Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 18532/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 251/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore [OSCURATO:PERSONA] –intimato – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 203, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente adesiv a – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 2196 / 1 3 /1 8 , depositata il 28.05.2018.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Catania accoglieva il ricorso propost o da l [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. avver s o la cartella di pagamento n. 293 2012 006444544000, relativa ad imposte dirette e IVA, per gli anni 200 4, 2005 e 2006, iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (ruolo n. 2012/900334, ruolo n. 2012/900333, ruolo n. 2012/900335 e ruolo n. 2012/900336), sulla base di tre avvisi di accertamento e dell’esito del controllo della dichiarazione Mod. 760 per l’anno 2004.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dellaSicilia – sezione staccata di Catania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, limitatamente al ruolo straordinario n. 2012/900333 per l’importo di € 69.000,00 a titolo di sanzioni IVA, rigettandolo per il resto, unitamente all’appello incidentale proposto dal contribuente.

Dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - l’iscrizione a ruolo n. 2 012/900334 doveva ritenersi illegittima, in quanto il contribuente aveva dimostrato che l’Agenzia, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 21294/2016, che si era pronunciata sulla sentenza della CTR Sicilia, resa sull’avviso di accertamento p resupposto , aveva effettuato un’ulteriore iscrizione a ruolo straordinaria, che duplicava quella oggetto del presente giudizio; - anche l’iscrizione a ruolo n. 2012/900335 era illegittima, in quanto riguardava crediti per imposte, portati dall’ avviso di accertamento annullato dalla sentenza della CTR Sicilia n. 4149/18/15, chenon risulta va essere stata riformata a seguito della proposizione del giudizio di revocazione; - l’iscrizione a ruolo n. 2012/900336 andava annullata perché l’avviso di accertamento presupposto era stato annullato dalla sentenza non definitiva della CTR Sicilia n. 5174/17/15 e, sebbene fosse ancora pendente il giudizio di legittimità, l’Ufficio avre bbe potuto, all’esito della pronuncia della Corte di Cassazione, riemettere il ruolo, senza pregiudizio per l’insinuazione al passivo; - l’iscrizione a ruolo n. 2012/900333 andava annullata, ad eccezione dell’importo di € 69.000,00, dovuto a titolo di sanzioni IVA, in quanto era stata già oggetto di altra cartella, emessa in via ordinaria e annullata dalla sentenza della CTR Sicilia n. 2127/17/15, con esclusione, appunto,delle sanzioni IVA; Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo.

La curatela del [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. rimaneva intimata, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso adesivo alle difese della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15 - bis , 87 e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, 96, 101, 113-bis e 117 della L.F., 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod.proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo straordinario non poteva essere effettuata con riferimento ai ruoli n. 2012/900334, n. 2012/900335 e n. 2012/900336 , a causa della mancanza dell’accertamento definitivo del credito erariale, mentre tale iscrizione era possibile, nel caso di soggetto falli to , avendo l’esclusiva finalità di consentire all’Agenzia la tempestiva ammissione, con riserva,dell’intero credito al passivo fallimentare, in attesa della successiva definizione della pendenza; diversamente opinando, trattandosi di ruoli afferenti accertamenti non esecutivi (in quanto antecedenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), gli stessi non avrebbero potuto costituire titolo per la successiva insinuazione nel fallimento.

2. La censura è infondata. 2.1 A prescindere dall’iscrizione a ruolo n. 2012/900334, che andava certamente annullata, in quanto costituiva una duplicazione di altra iscrizione, il restante carico della cartella impugnata riguardava avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario, seppure con decisioni ancora non definitive. 2.2 A tale proposito va ribadi to l’ormai univoco orientamento di questa Corte, secondo il quale «L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata» (Cass. Sez.

U. n. 758 del 13.01.2017;Cass. n. 22938 del 21.10.2020). 2.3 Il principio sopra enunciato trova il suo fondamento nella immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario e, quindi, nella conseguente perdita di efficacia dell’atto impositivo sottostante all’iscrizione a ruolo, a seguito del suo annullamento , ancorchè non definitivo, in sede giudiziaria. 2.4 L’atto annullato, pertanto, non può più costituire titolo idoneo a legittimare neppure un’azione di natura cautelare, qual è quella di riscossione provvisoria dell’imposta, essendo irrilevante che detta misura sia stata adottata al fine di consentire all’agente della riscossione di ottenere l’ammissione dell’intero credito al passivo fallimentare. 2.5 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, peraltro, la domanda di ammissione al passivo d i un fallimento, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, non presuppone necessariamente la previa iscrizione a ruolo del credito azionato , la conseguente notificazione della cartella di pagamento e l’allegazione della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo essere fondata anche su documenti diversi dal ruolo (Cass. Sez.

U. n. 4126 del 16.03.2012). 2.6 In base all’art. 93 L.F., infatti, il creditore ha l’onere di provare l’esistenza del suo credito allegando i relativi “documenti dimostrativi”, essendo irrilevante, ai fini dell’insinuazione al passivo, che gli avvisi di accertamento acquistino valore di titolo esecutivo (Cass. n. 33408 del 11.11.2021).

3. Poiché la sentenza impugnata è conforme a i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato.3.1 Nulla va disposto sulle spese nei confronti della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., stante la mancata costituzione della medesima , mentre vanno compensate quelle tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, vistal’identità della loro p osizione processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 251/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore [OSCURATO:PERSONA] –intimato – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 203, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente adesiv a – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 2196 / 1 3 /1 8 , depositata il 28.05.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Catania accoglieva il ricorso propost o da l [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. avver s o la cartella di pagamento n. 293 2012 006444544000, relativa ad imposte dirette e IVA, per gli anni 200 4, 2005 e 2006, iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (ruolo n. 2012/900334, ruolo n. 2012/900333, ruolo n. 2012/900335 e ruolo n. 2012/900336), sulla base di tre avvisi di accertamento e dell’esito del controllo della dichiarazione Mod. 760 per l’anno 2004. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dellaSicilia – sezione staccata di Catania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, limitatamente al ruolo straordinario n. 2012/900333 per l’importo di € 69.000,00 a titolo di sanzioni IVA, rigettandolo per il resto, unitamente all’appello incidentale proposto dal contribuente. Dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - l’iscrizione a ruolo n. 2 012/900334 doveva ritenersi illegittima, in quanto il contribuente aveva dimostrato che l’Agenzia, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 21294/2016, che si era pronunciata sulla sentenza della CTR Sicilia, resa sull’avviso di accertamento p resupposto , aveva effettuato un’ulteriore iscrizione a ruolo straordinaria, che duplicava quella oggetto del presente giudizio; - anche l’iscrizione a ruolo n. 2012/900335 era illegittima, in quanto riguardava crediti per imposte, portati dall’ avviso di accertamento annullato dalla sentenza della CTR Sicilia n. 4149/18/15, chenon risulta va essere stata riformata a seguito della proposizione del giudizio di revocazione; - l’iscrizione a ruolo n. 2012/900336 andava annullata perché l’avviso di accertamento presupposto era stato annullato dalla sentenza non definitiva della CTR Sicilia n. 5174/17/15 e, sebbene fosse ancora pendente il giudizio di legittimità, l’Ufficio avre bbe potuto, all’esito della pronuncia della Corte di Cassazione, riemettere il ruolo, senza pregiudizio per l’insinuazione al passivo; - l’iscrizione a ruolo n. 2012/900333 andava annullata, ad eccezione dell’importo di € 69.000,00, dovuto a titolo di sanzioni IVA, in quanto era stata già oggetto di altra cartella, emessa in via ordinaria e annullata dalla sentenza della CTR Sicilia n. 2127/17/15, con esclusione, appunto,delle sanzioni IVA; Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. La curatela del [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. rimaneva intimata, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso adesivo alle difese della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 15 - bis , 87 e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, 96, 101, 113-bis e 117 della L.F., 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod.proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo straordinario non poteva essere effettuata con riferimento ai ruoli n. 2012/900334, n. 2012/900335 e n. 2012/900336 , a causa della mancanza dell’accertamento definitivo del credito erariale, mentre tale iscrizione era possibile, nel caso di soggetto falli to , avendo l’esclusiva finalità di consentire all’Agenzia la tempestiva ammissione, con riserva,dell’intero credito al passivo fallimentare, in attesa della successiva definizione della pendenza; diversamente opinando, trattandosi di ruoli afferenti accertamenti non esecutivi (in quanto antecedenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), gli stessi non avrebbero potuto costituire titolo per la successiva insinuazione nel fallimento. 2. La censura è infondata. 2.1 A prescindere dall’iscrizione a ruolo n. 2012/900334, che andava certamente annullata, in quanto costituiva una duplicazione di altra iscrizione, il restante carico della cartella impugnata riguardava avvisi di accertamento annullati dal giudice tributario, seppure con decisioni ancora non definitive. 2.2 A tale proposito va ribadi to l’ormai univoco orientamento di questa Corte, secondo il quale «L'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell'eccedenza versata» (Cass. Sez. U. n. 758 del 13.01.2017;Cass. n. 22938 del 21.10.2020). 2.3 Il principio sopra enunciato trova il suo fondamento nella immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario e, quindi, nella conseguente perdita di efficacia dell’atto impositivo sottostante all’iscrizione a ruolo, a seguito del suo annullamento , ancorchè non definitivo, in sede giudiziaria. 2.4 L’atto annullato, pertanto, non può più costituire titolo idoneo a legittimare neppure un’azione di natura cautelare, qual è quella di riscossione provvisoria dell’imposta, essendo irrilevante che detta misura sia stata adottata al fine di consentire all’agente della riscossione di ottenere l’ammissione dell’intero credito al passivo fallimentare. 2.5 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, peraltro, la domanda di ammissione al passivo d i un fallimento, avente ad oggetto crediti di natura tributaria, non presuppone necessariamente la previa iscrizione a ruolo del credito azionato , la conseguente notificazione della cartella di pagamento e l’allegazione della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo essere fondata anche su documenti diversi dal ruolo (Cass. Sez. U. n. 4126 del 16.03.2012). 2.6 In base all’art. 93 L.F., infatti, il creditore ha l’onere di provare l’esistenza del suo credito allegando i relativi “documenti dimostrativi”, essendo irrilevante, ai fini dell’insinuazione al passivo, che gli avvisi di accertamento acquistino valore di titolo esecutivo (Cass. n. 33408 del 11.11.2021). 3. Poiché la sentenza impugnata è conforme a i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato.3.1 Nulla va disposto sulle spese nei confronti della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., stante la mancata costituzione della medesima , mentre vanno compensate quelle tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, vistal’identità della loro p osizione processu
Sentenza Cassazione n. 18532/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris