Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27653/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; preso atto dell'intempestività delle note difensive trasmesse in data 20 gennaio 2023, oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 354, 360 cod. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità dell'atto di verificazione compiuto dal personale dell'ENEL sull'utenza oggetto della manomissione, non è deducibile in sede di legittimità per l'assorbente ragione che è generico, dal momento che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento." (ex plurimis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, ric.); ebbene, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente resta ferma, fondandosi su una pluralità di elementi univoci e convergenti, tutti raccolti nella precisa, lineare e coerente deposizione testimoniale dei pubblici ufficiali coinvolti nell'accertamento di cui si contesta l'illegittimità e che hanno riferito della manomissione dei tenoni posteriori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dlella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; preso atto dell'intempestività delle note difensive trasmesse in data 20 gennaio 2023, oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 354, 360 cod. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità dell'atto di verificazione compiuto dal personale dell'ENEL sull'utenza oggetto della manomissione, non è deducibile in sede di legittimità per l'assorbente ragione che è generico, dal momento che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento." (ex plurimis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01, ric.); ebbene, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente resta ferma, fondandosi su una pluralità di elementi univoci e convergenti, tutti raccolti nella precisa, lineare e coerente deposizione testimoniale dei pubblici ufficiali coinvolti nell'accertamento di cui si contesta l'illegittimità e che hanno riferito della manomissione dei tenoni posteriori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dlella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il c
Sentenza Cassazione n. 27653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris