CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 34090/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16883/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA n. 15/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 23/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto il ricorso è antecedente ai precedenti che hanno recentemente definito l’indirizzo di questa S.C.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione.