CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ATTIANESE Giacinto ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto responsa- bile del reato di detenzione al fine dì spaccio dì sostanza stupefacente del tipo cocaina che gettava fuori dal veicolo all'atto dell'intervento e del controllo della polizia giudiziaria, con giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche con 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. Deduce altresì difetto di motivazione in relazione al giudizio di equiva- lenza tra circostanze di segno opposto. Assume infine difetto di motivazione in odine all'accertamento della penale responsabilità del prevenuto, 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legittimità, il proprio onere motivazionale in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. escludendo la particolare te- nuità della fattispecie in quanto il prevenuto, sottopostoa controllo/aveva dapprima tentato di eludere gli accertamenti della polizia giudiziaria, per poi tentare di sba- razzarsi dello stupefacente, che deteneva in misura non trascurabile, sulla sua persona. La motivazione si presenta logica e non contraddittoria e il ricorrente si limita ad avversare le conclusioni del giudice distrettuale senza una specifica critica degli argomenti utilizzati. Il giudizio di equivalenza tra circostanze risulta essere intervenuto sulla base di argomentazioni logiche e non contraddittorie e non si presta ad ulteriore sindacato in questa sede di legittimità. Le doglianze in punto di responsabilità penale, oltre ad essereouovo, in quanto non sviluppate nel giudizio di appello, risultano del tutto generiche e prive di critica degli argomenti della sentenza impugnata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore . Il