CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE2 1. La decisione impugnata va annullata ex officio, su un profilo non dedotto dalla parte ricorrente ovvero l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Catania a scrutinare la domanda di revisione. 2. Come è noto la competenza funzionale non ha trovato esplicita previsione nel codice di procedura penale. Secondo unanime dottrina e giurisprudenza, tale forma di competenza è de- sumibile dal sistema, essendo connaturata alla costruzione normativa della ripar- tizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo, e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento, di modo che la violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche in sede di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. proc. pen. non come semplice competenza per territorio ma come speciale com- funzionale si sono poste, più di recente, numerose decisioni