CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2006
Cassazione n. 24964/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 843 5 /2016 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat o e difes o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: bernar- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat o presso ilsuo studio in Roma via Eleonora d’Arborea n. 30 ; –ricorrente – OggettoIVA –attività intrat- tenimento -attività di risto- razione –marginalità -ac- cessorietà -principi di diritto contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 4242 / 15 /20 1 5 depositata il 30 / 9 /20 1 5 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dian. 4242/15 /20 15 veniva parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione t ri- butariaprovinciale di Milano n. 5546 / 44 /201 4 con la quale era no stat i riunitie rigettat i i ricors i propost i da lla contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA e l’ att o di irrogazione sanzioni relativ i alperiodo di imposta 200 6 . 2.Si legge nella sentenza impugnata e negli atti che , a seguito di con- trollocon accessi presso la contribuente e p.v.c. , veniva contestato lo svolgimentodi attività di intrattenimento non conforme a legge . R ite- nuta inattendibile la contabilità della società , venivano ricostruiti con metodoinduttivo i ricavi ex art.39, comma 2, d.P.R. n.600 del 1973 e venivanoirrogate le corrisp ondenti sanzioni. 3.Il giudice di prime cure confermava le riprese, ritenendo che la so- cietà, oltre all’attività di ristorazione, esercitasse , in modo continua- tivo,anche attività di intrattenimento musicale soggetta alla disciplina deld.P.R. n.640/7 2 e alla relativa imposta , non assolta in applicazione dellaaliquota IVA ordinaria bensì con aliquota indebitamente ridotta . Ilgiudice d’appello, disattese le questioni preliminari , riteneva che l’at- tivitàdi intrattenimento musicale svolto in concreto dalla società non potesseessere considerato marginale per l’attività di impresa e che le carenzedella contabilità aziendale fossero tali da giustificare l’applica- zionedel metodo di accertamento induttivo . La CTR annullava unica- mente la ripresa per euro 4.412 relativa alla serata del 12.11.2006 ritenendoche i corrispettivi relativi fossero stati regolarmente registrati e indebitamente contabilizzati dai verificatori e, per il resto , confer- mavale riprese . 4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidat o a tre motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso. Considerato che: 1.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità for- mulatadalla controricorrente poiché con i tre motivi del ricorso la con- tribuentepretenderebbe un riesame del merito della controversia, già effettuatodai giudici di secondo grado, i n adesione a gli elementi pro- batoridedotti dall’Ufficio, e smentendo la prospettazione del la società secondo cui l’attività di intrattenimento svolta dalla contribuente avrebbeavuto carattere occasionale e la contabilità da essa tenuta non sarebbe stata totalmente inattendibile, tale da giustificare il ricorso all’accertamentoinduttivo puro. L’eccezione è scrutinabile unitamente alladisamina delle singole censure . 2. Con il primo motivo la società ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3,comma 1 , primo periodo , del d.P.R. n. 544/1999 per avere il giudice diseconde cure, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado,ritenuto non occasionale l’attività di intrattenimento musicale, anziché saltuari a rispetto a ll’attività principale di ristorazione svolta dallacontribuente, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti . 3.Il motiv o è affetto da concorrenti profili di inammissibil i tà e infonda- tezza. 3.1.Il collegio osserva che la norma di cui si invoca la violazione , rela- tivo all’imposta sugli intrattenimenti , è l’art. 3, comma 1, primo pe- riodo,del d.P.R. n. 544/1999, rubricato “prestazioni occasionali e pre- stazioni accessorie alle attività di intrattenimento” , che dispone: « I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attivit à soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensidel d.P.R. 21 dicembre 1996, n.696, certificano con uno dei do- cumentifiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimentoe alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attivit à di cui allatariffa allegata al d.P.R. n.640 del 1972 , come modificata dall ’art.1 deld.lgs. n. 60 del 1969 , producono la dichiarazione di cui all'articolo 19dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all ’art.17 del d.P.R. n.640 del 1972 , ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'appositadichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti el'indicazione dei corrispettivi percepiti ». 3.2.Si rammenta che ( ex multis , v. Cass. n. 26110 del 2015 e giuri- sprudenzaivi citata) il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astrattarecata da una norma di legge implicando necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'er- ronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,inerisce alla tipica valutazione del giudice di meri to la cui cen- suraè possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. Inoltre,si ribadisce che la Corte di C assazione (cfr. , ad es. Cass. s en- tenzadel 28/11/2014 n. 25332) non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della deci- sioneche non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il meritodella causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a cen- surare la complessiva valutazione delle risultanze processuali conte- nuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti. 3.3.Orbene, la ricorrente sostiene che le contestate 29 manifestazioni diintrattenimento, se rapportate al periodo d’imposta (cioè ad un arco temporaledi 365 giorni), inciderebbero per meno del 10% del totale delleserate, e ciò conferirebbe loro la natura d i occasionalità. Inoltre, la “non marginalità” dell’attività di intrattenimento non potrebbe ba- sarsisul solo numero delle fatture e il giudice d’appello avrebbe potuto quantomenoverificare la data di emissione o il loro importo. Èallora evidente che , sotto lo schermo del prospettato vizio di viola- zionedi legge, si deduce in realtà un vizio motivazionale, che si traduce inun ulteriore profilo di inammissibil ità, per indebita richiesta di riva- lutazionedelle risultanze istruttorie già valutate dal giudice , come ec- cepitodalla controricorrente . 3.4. N el caso di specie la CTR, con motivazione ampia e articolata, ritenendo corretta l’argomentazione già svolta d a l giudice di prime cure,ha valutato il fatto e posto in evidenza riferimenti circostanziati cheemergono dal quadro istruttorio, stabilendo secondo un’argomen- tazionelogica che la marginalità di un’attività è tale se questa viene compiutadel tutto occasionalmente, ovvero “semel in un anno”; la cir- costanza che le fatture di pagamento dei diritti Siae siano state 29 significache l’intrattenimento musicale aveva cadenza costante. E se ècosì, come provano le fatture di pagamento dei diritti Siae, allora se nedeve, necessariamente, dedurre che tale attività non era marginale maera strettamente connessa e complementare all’attività di ristora- zione (cfr.p. 4 sentenza). Afronte di ciò, l a società con il mezzo in disamina impinge nell’accer- tamentodi fatto compiuto dal giudice di merito , che è logicamente ar- gomentatoe pienamente condiviso dal collegio. 3.5.Il mezzo di impugnazione è inoltre anche infondato, perché la mar- ginalità non è un presupposto per l’applicazione della norma oggetto dellacensura autonomo e distinto da quello della “occasionalità” cui la normativasi riferisce: come sopra visto, l’ art.3, comma 1, primo pe- riodo,del d.P.R. n. 544/1999, rubricato “prestazioni occasionali e pre- stazioniaccessorie alle attività di intrattenimento”, fa riferimento a « I soggettiche organizzano occasionalmente (…) ». 4.Con il secondo motivo la ricorrente censura , in r apporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione de ll’art. 39 , comma 2,lett. d) , del d.P.R. n. 600/1973 per avere il giudice di seconde cure ritenutolegittimo il ricorso allo strumento di determinazione induttiva deiricavi in assenza dei presupposti di legge per il suo utilizzo. 5.Il motivo non può trovare ingresso . 5.1. Secondo la ricorrente « la sola circostanza, rilevata dai giudici di secondo grado, secondo cui la società non ha rilasciato validi documenti d’ingresso e, per il 6.1.2006, non aveva registrato dei corrispettivi non è sufficiente per ritenere inattendibile l’intera contabilità, con conse- guente illegittima adozione del metodo induttivo ex art. 39, comma 2 , d.P.R. n.600/1973»(cfr. p. 17 ricorso). Così argomentando,la ricorrente non considera che , in tema di accer- tamento delle imposte sui redditi, (ad es., v. Cass. sentenza n. 16528 del 13/06/2024) il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture con- tabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere sia con il metodo analitico-induttivo, che consente valuta- zioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, siacon l'ac- certamento induttivo "puro". Quest’ultimo è quello che il giudice d’ap- pello ha accertato essere stato applicato nel caso in esame, ed è fon- dato su presunzioni cd. "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gra- vità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative con- dizioni previste dallo stesso art. 39 comma 2. Inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, l’Agenzia può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna spe- cifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o,comunque, provenienti dallo stesso contribuente, an- che a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabi- lità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capa- cità contributiva. 5.2. Perciò,premesso che anche solo un indizio, se di peso, è idoneo a fondare un accertamento come quello di specie, «le ca- renze contabili riscontrate dai verificatori avevano una tale rilevanza da far ritenere la contabilità poco credibile. La società, infatti, non ha rilasciato validi documenti d’ingresso e, per il 6.1.2006, non aveva re- gistrato dei corrispettivi. Non coglie nel segno l’affermazione della so- cietà che, per detto giorno, i registratori di cassa erano stati chiusi alla mezzanotte del 6.1.2006per cui i corrispettivi risultavano registrati in detto giorno poiché i verificatori erano intervenuti ben dopo la mezza- notte e la registrazione dei corrispettivi, per gli avventori presenti nei locali della società (il cui numero era stato concordato nel corso del pvc) avrebbe potuto essere effettuata il 7.1.2006 previa riattivazione dei registratori» cfr. p. 5 sentenza). A fronte del preciso accertamento del giudice di seconde cure, per il quale,tra gli altri indizi valutati, anche la mancata emissione di titoli fiscalmentevalidi rende inattendibile la contabilità ex art. 39 , comma 2,del d.P.R. n. 600/1973 e legittim a l’Ufficio a ricostruire in via indut- tival’ammontare dei ricavi realizzati dalla società, la ricorrente si limita a criticare l’operato dell’ufficio piuttosto che contrastare la pronuncia d’appello,in ulteriore difetto di specificità e chiedendo a questa Corte, indefinitiva, una rivalutazione delle risultanze istruttorie che esulano dalgiudizio di legittimità. La doglianza è cosìanche inammissibile perché le argomentazioni della ricorrente mirano a criticare le valutazioni che il giudice di seconde cure, secondo il suo prudente apprezzamento, ha maturato sull’ampio corredo probatorio, sollecitando dunque una nuova disamina del merito della controversia. Al contrario,le argomentazioni del dissenso che la parte intende solle- vare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4. 6.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ripresa IVA, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione al n. 121) TabellaA, parte III , allegata, per avere il giudice di seconde cure rite- nutocorretta l’applicazione dell’aliquota IVA del venti per cento deter- minatadall’Ufficio, in luogo dell’aliquota agevolata prevista dal disposto citato. 6.1 La ricorrente si duole del fatto che l’attività di intrattenimento avrebbedovuto essere considerata accessoria all’attività principale di ristorazione, con conseguente estensione del l’aliquota IVA agevolata applicabile all’attività principale , in quanto consistente nella mera ri- produzionedi musica di sottofondo durante la somministrazione di ali- mentie bevande avendo come finalità quella di integrare quest’ultima attività. 7.Il motivo non è inammissibile come eccepito dall’Agenzia, in quanto nonpone una questione di rivalutazione del merito, ma di sussunzione dellafattispecie concreta nella rilevante previsione di legge e , dunque , disua falsa applicazione , ed è fondato. 7.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, per decidere sulla censura, è necessario innanzituttostabilire se e scludere l’ ” occasionalità ” dell’attività di intrat- tenimento, in quanto attività non sporadica o occasionale come rite- nutodal giudice d’appello che accerta il fatto che « aveva cadenza co- stante»(cfr. p.4 sentenza) , comporti anche l’esclusione della sua na- turaaccessoria ai fini IVA . In buona sostanza, il giudice considera ai finidell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile decisivo il fatto che l’attivitàdi intrattenimento musicale è stata non occasionale, anziché saltuariarispetto all’attività principale di ristorazione svolta dalla con- tribuente. 7.2.È opportuna una breve ricostruzione normativa per correttamente governare il caso. Innanzitutto, q uanto al rapporto tra prestazione principalee accessoria a i fini I VA , quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione considerata per determinarese tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più presta- zioni d istinte o un’unica prestazione (v., CGUE, 10 marzo 2011, C-497/09,C - 499/09, C - 501/09 e C - 502/09, Bog e a. , punto 52 e giu- risprudenzaivi citata). Inlinea di principio (cfr. articolo 2 della sesta direttiva) ciascuna pre- stazionedev’essere considerata distinta e indipendente ai sensi dell’ ar- ticolo1, para 2, della Direttiva 2006/112/CE , ma siffatta regola gene- raleè deroga bile allor quando l’operazione si compon ga di più elementi, dovendosiallora stabilire, caso per caso, se gli stessi siano distinti tra lorooppure compongano un’unica prestazione. L’articolo78, para. 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE esempli- ficaattività comprese nella base imponibile IVA perché accessorie in- dividuandolein « spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e diassicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario dellaprestazione». 7.3.Nella interpretazione del giudice del Lussemburgo, s i deve consi- derareche si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementio atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola presta- zioneeconomica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. sentenze Bog e a. , cit., punto 53 e giurisprudenza ivi citata;CGUE 10 novembre 2016, C - 432/15, Baštová , punto 70 e giu- risprudenzaivi citata). Pertanto,al di là del caso di una prestazione unica come nel caso in cui unoo più elementi debbono essere considerati costitutivi della presta- zione principale, vi è accessorietà quando le operazioni economiche resesiano tra loro connesse su di un piano oggettivo al punto da co- stituireuna sola prestazione economica la cui scomposizione sarebbe artificiosa. Dall’analisi della giurisprudenza unionale (v., CGUE 22 ot- tobre1998, C - 308/96 e C - 94/97, Madgett e Baldwin , punto 30; CGUE 29marzo 2007, C - 111/05, Aktiebolaget NN , punto 28 ) si desume inol- treche u na prestazione dev'essere considerata accessoria ad una pre- stazioneprincipale quando essa non costituisce per la clientela un fine asé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servi- zioprincipale offerto dal prestatore. 7.4.Nell’ambito della normativa interna, il principio di accessorietà ai finidell’individuazione della base imponibile I VA è contenuto ne ll’arti- colo12, del d .P.R. 633/1972 (rubricato “ Cessioni e prestazioni acces- sorie”), che dispone: « Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento,la fornitura di recipienti o contenitori e le altre ces- sionio prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una presta- zionedi servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero persuo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'im- postanei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione oprestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle ces- sionio prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile». 8.Dalla disamina che precede, innanzitutto si desume in diritto che l a nozionetecnica decisiva per l’individuazione dell’aliquota IVA applica- bileè quella dell’accessorietà della prestazione rispetto alla prestazione principaleai fini dell’applicazione dell’IVA, mentre non lo è la nozione tecnica di “ occasionalità ” , rilevante quanto all a diversa imposta sugli intrattenimentidi cui all’art.3, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 544/1999.Al proposito, il principio desumibile è il seguente: «Aifini dell’individuazione d ell’aliquota imponibile IVA applica- bilead un’operazione di intrattenimento , non è decisivo il pro- filodella sua “occasionalità” rispetto all’attività di ristorazione , invece rilevante in materia di imposta sugli intrattenimenti di cuiall’art.3, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 544/1999, bensìquello dell’”accessorietà”, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n.633/1972.». 9.Passando ora a ll’individuazione dei parametri per verificare in con- cretola sussistenza del rapporto di accessorietà o meno tra le due ope- razioniai fini della base imponibile IVA, l a Corte (sia pure con riferi- mentoall'esenzione dall'IVA, cfr. Cass. n. 3893/2023) ha già stabilito che vanno considerate accessorie quelle operazioni che, pur formal- mentedistinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formareuna sola prestazione economica indissociabile, non sulla base delsignificato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concretoatteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causadel contratto. Aciò si aggiunge (r agionando da Cass. n. 49725/2021 , la quale fa ri- ferimentoal caso de lle prestazioni accessorie esenti dall'imposta ) che devonointendersi accessorie le operazioni economiche poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale,a cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderlapossibile. 10.Ciò premesso sul piano oggettivo, su quello soggettivo va registrato unparziale disallineamento tra la normativa interna e la disciplina co- munitaria, dal momento che il comma 1 dell’articolo 12, d.P.R. 633/1972,nel testo in vigore ancora in vigore dal 01/01/1973 dispone che le prestazioni accessorie devono essere effettuate « direttamente dalcedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese », mentre l’articolo78 della più recente Direttiva 2006/112/ CE non richiede che leoperazioni economiche accessorie siano effettuate direttamente dal fornitore,ovvero per suo conto e a sue spese . Datempo la giurisprudenza unionale ha superato una prima interpre- tazionerestrittiva secondo cui l’accessorietà presupporrebbe l’identità deisoggetti che effettuano, rispettivamente, la prestazione principale equella secondaria (v. CGUE 15 giugno 1989, C - 348/87 , Stichting ) e al contrario ha affermato (cfr. già CGUE 25 febbraio 1999, causa C - 349/96,[OSCURATO:PERSONA] , punto 22 , poi sempre confermata ) che il rapportodi accessorietà non viene meno allorquando l’operazione se- condaria viene realizzata da un soggetto diverso, essendo sufficiente chesia addebitat a al cliente. Diciò è del resto consapevole anche l’Agenzia delle Entrate che con la circolaren. 37/E/2011 al punto 3.1.4 h a affermato quanto alle presta- zioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche e simili che, in considerazionedell’attuale formulazione del testo normativo e dell’evo- luzione della giurisprudenza comunitaria in materia , si deve ritenere cheil concetto di accessorietà nell’ambito dei servizi culturali, scientifici e simili debba essere inteso, con riferimento al profilo soggettivo dell’operazione, in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto. 11.Ciò ricostruito in linea generale , si tratta ora di vedere specifica- mente come il principio di accessorietà ai fini della base imponibile operi in relazione al punto 121 della Tabella A parte III allegata al d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai beni e servizi soggetti all’ali- quotadel 10% , il quale prevede l’aliquota IVA agevolata per le « som- ministrazionidi alimenti e bevande, effettuate anche mediante distri- butori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di ap- paltoaventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e be- vande». 11.1.Al proposito, l a Corte di giustizia (CGUE 18 gennaio 2018, causa C-463/16,[OSCURATO:PERSONA] , poi sempre confermata) ha chiarito che la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materiadi “ armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alleimposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ” , come modificata dalla direttiva 2001/4/CEdel Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpre- tatanel senso che una prestazione unica, composta da due elementi distinti,uno principale e l’altro accessorio, che, se fossero prestati se- paratamente,sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiuntodifferenti, dev ’ essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elementoche compone il prezzo totale versato da un consumatore per poterbeneficiare di tale prestazione possa esser e identificato. Ilprofilo è rilevante ai fini della presente fattispecie, in cui, ad esempio, potrebbe esserci la presenza di un biglietto di ingresso al ristorante nelleserate in cui vi è anche l’attività di intrattenimento musicale : ben- chéalla luce della giurisprudenza unionale ( [OSCURATO:PERSONA] , cit) il fattoche sia individuabile un prezzo per ciascun elemento che compone ilprezzo totale versato dal consumatore non sia di per sé decisivo, si trattadi un profilo rilevante per stabilire, valutato l’intero compendio probatoriose la prestazione non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principaleofferto dal prestatore ( Madgett e Baldwin , cit. ; Aktiebolaget NN,cit.) 12.Tirando le fila da quanto precede, in diritto il giudice del rinvio terrà contodel fatto che si applica alla prestazione di intrattenimento l’ali- quota IVA agevolata solo in quanto sia accertata la sua accessori età rispetto alla prestazione di ristorazione, indipendentemente dal fatto cheavesse « cadenza costante » come afferma la sentenza impugnata , allorquandosia accertato , considerate tutte le circostanze concrete del caso,tra le quali la presenza o meno un costo di ingresso nel ristorante inoccasione dei soli intrattenimenti musicali, un rapporto di accesso- rietà, che in concreto ponga in oggettiva necessaria connessione la primarispetto alla seconda, a cui acceda con la funzione di integrarla, completarlao renderla possibile . 13.Infine, sebbene non rubricata, resta assorbita la doglianza in calce alricorso (cfr. p.20) relativa alla rifusione delle spese di lite in forza del criteriodella soccombenza, la quale deve essere individuata (così, tra letante, Cass. Ordinanza del 18/05/2021 n. 13356) avuto riguardo al processoconsiderato unitariamente ex post all'esito della lite, che sarà riesaminatain sede di r