CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 8681/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro 2.0tZ Comune dì Castelplanio, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Ancona, decidendo il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], determinava con ordinanza n.4254/2016, depositata il 21.9.2016, in complessivi euro 134.884,52 gli importi dovuti dal Comune di Castelplanio a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione senza titolo e danno patrimoniale, in ragione della stima redatta ex art. 42 bis TUE per conto del detto comune, relativa all'atto di acquisizione sanante del fondo sito in catasto al fg.6, part.703. La Corte di appello, esclusa la natura edificabile dell'area, ricadente in zona F e destinata a Verde attrezzato e servizi pubblici già dal primo strumento urbanistico del 1971 ed in precedenza classificata come zona agricola, escludeva di poter dare rilievo, al fine di considerare edificabile detta superficie, alle varianti al PRG adottate su altre aree inizialmente classificate come in zona F4 «non essendo mai intervenuta in relazione alla porzione in oggetto modifica della richiamata previsione urbanistica», non essendo pertanto l'area legalmente edificabile, nemmeno potendosi fare riferimento al concetto di edificabilità di fatto in ragione dell'esistenza di una zonizzazione con destinazione ad utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità). Aggiungeva la Corte di appello che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, per la determinazione del valore venale, il proprietario di un immobile assoggettato ad esproprio poteva dimostrare l'incremento del valore agricolo - per effetto di una diversa destinazione del terreno egualmente compatibile con l'accertata non edificabilità della superficie - e che il c.t.u. aveva proceduto alla stima del valore venale col metodo sintetico basato sulla comparazione con atti di compravendita aventi ad oggetto beni dotati delle medesime caratteristiche, ubicati nella medesima zona o in zone limitrofe e ceduti in condizioni di mercato. La stima, peraltro, aveva individuato l'epoca dell'acquisizione sanante come coincidente con l'atto del comune del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, valutando la possibilità del frazionamento del fondo in diversi piccoli orti c.d. urbani, in modo da realizzare una maggiorazione del valore del fondo rispetto a fondi diversamente dislocati, era pervenuta alla quantificazione del valore per mq. del fondo in euro 9,68, e dell'importo di euro 54.862,50 comprensivo dell'indennizzo relativo alla quota di proprietà dei ricorrenti, del danno patrimoniale e patrimoniale e di quello non patrimoniale, oltre alla liquidazione dell'importo dovuto per occupazione senza titolo. La Corte rielevava, poi, che in assenza di impugnazione della stima da parte del comune, essendo stata determinata una quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti inferiore a quella contenuta nella delibera del consiglio comunale n.42 del 9.9.2014, andava riconosciuta ai predetti la maggiore somma indicata nella detta delibera, maggiorata degli interessi legali da calcolare dal 10.9.2014 al 3.10.2014, data del versamento dell'intero importo presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'ordinanza della Corte di appello di Ancona di cui in epigrafe, al quale resisteva il comune di Castelplanio con controricorso. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 20 aprile 2022. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 42 bis, c. 1 e 3, 32, c.1 e 37, c. 1 e 3, nonché 40, c.2 e 3 del dPR n.327/2001. Sostengono in particolare che la quantificazione dell'indennità conseguente all'adozione dell'atto di acquisizione sanante, reso ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs.n.327/2001, operata dalla Corte di appello, sarebbe errata non avendo considerato ai fini del calcolo dell'indennità di un terreno non agricolo quella relativa ad area omogenea e senza nemmeno valutare l'area zonale, in spregio ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n.181/2011, a proposito della declaratoria di incostituzionalità del criterio di quantificazione dell'indennità di espropriazione per i terreni agricoli. La pronunzia sarebbe viziata per aver considerato la densità fondiaria della superficie invece di quella territoriale della zona. Peraltro, proseguono i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe considerato erroneamente il vincolo espropriativo apposto. L'omessa considerazione della vicinanza del fondo al centro cittadino, a ridosso di una zona in possesso di tutte le caratteristiche dei suoli edificatori e dunque appetibile anche in vista di uno sfruttamento per fini diversi dall'edificazione denoterebbe la violazione, da parte della Corte di appello, dell'art. 1, Prot. n.1 annesso alla CEDU e dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento. Le censure sono infondate. Ed invero, l'area oggetto del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal comune di Castelplanio era stata classificata, come dà atto la Corte di appello, in zona F quale verde attrezzato e servizi pubblici già dal primo strumento urbanistico del 1971 e già in precedenza destinata ad area agricola. Ora, la pretesa dei ricorrenti di valorizzare, a fronte della qualificazione urbanistica della superficie oggetto del provvedimento di acquisizione, la densità territoriale di zona piuttosto che la densità fondiaria contrasta in radice con il diritto vivente espresso da questa Corte a proposito della determinazione del valore dei beni oggetto di espropriazione. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, per la determinazione del pregiudizio correlato alla perdita di godimento di aree determinato dall'occupazione di un'area da parte della p.a. sulla base di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione, sia prima che dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico espropriazioni, tra aree edificabili e aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) su cui è stato improntato il sistema previsto dall'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, e quindi dagli artt. 32, 37 e 40 del nuovo T.U. A tal fine occorre comunque riferirsi ai principi espressi sulla rilevanza delle possibilità legali ed effettive di edificazione e in particolare sulla priorità (e sulla relativa necessità di una verifica preliminare) delle qualità attribuite al suolo dalla disciplina urbanistica -cfr. Cass., n.16531/2009, Cass., S.U., n.7454/2020-. Si è poi ribadito che, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, nel sistema introdotto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5- bis (conv., con modif., dalla L. n. 359 del 1992) - o del risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, come nel caso concreto - devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l'edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area; qualora, invece, i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello ius aedificandi, ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l'area non può essere qualificata come edificabile (Cass., n. 19193/16; 18239/15,Cass.n.2114/2022). Orbene, a tale indirizzo si è pienamente uniformato il giudice di appello, in considerazione dell'esistenza di un compendio immobiliare nel quale l'area interessata, avente pacificamente destinazione F (Verde attrezzato e servizi pubblici) non poteva in alcun modo essere considerata edificatoria. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato. Anche il secondo motivo si scontra con le valutazioni fattuali operate dalla Corte di appello, la quale ha dato atto che l'esistenza di varianti riguardanti altre aree inizialmente classificate in zona F4 non aveva interessato la porzione oggetto dell'acquisizione sanante, rendendo pertanto irrilevante il riferimento ad una porzione limitrofa dell'area oggetto di concessione edilizia e non interessata dal provvedimento di acquisizione sanante per stessa ammissione implicita delle parti ricorrenti -cfr. pag.19 ricorso per cassazione-. Quanto alla valutazione operata dalla Corte di appello circa il valore dei fondi, le censure non sembrano anche in questo caso fondate. Ed invero, la prospettiva dalla quale muovono i ricorrenti è quella di contestare la natura conformativa del vincolo apposto sull'area, per trarne la conseguenza che l'area dovrebbe essere valutata come edificatoria in relazione al contesto urbanistico sul quale la stessa insiste, finendo coi tradire il senso e la portata della giurisprudenza appena ricordata. Altro è, poi, riconoscere che l'area avente vocazione agricola debba essere considerata, in relazione al suo reale valore venale, come suscettibile di usi diversi da quelli edificatori. Ed infatti, il diritto vivente impone di determinare l'indennità di espropriazione in relazione al valore venale, distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione, qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico; tuttavia, poiché nella nozione tecnica di edificazione rileva l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi anche conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni -cfr.Cass.n.9829/2012-. Si tratta di una conclusione alla quale si è pervenuti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, che commisuravano l'indennità al valore agricolo medio, per cui la stima dev'essere invero effettuata in base al criterio del valore venale pieno, previsto in via generale dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, ammettendo dunque la possibilità di dimostrare che, pur senza raggiungere il livello di edificatorietà, il fondo presenti caratteristiche che ne consentono lo sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello agricolo, e quindi di attribuire allo stesso un valore di mercato tale da rispecchiare la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (cfr. Cass., S.U., 3 luglio 2013, n. 17868; Cass., S.U., 7 maggio 2019 n. 11930; Cass.19 luglio 2018 n.19295,Cass.8.3.2018 n.5557; Cass.,17 ottobre 2011, n. 21386, Cass., S.U. n.7454/2020, cit.). Ora, questa Corte ha avuto modo di precisare, a proposito di un piano di recupero urbano (c.d. P.R.U.), avente ad oggetto una zona urbanistica connotata da caratteri di intrinseca omogeneità, che lo stesso postula la determinazione dell'indice di fabbricabilità territoriale, non rapportata alle sole aree espropriate, bensì parametrata all'intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi, o comunque non suscettibili di edificazione per il privato, di talché tutti i terreni espropriati in uno stesso ambito zonale vengono a percepire la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo rapportata alla potenzialità edificatoria "media" del comprensorio, attraverso l'applicazione di un indice di fabbricabilità "territoriale" frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato -cfr. Cass., n.18571/2020-. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello non si è dunque discostata da tale orientamento, laddove ha considerato il più probabile valore dell'area agricola in relazione alle peculiarità del fondo ed alla possibilità di realizzare un maggior profitto dalla vendita frazionale dell'intera superficie oggetto di acquisizione, proprio ai fine di dare luogo ad un'elevata valorizzazione del prezzo di vendita unitario del terreno. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquidai n favore del comune di Castelplanio in euro 6000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esbvorsi, oltre spese generali nella misura del 15 %. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell