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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 27646/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXXavverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FulvioBaldi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con statuizioni conseguenti;sent i to l 'avvocato F i l ippo [OSCURATO:PERSONA] ia Caccamo, in d i fesa diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 19 settembre 2025, la Corte di appello di Milano,pronunciando in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienzapreliminare del Tribunale di Milano in data 10 maggio 2025, rideterminava lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del1990, in qualità di partecipe (capo 1), e alcuni reati fine (capi 9, 10 e 11), in seianni e quattro mesi di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in qualità di partecipe (capo1), alcuni reati fine (capi 12, 13, 14, 15 e 24) e quello di sfruttamento efavoreggiamento della prostituzione di alcune donne straniere (capo 27),concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, inann i se t te d i rec lus ione erano 1000,00 d i mu l ta , que l l a perXXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, inqualità di partecipe (capo 1), e alcuni reati fine (capi 13, 14 e 16) e quello disfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di alcune donne straniere(capo 27), in anni sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, quella inflitta aXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, inqualità di capo e organizzatore (capo 1), e alcuni reati fine (capi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e10), in anni quattordici di reclusione, infine, sull'accordo delle parti, esclusa larecidiva reiterata, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato dicui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 a quattro anni di reclusione e 18.000 €di multa.2.

Per l'annullamento della sentenza della Corte di appello indicata inepigrafe hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] conXXXXXXXXXXXXXX con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessio.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un solo motivo.Con l'unico motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen., 74, comma 2, deld.P.R. n. 309 del 1990 e 125 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione inordine alla commisurazione della pena, in quanto, pur valorizzato il suo stato diincensuratezza e la breve durata della partecipazione al consesso associativo, lapena base è stata determinata in misura superiore ai minimi edittali, conevidente disparità rispetto agli altri consociati, anche gli aumenti per lacontinuazione sono stati determinati nella misura di sei mesi per ciascun capomentre per gli altri correi sono stati di appena un mese.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA], che ha concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc.pen. la pena di quattro anni di reclusione e 18.000 € di multa, denuncia, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la totale mancanza dimotivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento rilevanti aisensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente violazione del disposto di cuiall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. oltre che del canone del ragionevoledubbio.5.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sviluppatiunitariamente, sono articolati in un solo motivo, col quale, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denunciano la violazione degli artt. 133e 81 cod. pen., 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 125 cod. proc. pen., eil correlato vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatoriosproporzionato rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dei ricorrenti.5.1.

Si censura, con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], l’omessoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensionee l'aumento eccessivo per la continuazione, avuto riguardo allo stato diincensuratezza e al minimo contributo apportato ai fatti.5.2.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si lamenta, analogamente, lariduzione della pena in misura inferiore a un terzo, a seguito del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, e la determinazione della pena base inmisura superiore al minimo edittale, nonostante la spontanea consegna, ilpercorso di recupero intrapreso, le dichiarazioni confessorie rese.Lamenta infine l'assenza di qualsiasi risposta alla richiesta diriconoscimento della disciplina della continuazione con altra sentenza irrevocabile(emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 15 luglio 2015, irrevocabile il 4marzo 2016, reati commessi dal 15 maggio 2014 al 16 giugno 2014) avanzatacon i motivi d'appello.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo col quale,denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazionedegli artt. 599-bis, 143 e 179 cod. proc. pen. per la omessa traduzione in unalingua conosciuta all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,della richiesta di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado.Si deduce che non risulta in alcun modo che il ricorrente, cittadino albanesenon in regola sul territorio nazionale, conoscesse appieno la lingua italiana e neavesse padronanza, al contrario il materiale intercettivo è costituito soltanto dadialoghi in una lingua di diversa da quella nazionale e non vi è alcunaconversazione con soggetti italiani, pertanto la Corte avrebbe dovuto rilevare exofficio la causa patologica invalidante la conformità alla legge sostanzialedell'assetto negoziale determinato dalle parti non potendo esimersi da unaispezione critica in ordine alla volontarietà della richiesta del consenso prestatodall'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (si citano, Sez. 1, n. 2431del 23/07/1993; Sez. 6, n. 293 del 14/01/1994, Sez. 5, n. 1310 del 22/06/1995e si rappresenta che il principio del giusto processo quale recepito nell'articolo111 Cost. impone di superare gli insegnamenti delle S.U. n. 12 del 30/05/2000,Jakani, S.U. n. 5052 del 09/02/2004, Zalagitis, che individuano la patologiaderivante dalla mancata traduzione della vocatio in jus in una nullità a regimeintermedio).7.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, si è riportato alla memoriascritta ed ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi, osservando che nonsussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che il provvedimento haevidenziato le responsabilità dei ricorrenti per i reati loro contestati oltre ogniragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti.In particolare, la doglianza circa la mancata conoscenza della lingua italiana daparte di [OSCURATO:PERSONA] è prospettata in fatto; tale prospettazione nel meritoriguarda anche la doglianza circa il trattamento sanzionatorio in capo aXXXXXXXXXXXX e quella sull’omesso riconoscimento della continuazione per ciòche concerne le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, infine, del tutto generico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Tutti i ricorsi sono inammissibili.2.

Prima di esaminare i singoli ricorsi è opportuno rammentare che, nelgiudizio d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXX, hanno, rinunciato ai motivi d'appello sul merito dellaresponsabilità rimettendosi alla valutazione della Corte territoriale quanto alleistanze di riduzione delle pene inflitte, mentre la difesa di XXXXXXXXXXXXXXXhaconcordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per cui il giudiziodella Corte è stato limitato alla sola congruità del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA].3.

La doglianza sottoposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] che lamental'eccessiva severità della pena e la disparità rispetto al trattamento sanzionatorioriservato agli altri consociati, è inammissibile in quanto generica emanifestamente infondata.3.1.

Risultando le dispiegate censure afferenti ad un profilo dellaregiudicanda che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensiveche non evidenziano in ordine al contestato trattamento sanzionatorio alcunaviolazione di legge o una valutazione manifestamente illogica od arbitraria, afronte del quale soltanto è consentito il ricorso innanzi a questa Corte (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv. 245596).Peraltro, la Corte territoriale, a pagina 20, ha adeguatamente ediffusamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, sensibilmenteridotto proprio con riguardo agli aumenti per la continuazione bersaglio dellacensura di disparità di trattamento, ritenendo, con motivazione priva di aporie eillogicità, congrua la pena base per il più grave reato di partecipazioneall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti comunque giàampiamente ridotta per effettodel riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione; argomenti ed elementi avverso i qualinon risulta sviluppata alcuna critica specifica e puntuale (Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).3.2.

Va altresì rimarcato che, secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte di legittimità, non può essere considerato come indice del vizio dimotivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimoprocedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito suldiverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto daasserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv.282839 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 - 01).[OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso, sottoposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], diretto a censurare unasentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen., è inammissibile.4.1.

Il motivo unico col quale si lamenta la mancanza di motivazione inordine alla insussistenza di cause di proscioglimentorilevanti ai sensi dell'art. 129cod. proc. pen., è generico per aspecificità intrinseca, in quanto non va oltrealcune apodittiche affermazioni, senza sviluppare alcun tipo di ragionamento, edestrinseca, perché palesemente scollegato rispetto alla motivazione delprovvedimento impugnato che, prima di motivare in ordine alla irrogazione dellapena quale concordata tra le parti, ha sinteticamente ricostruito alle pagine da12 a 14, gli elementi fondanti l'accusa nei confronti degli imputati, compresoXXXXXXX, facendo esplicito rinvio alla motivazione offerta dal primo giudice,oltre che manifestamente infondato.4.2.

Va rimarcato in proposito che sono inammissibili le doglianze relative amotivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 - 02), allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alladeterminazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nellaillegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M., Rv. 278170 - 01; si vedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019,Leone, cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, eSez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, per cui, neiconfronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggettoquestioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una penaillegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice dilegittimità ai motivi non oggetto di rinuncia).Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo gradonell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilitàdel le prove, in quanto, in ragione del l 'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis:Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 - 01).

I detti approdi sono stati recentemente ribaditi daSez. 4, n. 46847 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Roselli, non mass., che li ha ritenuti noncontrastanti con l'iter logico giuridico seguito da Sez.

U, n. 19415 del27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazionedella sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiararel'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronunciastessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023,Pane, Rv. 284990 - 01, seguita, tra le altre, da Sez. 4, n. 30040, del23/05/2024, Amato, non mass sul punto, e da Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024,Salvatori, non mass., la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio»,ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzadi accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché larinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativoall'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressaalla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.

Il motivo, comune alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],è generico in quanto pedissequamente ripetitivo di quelli sottoposti con l'attod'appello, peraltro in parte accolti dalla Corte di merito che ha sensibilmenteridotto le rispettive pene inflitte, limitandosi i ricorrenti a sollecitare, peraltrodirettamente a questa Corte come si legge a pagina 2 del ricorso, una ulteriorerevisione al ribasso del trattamento sanzionatorio senza argomentare alcunacritica specifica alla valutazione operata dalla Corte milanese.5.1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata eSez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzionetipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è,pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta(testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n.19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre ilmotivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo menoin radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la criticaargomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione ilprovvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo,Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).La censura, fatta applicazione dei principi richiamati al § 3.1., è altresìinammissibile non emergendo nell’apprezzamento discrezionale operato dallaCorte territoriale alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria.5.2.

È parimenti inammissibile per genericità il lamentato difetto dimot i vaz i one i n o rd ine a l l a r i ch i e s ta app l i c az i one , i n f avo rediXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della continuazione tra i reati oggetto del presentegiudizio ed i reati già accertati con sentenza del Tribunale di Milano in data15/07/2015, irrevocabile il 04/03/2016, non avendo l'imputato adempiutoall'onere di allegare copia della sentenza irrevocabile, come risulta dall'esamedegli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale.In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, invero, ritiene ilCollegio di dover dare continuità all'orientamento, ad oggi prevalente nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato che richiede, nel giudizio dicognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non puòlimitarsi ad indicare gli estremi delle sentenza rilevanti a tal fine, ma ha l'oneredi produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione dicui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva,incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza, mentrel'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudiziosenza sospensione del decorso del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 3, n.21851 del 12/03/2025, Rv. 288289 - 01; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Rv.284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del17/04/2018, Rv. 274808 - 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Rv. 273380;Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Rv. 271581).

L'onere di allegazione dellesentenze nel giudizio di cognizione, del resto, è finalizzato ad impedire richiesteintenzionalmente dilatorie e a garantire la celerità del rito, così soddisfacendoesigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva, senza che ciò comportiuna ingiustificata compressione delle garanzie difensive, tenuto conto che ilmancato riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di merito nonimpedisce che la relativa istanza sia proposta nella fase esecutiva e valutata dalgiudice dell'esecuzione.Oltretutto la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in gradodi appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementispecifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena diinammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relativealle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, commasecondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (Sez. 3- , Sentenza n. 24052 del 30/05/2024, Rv. 286534 - 01), onere nient’affattoadempiuto nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA].6.

Anche la censura sottoposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non supera ilvaglio di ammissibilità.6.1.

Va ribadito, in primo luogo, come già rilevato al § 2, che, a dispetto diquanto affermato col ricorso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non èaffatto intervenuto un concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.,risultando soltanto, come riportato anche a pagina 19 della sentenza impugnata,che il difensore di fiducia ha rinunciato ai motivi di appello afferenti al merito, percui è del tutto eccentrica la questione della validità del consenso espressoall’irrogazione di una pena concordata sottoposta col ricorso.Si rileva, altresì, che non risulta eccepita davanti alla Corte di merito,l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, deldecreto di rinvio a giudizio, come della sentenza di primo grado, né è statoaltrimenti allegato, fino ad oggi, un difetto di conoscenza della lingua italiana daparte del ricorrente, come risulta dalla sintesi dei motivi d'appello - noncontestata sul punto - e dallo stesso contenuto dell'odierno ricorso che lamentaesclusivamente l'omesso rilievo d'ufficio della nullità.6.2.

In disparte il macroscopico difetto di autosufficienza del motivo, attesoche non risultano specificamente indicati e men che meno allegati gli atti daiquali dovrebbe emergere il difetto di conoscenza dell'idioma italico,in ogni caso,costituisce principio ormai consolidato (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286356 - 01; Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282 -01) quello secondo cui le nullità derivanti dalla omessa traduzione in linguaitaliana di atti del procedimento a imputati alloglotti, che, nella specie, vengonoin rilievo, hanno natura generale a regime intermedio, da cui l'onere di indicarel'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, nonrilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale(circa la natura generale a regime intermedio della nullità per omessa traduzionedel provvedimento impositivo a soggetto alloglotta, si vedano, da ultimo, inmateria di misure cautelari, Sez. 5, n. 40417 del 29/10/2025, Rv. 289002 - 01;Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287455 - 01).[OSCURATO:PERSONA] hanno sottoposto a una rivisitazione complessiva laquestione della traduzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti di unimputato o di un indagato alloglotta, concludendo che l'interesse a dedurre unatale patologia processuale, sussiste soltanto se e in quanto il soggetto alloglottaabbia allegato di avere subito, in conseguenza della mancata traduzione delprovvedimento di cui si controverte, tenuto conto della sequenza procedimentalenel quale si inserisce, un pregiudizio illegittimo (si richiamano anche Sez. 1, n.13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01; conclusione del resto impostadalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente aSez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 -

01.6.3. D i conseguenza, que l la ogg i eccep i ta da l la d i fesa d iXXXXXXXXXXXXXX, costituendo una nullità generale a regime intermedio, nondedotta, come si apprezza dalla sintesi - non contestata - dei motivi d'appello(pagine da 14 a 16 della sentenza impugnata), e comunque rinunciata, nelgiudizio di appello il ricorrente avendo rinunciato a tutti i motivi eccetto quelli sultrattamento sanzionatorio, la questione è, sotto entrambi i profil i,manifestamente priva di fondatezza.7.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti(C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimentononché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro3.000,00 per ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXavverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FulvioBaldi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con statuizioni conseguenti;sent i to l 'avvocato F i l ippo [OSCURATO:PERSONA] ia Caccamo, in d i fesa diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2025, la Corte di appello di Milano,pronunciando in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienzapreliminare del Tribunale di Milano in data 10 maggio 2025, rideterminava lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del1990, in qualità di partecipe (capo 1), e alcuni reati fine (capi 9, 10 e 11), in seianni e quattro mesi di reclusione, quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] peril reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in qualità di partecipe (capo1), alcuni reati fine (capi 12, 13, 14, 15 e 24) e quello di sfruttamento efavoreggiamento della prostituzione di alcune donne straniere (capo 27),concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, inann i se t te d i rec lus ione erano 1000,00 d i mu l ta , que l l a perXXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, inqualità di partecipe (capo 1), e alcuni reati fine (capi 13, 14 e 16) e quello disfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di alcune donne straniere(capo 27), in anni sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, quella inflitta aXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, inqualità di capo e organizzatore (capo 1), e alcuni reati fine (capi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e10), in anni quattordici di reclusione, infine, sull'accordo delle parti, esclusa larecidiva reiterata, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato dicui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 a quattro anni di reclusione e 18.000 €di multa.2. Per l'annullamento della sentenza della Corte di appello indicata inepigrafe hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] conXXXXXXXXXXXXXX con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessio.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un solo motivo.Con l'unico motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen., 74, comma 2, deld.P.R. n. 309 del 1990 e 125 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione inordine alla commisurazione della pena, in quanto, pur valorizzato il suo stato diincensuratezza e la breve durata della partecipazione al consesso associativo, lapena base è stata determinata in misura superiore ai minimi edittali, conevidente disparità rispetto agli altri consociati, anche gli aumenti per lacontinuazione sono stati determinati nella misura di sei mesi per ciascun capomentre per gli altri correi sono stati di appena un mese.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA], che ha concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc.pen. la pena di quattro anni di reclusione e 18.000 € di multa, denuncia, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la totale mancanza dimotivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento rilevanti aisensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente violazione del disposto di cuiall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. oltre che del canone del ragionevoledubbio.5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sviluppatiunitariamente, sono articolati in un solo motivo, col quale, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denunciano la violazione degli artt. 133e 81 cod. pen., 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 125 cod. proc. pen., eil correlato vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatoriosproporzionato rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dei ricorrenti.5.1. Si censura, con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], l’omessoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensionee l'aumento eccessivo per la continuazione, avuto riguardo allo stato diincensuratezza e al minimo contributo apportato ai fatti.5.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si lamenta, analogamente, lariduzione della pena in misura inferiore a un terzo, a seguito del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, e la determinazione della pena base inmisura superiore al minimo edittale, nonostante la spontanea consegna, ilpercorso di recupero intrapreso, le dichiarazioni confessorie rese.Lamenta infine l'assenza di qualsiasi risposta alla richiesta diriconoscimento della disciplina della continuazione con altra sentenza irrevocabile(emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 15 luglio 2015, irrevocabile il 4marzo 2016, reati commessi dal 15 maggio 2014 al 16 giugno 2014) avanzatacon i motivi d'appello.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo col quale,denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazionedegli artt. 599-bis, 143 e 179 cod. proc. pen. per la omessa traduzione in unalingua conosciuta all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,della richiesta di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado.Si deduce che non risulta in alcun modo che il ricorrente, cittadino albanesenon in regola sul territorio nazionale, conoscesse appieno la lingua italiana e neavesse padronanza, al contrario il materiale intercettivo è costituito soltanto dadialoghi in una lingua di diversa da quella nazionale e non vi è alcunaconversazione con soggetti italiani, pertanto la Corte avrebbe dovuto rilevare exofficio la causa patologica invalidante la conformità alla legge sostanzialedell'assetto negoziale determinato dalle parti non potendo esimersi da unaispezione critica in ordine alla volontarietà della richiesta del consenso prestatodall'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (si citano, Sez. 1, n. 2431del 23/07/1993; Sez. 6, n. 293 del 14/01/1994, Sez. 5, n. 1310 del 22/06/1995e si rappresenta che il principio del giusto processo quale recepito nell'articolo111 Cost. impone di superare gli insegnamenti delle S.U. n. 12 del 30/05/2000,Jakani, S.U. n. 5052 del 09/02/2004, Zalagitis, che individuano la patologiaderivante dalla mancata traduzione della vocatio in jus in una nullità a regimeintermedio).7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, si è riportato alla memoriascritta ed ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi, osservando che nonsussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che il provvedimento haevidenziato le responsabilità dei ricorrenti per i reati loro contestati oltre ogniragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti.In particolare, la doglianza circa la mancata conoscenza della lingua italiana daparte di [OSCURATO:PERSONA] è prospettata in fatto; tale prospettazione nel meritoriguarda anche la doglianza circa il trattamento sanzionatorio in capo aXXXXXXXXXXXX e quella sull’omesso riconoscimento della continuazione per ciòche concerne le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, infine, del tutto generico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Tutti i ricorsi sono inammissibili.2. Prima di esaminare i singoli ricorsi è opportuno rammentare che, nelgiudizio d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXX, hanno, rinunciato ai motivi d'appello sul merito dellaresponsabilità rimettendosi alla valutazione della Corte territoriale quanto alleistanze di riduzione delle pene inflitte, mentre la difesa di XXXXXXXXXXXXXXXhaconcordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per cui il giudiziodella Corte è stato limitato alla sola congruità del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA].3. La doglianza sottoposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] che lamental'eccessiva severità della pena e la disparità rispetto al trattamento sanzionatorioriservato agli altri consociati, è inammissibile in quanto generica emanifestamente infondata.3.1. Risultando le dispiegate censure afferenti ad un profilo dellaregiudicanda che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensiveche non evidenziano in ordine al contestato trattamento sanzionatorio alcunaviolazione di legge o una valutazione manifestamente illogica od arbitraria, afronte del quale soltanto è consentito il ricorso innanzi a questa Corte (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv. 245596).Peraltro, la Corte territoriale, a pagina 20, ha adeguatamente ediffusamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, sensibilmenteridotto proprio con riguardo agli aumenti per la continuazione bersaglio dellacensura di disparità di trattamento, ritenendo, con motivazione priva di aporie eillogicità, congrua la pena base per il più grave reato di partecipazioneall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti comunque giàampiamente ridotta per effettodel riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione; argomenti ed elementi avverso i qualinon risulta sviluppata alcuna critica specifica e puntuale (Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).3.2. Va altresì rimarcato che, secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte di legittimità, non può essere considerato come indice del vizio dimotivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimoprocedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito suldiverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto daasserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv.282839 - 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 - 01).[OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso, sottoposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], diretto a censurare unasentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen., è inammissibile.4.1. Il motivo unico col quale si lamenta la mancanza di motivazione inordine alla insussistenza di cause di proscioglimentorilevanti ai sensi dell'art. 129cod. proc. pen., è generico per aspecificità intrinseca, in quanto non va oltrealcune apodittiche affermazioni, senza sviluppare alcun tipo di ragionamento, edestrinseca, perché palesemente scollegato rispetto alla motivazione delprovvedimento impugnato che, prima di motivare in ordine alla irrogazione dellapena quale concordata tra le parti, ha sinteticamente ricostruito alle pagine da12 a 14, gli elementi fondanti l'accusa nei confronti degli imputati, compresoXXXXXXX, facendo esplicito rinvio alla motivazione offerta dal primo giudice,oltre che manifestamente infondato.4.2. Va rimarcato in proposito che sono inammissibili le doglianze relative amotivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 - 02), allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alladeterminazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nellaillegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M., Rv. 278170 - 01; si vedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019,Leone, cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, eSez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, per cui, neiconfronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggettoquestioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una penaillegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice dilegittimità ai motivi non oggetto di rinuncia).Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo gradonell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilitàdel le prove, in quanto, in ragione del l 'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis:Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 - 01). I detti approdi sono stati recentemente ribaditi daSez. 4, n. 46847 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Roselli, non mass., che li ha ritenuti noncontrastanti con l'iter logico giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazionedella sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiararel'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronunciastessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023,Pane, Rv. 284990 - 01, seguita, tra le altre, da Sez. 4, n. 30040, del23/05/2024, Amato, non mass sul punto, e da Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024,Salvatori, non mass., la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio»,ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzadi accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché larinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativoall'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressaalla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. Il motivo, comune alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],è generico in quanto pedissequamente ripetitivo di quelli sottoposti con l'attod'appello, peraltro in parte accolti dalla Corte di merito che ha sensibilmenteridotto le rispettive pene inflitte, limitandosi i ricorrenti a sollecitare, peraltrodirettamente a questa Corte come si legge a pagina 2 del ricorso, una ulteriorerevisione al ribasso del trattamento sanzionatorio senza argomentare alcunacritica specifica alla valutazione operata dalla Corte milanese.5.1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata eSez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzionetipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avversoil provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è,pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta(testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n.19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre ilmotivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo menoin radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la criticaargomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione ilprovvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario dispecifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo,Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).La censura, fatta applicazione dei principi richiamati al § 3.1., è altresìinammissibile non emergendo nell’apprezzamento discrezionale operato dallaCorte territoriale alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria.5.2. È parimenti inammissibile per genericità il lamentato difetto dimot i vaz i one i n o rd ine a l l a r i ch i e s ta app l i c az i one , i n f avo rediXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della continuazione tra i reati oggetto del presentegiudizio ed i reati già accertati con sentenza del Tribunale di Milano in data15/07/2015, irrevocabile il 04/03/2016, non avendo l'imputato adempiutoall'onere di allegare copia della sentenza irrevocabile, come risulta dall'esamedegli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale.In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, invero, ritiene ilCollegio di dover dare continuità all'orientamento, ad oggi prevalente nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato che richiede, nel giudizio dicognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non puòlimitarsi ad indicare gli estremi delle sentenza rilevanti a tal fine, ma ha l'oneredi produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione dicui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva,incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza, mentrel'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudiziosenza sospensione del decorso del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 3, n.21851 del 12/03/2025, Rv. 288289 - 01; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Rv.284291; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del17/04/2018, Rv. 274808 - 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Rv. 273380;Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Rv. 271581). L'onere di allegazione dellesentenze nel giudizio di cognizione, del resto, è finalizzato ad impedire richiesteintenzionalmente dilatorie e a garantire la celerità del rito, così soddisfacendoesigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva, senza che ciò comportiuna ingiustificata compressione delle garanzie difensive, tenuto conto che ilmancato riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di merito nonimpedisce che la relativa istanza sia proposta nella fase esecutiva e valutata dalgiudice dell'esecuzione.Oltretutto la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in gradodi appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementispecifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena diinammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relativealle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, commasecondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (Sez. 3- , Sentenza n. 24052 del 30/05/2024, Rv. 286534 - 01), onere nient’affattoadempiuto nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA].6. Anche la censura sottoposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non supera ilvaglio di ammissibilità.6.1. Va ribadito, in primo luogo, come già rilevato al § 2, che, a dispetto diquanto affermato col ricorso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non èaffatto intervenuto un concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.,risultando soltanto, come riportato anche a pagina 19 della sentenza impugnata,che il difensore di fiducia ha rinunciato ai motivi di appello afferenti al merito, percui è del tutto eccentrica la questione della validità del consenso espressoall’irrogazione di una pena concordata sottoposta col ricorso.Si rileva, altresì, che non risulta eccepita davanti alla Corte di merito,l'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, deldecreto di rinvio a giudizio, come della sentenza di primo grado, né è statoaltrimenti allegato, fino ad oggi, un difetto di conoscenza della lingua italiana daparte del ricorrente, come risulta dalla sintesi dei motivi d'appello - noncontestata sul punto - e dallo stesso contenuto dell'odierno ricorso che lamentaesclusivamente l'omesso rilievo d'ufficio della nullità.6.2. In disparte il macroscopico difetto di autosufficienza del motivo, attesoche non risultano specificamente indicati e men che meno allegati gli atti daiquali dovrebbe emergere il difetto di conoscenza dell'idioma italico,in ogni caso,costituisce principio ormai consolidato (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286356 - 01; Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282 -01) quello secondo cui le nullità derivanti dalla omessa traduzione in linguaitaliana di atti del procedimento a imputati alloglotti, che, nella specie, vengonoin rilievo, hanno natura generale a regime intermedio, da cui l'onere di indicarel'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, nonrilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale(circa la natura generale a regime intermedio della nullità per omessa traduzionedel provvedimento impositivo a soggetto alloglotta, si vedano, da ultimo, inmateria di misure cautelari, Sez. 5, n. 40417 del 29/10/2025, Rv. 289002 - 01;Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287455 - 01).[OSCURATO:PERSONA] hanno sottoposto a una rivisitazione complessiva laquestione della traduzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti di unimputato o di un indagato alloglotta, concludendo che l'interesse a dedurre unatale patologia processuale, sussiste soltanto se e in quanto il soggetto alloglottaabbia allegato di avere subito, in conseguenza della mancata traduzione delprovvedimento di cui si controverte, tenuto conto della sequenza procedimentalenel quale si inserisce, un pregiudizio illegittimo (si richiamano anche Sez. 1, n.13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01; conclusione del resto impostadalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente aSez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01.6.3. D i conseguenza, que l la ogg i eccep i ta da l la d i fesa d iXXXXXXXXXXXXXX, costituendo una nullità generale a regime intermedio, nondedotta, come si apprezza dalla sintesi - non contestata - dei motivi d'appello(pagine da 14 a 16 della sentenza impugnata), e comunque rinunciata, nelgiudizio di appello il ricorrente avendo rinunciato a tutti i motivi eccetto quelli sultrattamento sanzionatorio, la questione è, sotto entrambi i profil i,manifestamente priva di fondatezza.7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimentononché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, chesi fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro3.000,00 per ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27646/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris