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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31053/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Terni che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.455 e 495 c.p.p.;

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministro del difensore, che svolge due motivi, denunciando la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato e dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso che attinge l'elemento psicologico del reato non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, laddove si limita ad affermare in modo generico che, dalla presenza nell'automobile condotta dall'imputato, delle banconote contraffatte, non possa desumersi la colpevolezza del Ludovisi.

Il motivo si risolve in una doglianza non consentita dalla legge in questa sede, in quanto relativa, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. ( Sez.

U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U. n. 6402 dei 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794).

Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione.

Il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o 'rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9 ultimo paragrafo); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Terni che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.455 e 495 c.p.p.; 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministro del difensore, che svolge due motivi, denunciando la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato e dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso che attinge l'elemento psicologico del reato non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, laddove si limita ad affermare in modo generico che, dalla presenza nell'automobile condotta dall'imputato, delle banconote contraffatte, non possa desumersi la colpevolezza del Ludovisi. Il motivo si risolve in una doglianza non consentita dalla legge in questa sede, in quanto relativa, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 dei 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione. Il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o 'rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9 ultimo paragrafo); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore Il