CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 5607/2016, depositata il 27 settembre 2016.Numero registro generale 8412/2017Numero sezionale 4150/2026Numero di raccolta generale 17025/2026Data pubblicazione 30/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartelladi pagamento n. 09720120148701170, notificata in data 15maggio 2012, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da partedell’Agenzia delle entrate in relazione all’avviso di accertamento n.TK3020300607/2011, notificato il 24 giugno 2011, con il qualel’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dellasomma di euro 272.714,32 a titolo di imposta sul valore aggiunto eIRAP per l’anno 2007 e relativi interessi, afferenti allaPromographics di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui il ricorrente erastato amministratore fino al 20 febbraio 2008. La cartella dipagamento riportava che gli importi erano dovuti a titoloprovvisorio in presenza di ricorso in Commissione tributariaprovinciale, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il predettoavviso di accertamento.L’Amministrazione finanziaria si costituiva nel giudizio di primogrado.Con sentenza n. 25698/22/14, depositata in data 9 dicembre2014, la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava ilricorso.2. – Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate, insistendo per ilrigetto del gravame.Con sentenza n. 5607/20/16, pronunciata in data 20 giugno2016 e depositata in data 27 settembre 2016, la Commissionetributaria regionale del Lazio rigettava l’appello.3. – Avverso detta sentenza ha proposto ricorso percassazione il contribuente articolato in due motivi.Numero registro generale 8412/2017Numero sezionale 4150/2026Numero di raccolta generale 17025/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’Agenzia delle entrate si è costituita al fine dell’eventualepartecipazione all'udienza di discussione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.L’Agenzia delle entrate ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 15 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 46 del 1999, nonché ildifetto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, c.p.c. Deduce che la Commissione tributaria regionale avrebbeerroneamente ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo sulla basedell’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, omettendo diconsiderare gli effetti dell’abrogazione del comma 2 della medesimadisposizione ad opera dell’art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999 e laconseguente applicabilità dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992quale disciplina generale della riscossione frazionata in pendenza digiudizio. Il ricorrente sostiene che, essendo già stato propostoricorso avverso l’avviso di accertamento al momento dellaformazione del ruolo, l’Amministrazione avrebbe dovuto procederealla riscossione nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 68del d.lgs. n. 546 del 1992, e non ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n.602 del 1973, con conseguente illegittimità della cartellaimpugnata.1.1. – Il motivo è infondato.In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15,comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente,concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in basead accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella faseNumero registro generale 8412/2017Numero sezionale 4150/2026Numero di raccolta generale 17025/2026Data pubblicazione 30/05/2026amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546del 1992 regola, in materia di esecuzione delle sentenze dellecommissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nellafase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto,quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice,per incompatibilità, del solo comma 2 dell'art. 15 del citato d.P.R.n. 602 del 1973 (relativo anch'esso alla fattispecie della riscossionegradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogatodall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), mentre non esplica alcuneffetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1, il quale siriferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione deitributi (Cass. n. 4383/2026; Cass. n. 27803/2018).La censura prospettata risulta pertanto priva di fondamento,avendo la pronuncia impugnata fatto corretta applicazione dellenorme richiamate.2. – Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunciala violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 31 del d.lgs.n. 104 del 2010 e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Deduce che laCommissione tributaria regionale avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile la censura concernente la nullità o inesistenzadell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, ritenendoche tale eccezione dovesse essere proposta, a pena di decadenza,sin dal ricorso introduttivo. Il ricorrente assume che, a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, si sarebbeverificata una sopravvenienza normativa idonea a consentire ladeduzione della questione anche in sede di appello, trattandosi diviolazione di “diritto nuovo” applicabile retroattivamente alrapporto controverso, e che pertanto l’eccezione sarebbe stataNumero registro generale 8412/2017Numero sezionale 4150/2026Numero di raccolta generale 17025/2026Data pubblicazione 30/05/2026tempestivamente sollevata nel primo atto difensivo utile. Sostiene,inoltre, che l’avviso di accertamento presupposto sarebbe statosottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale richiesta,con conseguente invalidità derivata della cartella di pagamento.2.1. – Il motivo è infondato.In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, aisensi dell'art. 42, comma 1 e comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, giustasentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, non produceeffetti retroattivi sui giudizi in corso qualora il tema della mancanzadi una valida sottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorsointroduttivo del giudizio, poiché, per effetto della naturaimpugnatoria del processo tributario, l'ordinaria efficacia retroattivadella pronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite di unrapporto ormai esaurito (Cass. n. 32480/2024).Non sussiste pertanto alcuna invalidità dell’avviso diaccertamento per difetto di sottoscrizione.3. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo, tenuto conto delle modalità dicostituzione dell'Agenzia delle entrate e della memoria depositata. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delleentrate in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 8412/2017Numero sezionale 4150/2026Numero di raccolta generale 17025/2026Data pubblicazione 30/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti