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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 17925/2023

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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12611/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del foro di Pesaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T24 G479R) ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, preso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale notarile del (notaio [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro rep.1152 [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: Appalto privato-Esclusione dell’applicazione dell’art. 1669 c.c.- Rinuncia preventiva alla tutela - Ammissibilità –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico in liquidazione e in amministrazione straordinaria con sede a Bibbiena (C.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante e commissario straordinario Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a con sede a Bologna, via Stalingrado n.45 (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 549/2017, pubblicata il 17 marzo 2017 e non notificata; Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -con atto di citazione notificato il 16 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l evocava avanti il Tribunale di Arezzo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esponendo che le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione, da parte di Mabo, di un capannone prefabbricato; che ultimata l’opera nel marzo 2004, nel febbraio 2005 l’arch.

Camangi consegnava all’ attrice una relazione tecnica da cui risultava che il manufatto presentava gravi vizi costruttivi ivi descritti che la Mabo riconosceva l’irregolare presenza di acqua nella copertura e si impegnava a eliminare il difetto, ma l’intervento eseguito si rivelava inidoneo e danneggiava anche la tinteggiatura delle pareti interne del fabbricato; che la Mabo comunicava i vizi alla sua compagnia assicuratrice che corrispondeva la somma di1.700,00 euro la quale veniva accettata dalla ricorrente solo quale acconto, in quanto, i costi necessari per l’eliminazione dei difetti ed il deprezzamento del capannone erano stimati in 85.000,00 euro; chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento del residuo risarcimento; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nel costituirsi negava la copertura assicurativa , il giudice adito osservava che il contratto stipulato dalle parti doveva essere qualificato come appalto e che in relazione alla garanzia di cui agli artt. 1667 e ss., doveva ritenersi maturata la relativa decadenza, in mancanza di prova della tempestività della denuncia effettuata in un momento successivo rispetto alla data in cui si erano verificate per la prima volta le infiltrazioni di acqua nel manufatto.

Riteneva che i vizi denunciati non potevano essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. e che si dovevano escludere, anche sulla scorta delle valutazioni del c.t.u., che i difetti riscontrati potessero essere qualificati come vizi gravi, in quanto non inficiavano la fruibilità e il godimento dell’edificio interessando solo una porzione limitata dello stesso.

Il Tribunale adito respingeva, quindi, la domanda attrice e rigettava la domanda restitutoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese tra tutte le parti; -sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Firenze, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] , nonchè della [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 594 del 2017, nel rigettare l’impugnazione poneva a fondamento della decisione, per quanto ancora più di interesse, che andava esclusa la garanzia per i vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. sulla base della clausola contrattuale n. 5) delle condizioni generali di contratto approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. con la conseguenza che non essendo ravvisabili nella specie vizi rilevanti ai sensi dell’art.1669 cc, trattandosi di vizi non gravi, seguendo le conclusioni del c.t.u. sia quanto alle infiltrazioni (di modesta entità) sia con riferimento agli altri ulteriori vizi denunciati (macchie di umidità, discontinuità tra i giunti dei pannelli, discontinuità verticali tra pannelli adiacenti, presenza di cavillature e microlesioni sui pannelli di tamponamento perimetrale) la domanda attorea non poteva trovare accoglimento.

Respingeva, altresì, la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava le spese del grado compensate per un terzo tra la Mabo e la Mori, e a carico dell’attrice il pagamento dei residui due terzi, secondo soccombenza rispetto alla UnipolSai; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, sebbene regolarmente evocata, è rimasta intimata, al pari della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., quale omessa motivazione ovvero motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.

Ad avviso della ricorrente l’esclusione del vizio costituito da infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura nelle pareti interne del capannone quale fattispecie da ricondurre all’art.1669 c.c., risolvendosi nel rinvio ad alcuni passi della c.t.u., costituirebbe motivazione apparente per avervi meramente prestato adesione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ovvero la falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e riproduce i passi della relazione peritale che a suo avviso sarebbero carenti (pagg. 3-7).

Con il terzo motivo la ricorrente formula la medesima critica con riferimento agli ulteriori vizi lamentati, quali macchie di umidità, discontinuità tra i giunti dei pannelli, discontinuità verticali tra pannelli adiacenti, presenza di cavillature e microlesioni sui pannelli di tamponamento perimetrale.

Con il quarto motivo la ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza e o del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione ovvero motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., si duole della ritenuta esclusione della garanzia ordinaria prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. per accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla Mabo, risolvendosi in un mero rinvio alle argomentazioni del Tribunale di Arezzo.

Con il quinto motivo la ricorrente nel dedurre, in via subordinata al rigetto dei motivi 1, 3 e 4, la nullità della sentenza e o del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. lamenta la mancata decisione delle questioni sollevate con l’atto di appello, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

Al riguardo la parte ricorrente fa riferimento anche ad una denuncia in appello ai sensi dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di primo grado espunto dal fascicolo processuale ritenuta prodotta tardivamente.

Con il sesto motivo viene denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.

In particolare l’avere escluso la garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c. sulla base della clausola contrattuale n. 5 delle condizioni generali di contratto specificamente approvata dalla ricorrente, senza considerare che la clausola faceva esclusivo riferimento agli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione prodotti in impianti meccanizzati.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce – in via subordinata - la violazione o la falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. quanto al risultato interpretativo raggiunto dalla Corte di merito che non terrebbe conto del dato letterale della clausola n. 5 delle condizioni generali di vendita in cui viene fatto espresso riferimento agli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione proprio per le caratteristiche corrispondenti allo standard di questo tipo di produzione eseguita da impianti meccanizzati (finitura industriale).

Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito escluso la garanzia ordinaria prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla Mabo condividendo anche le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine al difetto di prova della tempestività della denuncia ex art. 1667 c.c. rispetto alla data della scoperta; - rileva il Collegio che al fondo degli otto motivi di doglianza viene posta dalla società ricorrente una questione di diritto di particolare rilevanza che concerne la validità della clausola contrattuale di esonero preventivo da responsabilità dell’appaltatore per gli eventuali vizi dell’opera realizzanda, concetto da ritenere diverso da quello di deroga pattizia in senso restrittivo a tutela dell’appaltatore che consiste in una modifica convenzionale di alcuni aspetti di attuazione della garanzia speciale prevista dalle disposizioni di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 c.c.

Per tale ragione si ritiene di ri mettere la causa alla pubblica udienza che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto.

P. Q .

M . [OSCURATO:PERSONA] il rinvi o del la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12611/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del foro di Pesaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T24 G479R) ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, preso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale notarile del (notaio [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro rep.1152 [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: Appalto privato-Esclusione dell’applicazione dell’art. 1669 c.c.- Rinuncia preventiva alla tutela - Ammissibilità –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico in liquidazione e in amministrazione straordinaria con sede a Bibbiena (C.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante e commissario straordinario Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a con sede a Bologna, via Stalingrado n.45 (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 549/2017, pubblicata il 17 marzo 2017 e non notificata; Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -con atto di citazione notificato il 16 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l evocava avanti il Tribunale di Arezzo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esponendo che le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione, da parte di Mabo, di un capannone prefabbricato; che ultimata l’opera nel marzo 2004, nel febbraio 2005 l’arch. Camangi consegnava all’ attrice una relazione tecnica da cui risultava che il manufatto presentava gravi vizi costruttivi ivi descritti che la Mabo riconosceva l’irregolare presenza di acqua nella copertura e si impegnava a eliminare il difetto, ma l’intervento eseguito si rivelava inidoneo e danneggiava anche la tinteggiatura delle pareti interne del fabbricato; che la Mabo comunicava i vizi alla sua compagnia assicuratrice che corrispondeva la somma di1.700,00 euro la quale veniva accettata dalla ricorrente solo quale acconto, in quanto, i costi necessari per l’eliminazione dei difetti ed il deprezzamento del capannone erano stimati in 85.000,00 euro; chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento del residuo risarcimento; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che nel costituirsi negava la copertura assicurativa , il giudice adito osservava che il contratto stipulato dalle parti doveva essere qualificato come appalto e che in relazione alla garanzia di cui agli artt. 1667 e ss., doveva ritenersi maturata la relativa decadenza, in mancanza di prova della tempestività della denuncia effettuata in un momento successivo rispetto alla data in cui si erano verificate per la prima volta le infiltrazioni di acqua nel manufatto. Riteneva che i vizi denunciati non potevano essere ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. e che si dovevano escludere, anche sulla scorta delle valutazioni del c.t.u., che i difetti riscontrati potessero essere qualificati come vizi gravi, in quanto non inficiavano la fruibilità e il godimento dell’edificio interessando solo una porzione limitata dello stesso. Il Tribunale adito respingeva, quindi, la domanda attrice e rigettava la domanda restitutoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese tra tutte le parti; -sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Firenze, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] , nonchè della [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 594 del 2017, nel rigettare l’impugnazione poneva a fondamento della decisione, per quanto ancora più di interesse, che andava esclusa la garanzia per i vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. sulla base della clausola contrattuale n. 5) delle condizioni generali di contratto approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. con la conseguenza che non essendo ravvisabili nella specie vizi rilevanti ai sensi dell’art.1669 cc, trattandosi di vizi non gravi, seguendo le conclusioni del c.t.u. sia quanto alle infiltrazioni (di modesta entità) sia con riferimento agli altri ulteriori vizi denunciati (macchie di umidità, discontinuità tra i giunti dei pannelli, discontinuità verticali tra pannelli adiacenti, presenza di cavillature e microlesioni sui pannelli di tamponamento perimetrale) la domanda attorea non poteva trovare accoglimento. Respingeva, altresì, la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava le spese del grado compensate per un terzo tra la Mabo e la Mori, e a carico dell’attrice il pagamento dei residui due terzi, secondo soccombenza rispetto alla UnipolSai; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, sebbene regolarmente evocata, è rimasta intimata, al pari della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., quale omessa motivazione ovvero motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. Ad avviso della ricorrente l’esclusione del vizio costituito da infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura nelle pareti interne del capannone quale fattispecie da ricondurre all’art.1669 c.c., risolvendosi nel rinvio ad alcuni passi della c.t.u., costituirebbe motivazione apparente per avervi meramente prestato adesione. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione ovvero la falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e riproduce i passi della relazione peritale che a suo avviso sarebbero carenti (pagg. 3-7). Con il terzo motivo la ricorrente formula la medesima critica con riferimento agli ulteriori vizi lamentati, quali macchie di umidità, discontinuità tra i giunti dei pannelli, discontinuità verticali tra pannelli adiacenti, presenza di cavillature e microlesioni sui pannelli di tamponamento perimetrale. Con il quarto motivo la ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza e o del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione ovvero motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., si duole della ritenuta esclusione della garanzia ordinaria prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. per accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla Mabo, risolvendosi in un mero rinvio alle argomentazioni del Tribunale di Arezzo. Con il quinto motivo la ricorrente nel dedurre, in via subordinata al rigetto dei motivi 1, 3 e 4, la nullità della sentenza e o del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. lamenta la mancata decisione delle questioni sollevate con l’atto di appello, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Al riguardo la parte ricorrente fa riferimento anche ad una denuncia in appello ai sensi dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di primo grado espunto dal fascicolo processuale ritenuta prodotta tardivamente. Con il sesto motivo viene denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. In particolare l’avere escluso la garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c. sulla base della clausola contrattuale n. 5 delle condizioni generali di contratto specificamente approvata dalla ricorrente, senza considerare che la clausola faceva esclusivo riferimento agli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione prodotti in impianti meccanizzati. Con il settimo motivo la ricorrente deduce – in via subordinata - la violazione o la falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. quanto al risultato interpretativo raggiunto dalla Corte di merito che non terrebbe conto del dato letterale della clausola n. 5 delle condizioni generali di vendita in cui viene fatto espresso riferimento agli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione proprio per le caratteristiche corrispondenti allo standard di questo tipo di produzione eseguita da impianti meccanizzati (finitura industriale). Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito escluso la garanzia ordinaria prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla Mabo condividendo anche le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine al difetto di prova della tempestività della denuncia ex art. 1667 c.c. rispetto alla data della scoperta; - rileva il Collegio che al fondo degli otto motivi di doglianza viene posta dalla società ricorrente una questione di diritto di particolare rilevanza che concerne la validità della clausola contrattuale di esonero preventivo da responsabilità dell’appaltatore per gli eventuali vizi dell’opera realizzanda, concetto da ritenere diverso da quello di deroga pattizia in senso restrittivo a tutela dell’appaltatore che consiste in una modifica convenzionale di alcuni aspetti di attuazione della garanzia speciale prevista dalle disposizioni di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 c.c. Per tale ragione si ritiene di ri mettere la causa alla pubblica udienza che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il rinvi o del la causa a
Sentenza Cassazione n. 17925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris