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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 50293/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAEMANUELA GUERRAj ece nry_ o 15 CC «A che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia emessa dal giudice di primo grado zronsn all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582, 585, 635, 610 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo averle costrette a fermare la marcia e avendo danneggiato l'auto all'interno della quale le persone offese si trovavano, nonché per aver compiuto atti diretti ad arrestare la marcia dell' auto di [OSCURATO:PERSONA], danneggiandola, al termine di una partita di calcio, e per aver utilizzato in modo da creare pericolo per le persone spranghe, mazze e bastoni, condannandolo alla pena di anni due di reclusione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso. 2.1 II ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati in contestazione, avendo la Corte territoriale affermato che egli abbia effettivamente percorso a bordo della sua auto il tragitto dichiarato, come risulta dalle immagini di videosorveglianza, ma che sarebbe tornato indietro in via Pelliccia, in direzione del luogo ove si sono verificati i reati in contestazione, unendosi alla tifoseria della squadra del Lucchese nella realizzazione dei disordini e delle aggressioni ai danni dei tifosi appartenenti alla squadra rivale.

Evidenzia che la ricostruzione dei fatti, fatta propria dal giudice a quo nella sentenza impugnata, contraddice le risultanze processuali.

La Corte territoriale ha affermato che non è decisivo stabilire se il Santucci sia passato o meno davanti ad una vigilessa che si trovava in piedi accantcrtuni agenti a terra, in via Pelliccia, potendo egli comunque aver partecipato all'aggressione.

Evidenzia, al contrario, il ricorrente l'illogicità di tale ipotesi ricostruttiva, in quanto una eventuale inversione del senso di marcia, a piedi o anche in auto, sarebbe stata video registrata dalla telecamera di sorveglianza, mentre nulla emerge in tal senso.

L'imputato ha invece dichiarato, in sede di dichiarazioni spontanee rese il 17/10/2018 e poi rettificate e precisate il giorno successivo, il 18/10/2018, di aver transitato in via Pelliccia, di essersi allontanato dal luogo dell' aggressione e di essersi trovato, in quel lasso di tempo, in un altro luogo e in orario incompatibile con la tempistica in cui si sono verificati tali tafferugli.

Peraltro, la prova che quanto dichiarato nelle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti corrisponda ad una diretta conoscenza dei fatti, si desume dal fatto che il difensore ha effettuato la richiesta di copia degli atti, che ha consentito di accedere alla visione del filmato e di vedere il particolare degli agenti a terra e della vigilessa in piedi accanto a loro, solo in data 11 Febbraio 2019, e pertanto in data successiva a tale dichiarazione. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al suo riconoscimento quale autore dei fatti in contestazione.

L'autore dei fatti, mai indentificato, era abbigliato in modo identico e perfettamente coincidente con quello del Santucci.

La stessa parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in un primo momento di non riconoscere la persona che l'ha aggredita nel Santucci, salvo poi confermare successivamente l'identificazione del ricorrente quale autore dell'aggressione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il Santucci, pur essendo transitato per la via Pelliccia, davanti alla vigilessa e agli agenti che giacevano per terra nell'ora da lui indicata, ha comunque partecipato all'aggressione, che si è verificata alla distanza di pochi metri, in luogo adiacente, e in un lasso temporale di pochi minuti.

In ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in data il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove egli ha precisato di aver visto gli agenti della polizia e la vigilessa, ed ha fornito una versione dei fatti leggermente difforme rispetto a quella fornita nelle prime dichiarazioni, in cui aveva negato di essersi trovato in quei pressi, il giudice a quo ha ritenuto comunque non rilevante tale precisazione e descrizione del particolare, in quanto volto a dimostrare di essere effettivamente passato in via Pelliccia in orario incompatibile con l'aggressione e quindi volta a fornire conferma all'alibi offerto dalle dichiarazioni della compagna Gatta, che ha riferito di averlo visto rientrare a casa per le ore 23,00.

Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che tale aggiustamento delle dichiarazioni fosse piuttosto riconducibile alla - successiva - presa di consapevolezza che le telecamere avevano ripreso l'imputato mentre egli transitava in via Pelliccia.

In ogni caso, i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Bonini, il cui narrato è stato ritenuto pienamente attenibile, e sulla base dell'individuazione fotografica da cui è emerso che autore dell'aggressioni fosse il Santucci.( d l In ordine alla seconda doglianza, è volta in realtà a sollecitare una valutazione alternativa da parte del giudice di legittimità delle dichiarazioni della teste Bonini, si osserva che il momento ricognitivo costituisce, infatti, parte integrante della testimonianza, di talché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità attribuita al teste e alla deposizione di quest'ultimo, valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910).

In proposito, si osserva che il giudice a quo ha precisato che non corrisponde a verità che la teste Bonini non abbia confermato in udienza il riconoscimento dell'imputato.

Al contrario la teste, molto emozionata ed intimorita, ha indicato l'imputato come la persona che aveva già riconosciuto in fotografia e che l'aveva aggredita quella sera, persino precisando che l'aggressore si presentava con una barbetta, e che qualcosa era cambiato quando il Santucci si è sottoposto a riconoscimento, in quanto non aveva nessuna barbetta.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2023 I il Consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAEMANUELA GUERRAj ece nry_ o 15 CC «A che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia emessa dal giudice di primo grado zronsn all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582, 585, 635, 610 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dopo averle costrette a fermare la marcia e avendo danneggiato l'auto all'interno della quale le persone offese si trovavano, nonché per aver compiuto atti diretti ad arrestare la marcia dell' auto di [OSCURATO:PERSONA], danneggiandola, al termine di una partita di calcio, e per aver utilizzato in modo da creare pericolo per le persone spranghe, mazze e bastoni, condannandolo alla pena di anni due di reclusione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso. 2.1 II ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati in contestazione, avendo la Corte territoriale affermato che egli abbia effettivamente percorso a bordo della sua auto il tragitto dichiarato, come risulta dalle immagini di videosorveglianza, ma che sarebbe tornato indietro in via Pelliccia, in direzione del luogo ove si sono verificati i reati in contestazione, unendosi alla tifoseria della squadra del Lucchese nella realizzazione dei disordini e delle aggressioni ai danni dei tifosi appartenenti alla squadra rivale. Evidenzia che la ricostruzione dei fatti, fatta propria dal giudice a quo nella sentenza impugnata, contraddice le risultanze processuali. La Corte territoriale ha affermato che non è decisivo stabilire se il Santucci sia passato o meno davanti ad una vigilessa che si trovava in piedi accantcrtuni agenti a terra, in via Pelliccia, potendo egli comunque aver partecipato all'aggressione. Evidenzia, al contrario, il ricorrente l'illogicità di tale ipotesi ricostruttiva, in quanto una eventuale inversione del senso di marcia, a piedi o anche in auto, sarebbe stata video registrata dalla telecamera di sorveglianza, mentre nulla emerge in tal senso. L'imputato ha invece dichiarato, in sede di dichiarazioni spontanee rese il 17/10/2018 e poi rettificate e precisate il giorno successivo, il 18/10/2018, di aver transitato in via Pelliccia, di essersi allontanato dal luogo dell' aggressione e di essersi trovato, in quel lasso di tempo, in un altro luogo e in orario incompatibile con la tempistica in cui si sono verificati tali tafferugli. Peraltro, la prova che quanto dichiarato nelle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti corrisponda ad una diretta conoscenza dei fatti, si desume dal fatto che il difensore ha effettuato la richiesta di copia degli atti, che ha consentito di accedere alla visione del filmato e di vedere il particolare degli agenti a terra e della vigilessa in piedi accanto a loro, solo in data 11 Febbraio 2019, e pertanto in data successiva a tale dichiarazione. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al suo riconoscimento quale autore dei fatti in contestazione. L'autore dei fatti, mai indentificato, era abbigliato in modo identico e perfettamente coincidente con quello del Santucci. La stessa parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in un primo momento di non riconoscere la persona che l'ha aggredita nel Santucci, salvo poi confermare successivamente l'identificazione del ricorrente quale autore dell'aggressione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il Santucci, pur essendo transitato per la via Pelliccia, davanti alla vigilessa e agli agenti che giacevano per terra nell'ora da lui indicata, ha comunque partecipato all'aggressione, che si è verificata alla distanza di pochi metri, in luogo adiacente, e in un lasso temporale di pochi minuti. In ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in data il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove egli ha precisato di aver visto gli agenti della polizia e la vigilessa, ed ha fornito una versione dei fatti leggermente difforme rispetto a quella fornita nelle prime dichiarazioni, in cui aveva negato di essersi trovato in quei pressi, il giudice a quo ha ritenuto comunque non rilevante tale precisazione e descrizione del particolare, in quanto volto a dimostrare di essere effettivamente passato in via Pelliccia in orario incompatibile con l'aggressione e quindi volta a fornire conferma all'alibi offerto dalle dichiarazioni della compagna Gatta, che ha riferito di averlo visto rientrare a casa per le ore 23,00. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che tale aggiustamento delle dichiarazioni fosse piuttosto riconducibile alla - successiva - presa di consapevolezza che le telecamere avevano ripreso l'imputato mentre egli transitava in via Pelliccia. In ogni caso, i giudici di merito hanno fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Bonini, il cui narrato è stato ritenuto pienamente attenibile, e sulla base dell'individuazione fotografica da cui è emerso che autore dell'aggressioni fosse il Santucci.( d l In ordine alla seconda doglianza, è volta in realtà a sollecitare una valutazione alternativa da parte del giudice di legittimità delle dichiarazioni della teste Bonini, si osserva che il momento ricognitivo costituisce, infatti, parte integrante della testimonianza, di talché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità attribuita al teste e alla deposizione di quest'ultimo, valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). In proposito, si osserva che il giudice a quo ha precisato che non corrisponde a verità che la teste Bonini non abbia confermato in udienza il riconoscimento dell'imputato. Al contrario la teste, molto emozionata ed intimorita, ha indicato l'imputato come la persona che aveva già riconosciuto in fotografia e che l'aveva aggredita quella sera, persino precisando che l'aggressore si presentava con una barbetta, e che qualcosa era cambiato quando il Santucci si è sottoposto a riconoscimento, in quanto non aveva nessuna barbetta. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 18 ottobre 2023 I il Consig
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