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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 33265/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 9689 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei Oggetto: Tributi RITENUTE – INTERESSI- [OSCURATO:PERSONA]. 26-quaterdel d.P.R. n. 600/1973 e 11 della [OSCURATO:PERSONA]Spagna sulle doppie imposizioni difensori: marcomiccinesi @pec.ordineavvocatifirenze.it , [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2128/07/2018, depositata in data 29 novembre 2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che non si oppone alla declaratoria di estinzione. udita, per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.toSimone Ginanneschi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sulla base del p.v.c. del 20 giugno 2012 nel quale erano confluite le risultanze di una verifica fiscale effettuata dall’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] della Toscana nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per quanto ancora di interesse, venivano notificati a quest’ultima tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2007, 2008 e 2009, venivano: 1) recuperate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, 26-quater del d.P.R. n. 600/1973 e 11 della [OSCURATO:PERSONA]Spagna sulle doppie imposizioni (ratificata con Legge n. 663/1980), le ritenute non effettuate e versate dalla suddetta società sugli interessi passivi (in uscita dall’Italia) corrisposti dalla stessa allasocietà spagnola [OSCURATO:PERSONA] SL (di seguito Koipe), sua diretta controllante, e, ad avviso dell’Amministrazione, di fatto ristornati ad altra società, anch’essa spagnola, Cuétara SA, società capogruppo e proprietaria del 100% delle quote societarie di Koipe, quale “effettiva beneficiaria” degli interessi pagati dalla contribuente, in relazione ad una complessa operazione di finanziamento infragruppo; 2) irrogate le relative sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2 e 14 del D.lgs. n. 471/97 per infedele dichiarazione dei sostituti di imposta e mancata effettuazione delle ritenute alla fonte.In particolare, dalla verifica fiscale era emerso che, al 1° gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] aveva un debito nei confronti della capogruppo Cuétara SA per l’importo complessivo di euro 160.783.000,00 circa.

Nel successivo mese di aprile quando il finanziamento della “casa madre” nei riguardi della contribuente aveva raggiunto l’importo di euro 260.000.000,00 circa, Cuétara SA cedeva, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2007, il proprio credito a Koipe, limitatamente all’importo di euro 185.000.000,00 oltre interessi dal 1° gennaio al 1° aprile 2007.

Nell’ottobre del 2007, Koipe rinunciava ad una parte del credito verso [OSCURATO:PERSONA], per euro 87.088.439,00, portato ad incremento del capitale di quest’ultima con retrodatazione alla data del 1.10.2007.

Era, altresì, emerso che la provvista finanziaria di euro 185.000.000,00 per l’acquisto da parte di Koipe del credito vantato da Cuétara S.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata fornita dalla stessa Cuétara S.A. tramite la classificazione contabile in finanziamento a lungo termine di una partita corrente di euro 200.025.983,00 e che il tasso degli interessi passivi addebitati dalla capogruppo a Koipe era il medesimo di quello applicato da Koipe a [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di questi elementi, in sintesi, l’Amministrazione contestava la insussistenza dei presupposti per l’esenzione dalle imposte sui redditi di cui al comma 4, lett. c) dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600/73, essendo gli interessi sul credito infragruppo corrisposti dalla società contribuente italiana in realtà alla capogruppo Cuétara S.A. – beneficiaria effettiva - per il tramite formale di “Koipe”.

Da qui la ripresa sui predetti interessi delle ritenute che avrebbero dovuto essere applicate nella misura del 12% prevista dall’art. 11 della suddetta [OSCURATO:PERSONA]Spagna. 2.Avverso i suddetti atti impositivi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che, con sentenza n. 1195/05/2015, previa riunione li accoglieva. 3.Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza n. 2128/07/2018 depositata in data 29.11.2018, lo rigettava.4.In punto di diritto, il giudice di appello ha confermato la illegittimità degli atti impositivi atteso che, da un lato, l’Amministrazione non aveva fornito la prova del fatto che su Koipe gravasse il dovere (legale o statutario) di riversare gli interessi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] alla controllante Cuétara S.A. né che tale operazione si fosse realmente verificata, e, dall’altro, l’Ufficio non aveva disconosciuto “le ragioni economiche e finanziarie alla base dell’operazione che avevano anche avvantaggiato la [OSCURATO:PERSONA], non contestando alcuna ipotesi di abuso del diritto o di operazione elusiva” e aveva ammesso esplicitamente l’operatività di Koipe nel suo complesso (la quale negli anni interessati dal recupero aveva alle sue dipendenze 29 persone, perseguendo lo scopo sociale di acquisizione e gestione di beni immateriali, immobilizzazioni e partecipazioni, nonché di prestazione di garanzie in ordine a prestiti contratti con le banche dalla capogruppo Cuétara S.A.).

In particolare, poi il fatto che Koipe, con decorrenza dal 1.10.2007, aveva convertito parte del finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] in conferimento denotava in capo a Koipe l’effettiva titolarità del capitale oggetto iniziale di finanziamento ovvero del credito verso [OSCURATO:PERSONA] e dunque comprovava la qualità di “beneficiaria effettiva” degli interessi in capo a Koipe.

Infine, andava considerato che, concernendo la fattispecie in esame tre soggetti comunitari (due spagnoli e uno italiano), Cuétara S.A. non avrebbe avuto bisogno di operare alcuna interposizione potendo procedere direttamente all’aumento di capitale di [OSCURATO:PERSONA], risultando in tal modo la necessaria destinataria degli interessi esenti da imposta. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 6.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

7. In data 7 agosto, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022previa – se ritenuta necessaria al fine di appurare il regolare perfezionamento di detta definizione -sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della L. n. 197/2022, ovverorinvio a data fissa o a nuovo ruolo.8.In data 6 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come detto, in data 7 agosto 2023, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, allegando domande di definizione agevolata presentate in data 2 agosto 2023,in relazione ai tre avvisi di accertamento impugnati, correttamente ricevutedall’Agenzia delle Entrate, nonché F24 quietanzat i relativ i a i versament i pari a euro 59.636, euro45.633 ed euro 32.978 – asseritamente corrispondenti al 5% delle imposte pretese con gli avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009, oggetto del presente giudizio (essendo intervenuta- come precisato dalla stessa Agenzia delle entrate a pag. 13 del ricorso- cessazione della materia del contendere relativamente agli atti di contestazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97). 2.Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

3. In data 6 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale relativamente agli atti impositivi in oggetto non si è opposta alla declaratoria diestinzione del giudizio ai sensi del comma 198 dell’art . 1 della Legge n. 197/2022. 3.Pertanto,va dichiarata l’estinzione del giudizio . 4.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio.

Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 9689 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei Oggetto: Tributi RITENUTE – INTERESSI- [OSCURATO:PERSONA]. 26-quaterdel d.P.R. n. 600/1973 e 11 della [OSCURATO:PERSONA]Spagna sulle doppie imposizioni difensori: marcomiccinesi @pec.ordineavvocatifirenze.it , [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2128/07/2018, depositata in data 29 novembre 2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che non si oppone alla declaratoria di estinzione. udita, per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.toSimone Ginanneschi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sulla base del p.v.c. del 20 giugno 2012 nel quale erano confluite le risultanze di una verifica fiscale effettuata dall’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] della Toscana nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per quanto ancora di interesse, venivano notificati a quest’ultima tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2007, 2008 e 2009, venivano: 1) recuperate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, 26-quater del d.P.R. n. 600/1973 e 11 della [OSCURATO:PERSONA]Spagna sulle doppie imposizioni (ratificata con Legge n. 663/1980), le ritenute non effettuate e versate dalla suddetta società sugli interessi passivi (in uscita dall’Italia) corrisposti dalla stessa allasocietà spagnola [OSCURATO:PERSONA] SL (di seguito Koipe), sua diretta controllante, e, ad avviso dell’Amministrazione, di fatto ristornati ad altra società, anch’essa spagnola, Cuétara SA, società capogruppo e proprietaria del 100% delle quote societarie di Koipe, quale “effettiva beneficiaria” degli interessi pagati dalla contribuente, in relazione ad una complessa operazione di finanziamento infragruppo; 2) irrogate le relative sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2 e 14 del D.lgs. n. 471/97 per infedele dichiarazione dei sostituti di imposta e mancata effettuazione delle ritenute alla fonte.In particolare, dalla verifica fiscale era emerso che, al 1° gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA] aveva un debito nei confronti della capogruppo Cuétara SA per l’importo complessivo di euro 160.783.000,00 circa. Nel successivo mese di aprile quando il finanziamento della “casa madre” nei riguardi della contribuente aveva raggiunto l’importo di euro 260.000.000,00 circa, Cuétara SA cedeva, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2007, il proprio credito a Koipe, limitatamente all’importo di euro 185.000.000,00 oltre interessi dal 1° gennaio al 1° aprile 2007. Nell’ottobre del 2007, Koipe rinunciava ad una parte del credito verso [OSCURATO:PERSONA], per euro 87.088.439,00, portato ad incremento del capitale di quest’ultima con retrodatazione alla data del 1.10.2007. Era, altresì, emerso che la provvista finanziaria di euro 185.000.000,00 per l’acquisto da parte di Koipe del credito vantato da Cuétara S.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata fornita dalla stessa Cuétara S.A. tramite la classificazione contabile in finanziamento a lungo termine di una partita corrente di euro 200.025.983,00 e che il tasso degli interessi passivi addebitati dalla capogruppo a Koipe era il medesimo di quello applicato da Koipe a [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di questi elementi, in sintesi, l’Amministrazione contestava la insussistenza dei presupposti per l’esenzione dalle imposte sui redditi di cui al comma 4, lett. c) dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600/73, essendo gli interessi sul credito infragruppo corrisposti dalla società contribuente italiana in realtà alla capogruppo Cuétara S.A. – beneficiaria effettiva - per il tramite formale di “Koipe”. Da qui la ripresa sui predetti interessi delle ritenute che avrebbero dovuto essere applicate nella misura del 12% prevista dall’art. 11 della suddetta [OSCURATO:PERSONA]Spagna. 2.Avverso i suddetti atti impositivi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che, con sentenza n. 1195/05/2015, previa riunione li accoglieva. 3.Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza n. 2128/07/2018 depositata in data 29.11.2018, lo rigettava.4.In punto di diritto, il giudice di appello ha confermato la illegittimità degli atti impositivi atteso che, da un lato, l’Amministrazione non aveva fornito la prova del fatto che su Koipe gravasse il dovere (legale o statutario) di riversare gli interessi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] alla controllante Cuétara S.A. né che tale operazione si fosse realmente verificata, e, dall’altro, l’Ufficio non aveva disconosciuto “le ragioni economiche e finanziarie alla base dell’operazione che avevano anche avvantaggiato la [OSCURATO:PERSONA], non contestando alcuna ipotesi di abuso del diritto o di operazione elusiva” e aveva ammesso esplicitamente l’operatività di Koipe nel suo complesso (la quale negli anni interessati dal recupero aveva alle sue dipendenze 29 persone, perseguendo lo scopo sociale di acquisizione e gestione di beni immateriali, immobilizzazioni e partecipazioni, nonché di prestazione di garanzie in ordine a prestiti contratti con le banche dalla capogruppo Cuétara S.A.). In particolare, poi il fatto che Koipe, con decorrenza dal 1.10.2007, aveva convertito parte del finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] in conferimento denotava in capo a Koipe l’effettiva titolarità del capitale oggetto iniziale di finanziamento ovvero del credito verso [OSCURATO:PERSONA] e dunque comprovava la qualità di “beneficiaria effettiva” degli interessi in capo a Koipe. Infine, andava considerato che, concernendo la fattispecie in esame tre soggetti comunitari (due spagnoli e uno italiano), Cuétara S.A. non avrebbe avuto bisogno di operare alcuna interposizione potendo procedere direttamente all’aumento di capitale di [OSCURATO:PERSONA], risultando in tal modo la necessaria destinataria degli interessi esenti da imposta. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 6.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 7. In data 7 agosto, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022previa – se ritenuta necessaria al fine di appurare il regolare perfezionamento di detta definizione -sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della L. n. 197/2022, ovverorinvio a data fissa o a nuovo ruolo.8.In data 6 settembre 2023 l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come detto, in data 7 agosto 2023, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, allegando domande di definizione agevolata presentate in data 2 agosto 2023,in relazione ai tre avvisi di accertamento impugnati, correttamente ricevutedall’Agenzia delle Entrate, nonché F24 quietanzat i relativ i a i versament i pari a euro 59.636, euro45.633 ed euro 32.978 – asseritamente corrispondenti al 5% delle imposte pretese con gli avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009, oggetto del presente giudizio (essendo intervenuta- come precisato dalla stessa Agenzia delle entrate a pag. 13 del ricorso- cessazione della materia del contendere relativamente agli atti di contestazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97). 2.Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 3. In data 6 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale relativamente agli atti impositivi in oggetto non si è opposta alla declaratoria diestinzione del giudizio ai sensi del comma 198 dell’art . 1 della Legge n. 197/2022. 3.Pertanto,va dichiarata l’estinzione del giudizio . 4.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. C
Sentenza Cassazione n. 33265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris