CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di illogicità della motivazionecon riferimento alla valutazione dell’atto di risoluzione del contratto preliminare dicompravendita immobiliare, come prova posta a fondamento del giudizio di responsabilitàdella ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., e che formula tale censurasulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il motivo è altresì manifestamente infondato, giacché il giudice di merito, conmotivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento sullabase di argomentazioni corrette e lineari (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenzaimpugnata sulla responsabilità della ricorrente a titolo di concorso nel reato di truffa, per avercontribuito dolosamente a trarre in inganno la persona offesa con richieste pretestuose,connotate dalla capziosità tipica della truffa);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]