illecite "permetterebbero il reimpiego della somma di denaro sequestrata per ulteriori finalità delinquenziali".

La motivazione, dunque, non è né assente né meramente apparente.

Il Tribunale ha ancorato il giudizio prognostico a elementi concreti, desunti dagli atti.

La critica del ricorrente, incentrata sulla presunta decisività della squalifica di un coindagato, non denuncia un vizio logico manifesto del provvedimento, ma propone una diversa lettura del quadro indiziario, volta a dimostrare l'insussistenza in fatto del pericolo.

Sennonché è la stessa contestazione del reato associativo che dimostra che la sospensione di [OSCURATO:PERSONA] non aveva paralizzare l'operatività del sodalizio criminale, avendo permesso la corruzione di altri arbitri di trovare canali alternativi per condizionare, nel senso voluto, l'esito degli incontri di calcio.

In ogni caso, è evidente che il motivo non lamenta che il Tribunale abbia omesso di motivare, ma che abbia motivato in modo non appropriato in base alle emergenze probatorie disponibili, il che esula dal perimetro del controllo di questa Corte.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia adempiuto all'onere motivazionale specificato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021.

Nel caso di specie, però, il Tribunale ha motivato sul punto, individuando il pericolo di dispersione nella "stessa natura dell'oggetto" (il denaro contante) e nelle "connotazioni fattuali della condotta realizzata dal ricorrente", permettendo la struttura associativa il reimpiego del profitto dell'attività illecita per "ulteriori finalità delinquenziali".

Ha inoltre valorizzato lo stato di ludopatia, che è "strettamente ricollegabile alle condotte contestate".

Questa motivazione, sebbene sintetica, non è apparente.

Il riferimento alla natura fungibile e facilmente occultabile del denaro, coniugato con elementi specifici relativi alla persona dell'indagato (disoccupato, con redditi minimi e affetto da ludopatia) e al settore nel quale l'associazione operava, comportante la movimentazione continua di ingenti somme di denaro, costituisce una valutazione logica e coerente del rischio concreto e attuale che il bene possa essere disperso o dissipato prima della definizione del giudizio Il Tribunale ha, quindi, adempiuto all'obbligo di spiegare, in modo non tautologico, le ragioni dell'anticipazione della misura, ancorandole a elementi fattuali specifici.

In secondo luogo, le censure relative alla mancata prova del nesso di causalità tra la somma sequestrata e i reati, e alla presunta illogicità della valutazione delle prove a discarico (le ricevute delle vincite), sono palesemente orientate a ottenere una nuova valutazione del merito.

Il Tribunale ha esaminato le deduzioni difensive e le ha motivatamente disattese, osservando che le vincite del 2020 erano• temporalmente troppo remote e che quelle del 2025, essendo state pagate per la maggior parte "brevi manu", confermano piuttosto la tendenza degli indagati a operare al di fuori di canali tracciabili.

Ha, inoltre, costruito un ragionamento logico basato sulla palese sproporzione tra la situazione reddituale e patrimoniale dell'indagato e il possesso di una notevole somma di denaro contante, costituendo le banconote sequestrate solo una parte di quelle rinvenute a Fiumanò, rilevando che aveva quale unica chiave di lettura plausibile l'attività delittuosa ipotizzata.

Si legge nell'ordinanza: "Fiumanò, nell'anno 2024, in cui venivano realizzate le condotte delittuose ascritte, percepiva limitati redditi per euro 1.088,00.

A ciò si aggiungeva lo stato di disoccupato e ludopatico del ricorrente, che non si concilia, ma anzi appare incompatibile, con il rinvenimento della somma di euro 4.255,00 all'interno del suo portafoglio (oltre che di altri 9.500 sempre in contanti nell'abitazione)".

Questa argomentazione non risulta apparente dando conto del collegamento fra il denaro e l'attività delittuosa.

Contestare la sua forza persuasiva o contrapporvi una diversa interpretazione degli elementi disponibili (come la rilevanza delle vincite attestate dalle ricevute di gioco, molte delle quali del tutto anonime) significa postulare un giudizio di fatto che esorbita dai limiti del presente scrutinio.

5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IUMANO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/02/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta presentata nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 29 dicembre 2025. Tale provvedimento aveva ad oggetto la somma di denaro contante di euro 4.255,00, rinvenuta nella disponibilità dell'indagato e ritenuta profitto dei reati a lui provvisoriamente ascritti, ovvero associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive (art. 416 c.p. e art. 1 I. 401/1989). Il Tribunale del riesame, nel confermare il vincolo reale, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti sulla base del grave quadro indiziario emerso dall'operazione di polizia denominata "Penalty", che aveva già condotto all'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del ricorrente. Leindagini avevano delineato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito all'alterazione dei risultati di partite di calcio, principalmente attraverso la corruzione di arbitri, al fine di realizzare vincite illecite tramite scommesse sportive. Il ricorrente era indicato come stretto collaboratore del promotore dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA]. In merito ai presupposti specifici del sequestro, il Tribunale ha osservato che la natura stessa dei reati per cui si stava procedendo, preordinati alla produzione di profitti in denaro, e la difficoltà di tracciare le singole vincite giustificavano l'apposizione del vincolo sulla somma rinvenuta. Ha, inoltre, valorizzato la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi quasi inesistenti dichiarati dal ricorrente nell'anno 2024 (euro 1.088,00), unitamente al suo stato di disoccupazione e alla sua condizione di ludopatia, ritenendo tali elementi incompatibili con la lecita detenzione di quel denaro. Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha desunto dalle finalità impeditiva e anticipatoria del sequestro, dalla natura del bene e dalla personalità dell'indagato che rendevano concreto e attuale il rischio di dispersione della somma in vista di una futura confisca o di reimpiego della medesima nell'attività illecita. 2.Avverso tale ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 321, comma 1, 125 e 324 c.p.p., per carenza o apparenza della motivazione in ordine al periculunn in mora sotto il profilo impeditivo. La difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe concretamente valutato il pericolo di reiterazione criminosa, limitandosi a formule di stile. Si evidenzia, in senso contrario, la sopravvenuta impossibilità materiale di reiterare le condotte, stante la squalifica per tre anni inflitta dalla giustizia sportiva all'arbitro [OSCURATO:PERSONA], presunto sodale, che costituiva l'unico tramite con il mondo arbitrale. L'ordinanza impugnata non avrebbe, infatti, fornito alcuna spiegazione plausibile su come il sodalizio potesse continuare a operare in assenza di tale figura chiave. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 321, comma 2, 125 e 324 c.p.p., per carenza o apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora funzionale alla confisca. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021), contesta che il Tribunale abbia reintrodotto una presunzione di pericolo legata alla mera confiscabilità del bene, senza motivare sulle specifiche ragioni di urgenza che impedirebbero di attendere l'esito del giudizio. Si contesta, inoltre, la stessa qualificazione della somma come profitto diretto del reato, in assenza di prova di un nesso di derivazione causale. La difesa sottolinea come l'accusa non abbia mai quantificato il profitto conseguito dal singolo concorrente e come, di contro, siano state fornite prove documentali di2 r.)vincite lecite, sia in epoca antecedente ai fatti (anno 2020) sia successiva (anno 2025), che il Tribunale avrebbe illogicamente svalutato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, c.p.p. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 c.p.p. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 46549 del 03/10/2024, Tim, Rv. 287204 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2. Ciò premesso, entrambi i motivi di ricorso, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, si risolvono in una critica di merito all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, sollecitando a questa Corte una rivalutazione del compendio fattuale che le è preclusa. 3. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, opponendo la circostanza della squalifica dell'arbitro presunto partecipe dell'associazione. Tale censura è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo facendo riferimento a un complesso di elementi: "le modalità delle condotte", risultando la disponibilità di denaro contante indispensabile per "la perduranza e operatività della rete associativa ricostruita"; lo stato soggettivo del Fiumanò, ludopatico e disoccupato"; "il complessivo contesto in cui gli indagati si muovevano". Ha, inoltre, richiamato la motivazione 34 del decreto del GIP che evidenziava come le condotte illecite "permetterebbero il reimpiego della somma di denaro sequestrata per ulteriori finalità delinquenziali". La motivazione, dunque, non è né assente né meramente apparente. Il Tribunale ha ancorato il giudizio prognostico a elementi concreti, desunti dagli atti. La critica del ricorrente, incentrata sulla presunta decisività della squalifica di un coindagato, non denuncia un vizio logico manifesto del provvedimento, ma propone una diversa lettura del quadro indiziario, volta a dimostrare l'insussistenza in fatto del pericolo. Sennonché è la stessa contestazione del reato associativo che dimostra che la sospensione di [OSCURATO:PERSONA] non aveva paralizzare l'operatività del sodalizio criminale, avendo permesso la corruzione di altri arbitri di trovare canali alternativi per condizionare, nel senso voluto, l'esito degli incontri di calcio. In ogni caso, è evidente che il motivo non lamenta che il Tribunale abbia omesso di motivare, ma che abbia motivato in modo non appropriato in base alle emergenze probatorie disponibili, il che esula dal perimetro del controllo di questa Corte. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia adempiuto all'onere motivazionale specificato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021. Nel caso di specie, però, il Tribunale ha motivato sul punto, individuando il pericolo di dispersione nella "stessa natura dell'oggetto" (il denaro contante) e nelle "connotazioni fattuali della condotta realizzata dal ricorrente", permettendo la struttura associativa il reimpiego del profitto dell'attività illecita per "ulteriori finalità delinquenziali". Ha inoltre valorizzato lo stato di ludopatia, che è "strettamente ricollegabile alle condotte contestate". Questa motivazione, sebbene sintetica, non è apparente. Il riferimento alla natura fungibile e facilmente occultabile del denaro, coniugato con elementi specifici relativi alla persona dell'indagato (disoccupato, con redditi minimi e affetto da ludopatia) e al settore nel quale l'associazione operava, comportante la movimentazione continua di ingenti somme di denaro, costituisce una valutazione logica e coerente del rischio concreto e attuale che il bene possa essere disperso o dissipato prima della definizione del giudizio Il Tribunale ha, quindi, adempiuto all'obbligo di spiegare, in modo non tautologico, le ragioni dell'anticipazione della misura, ancorandole a elementi fattuali specifici. In secondo luogo, le censure relative alla mancata prova del nesso di causalità tra la somma sequestrata e i reati, e alla presunta illogicità della valutazione delle prove a discarico (le ricevute delle vincite), sono palesemente orientate a ottenere una nuova valutazione del merito. Il Tribunale ha esaminato le deduzioni difensive e le ha motivatamente disattese, osservando che le vincite del 2020 erano• temporalmente troppo remote e che quelle del 2025, essendo state pagate per la maggior parte "brevi manu", confermano piuttosto la tendenza degli indagati a operare al di fuori di canali tracciabili. Ha, inoltre, costruito un ragionamento logico basato sulla palese sproporzione tra la situazione reddituale e patrimoniale dell'indagato e il possesso di una notevole somma di denaro contante, costituendo le banconote sequestrate solo una parte di quelle rinvenute a Fiumanò, rilevando che aveva quale unica chiave di lettura plausibile l'attività delittuosa ipotizzata. Si legge nell'ordinanza: "Fiumanò, nell'anno 2024, in cui venivano realizzate le condotte delittuose ascritte, percepiva limitati redditi per euro 1.088,00. A ciò si aggiungeva lo stato di disoccupato e ludopatico del ricorrente, che non si concilia, ma anzi appare incompatibile, con il rinvenimento della somma di euro 4.255,00 all'interno del suo portafoglio (oltre che di altri 9.500 sempre in contanti nell'abitazione)". Questa argomentazione non risulta apparente dando conto del collegamento fra il denaro e l'attività delittuosa. Contestare la sua forza persuasiva o contrapporvi una diversa interpretazione degli elementi disponibili (come la rilevanza delle vincite attestate dalle ricevute di gioco, molte delle quali del tutto anonime) significa postulare un giudizio di fatto che esorbita dai limiti del presente scrutinio. 5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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