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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43407/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: quanto al ricorso congiunto di GODWIN e ELAWURE, il primo motivo - afferente al trattamento sanzionatorio - è generico e aspecifico, posto che la Corte di appello ha spiegato in modo sufficiente le ragioni della dosimetria della pena (p. 19); il secondo motivo - relativo al diniego del beneficio sospensivo - è meramente oppositivo, posto che la motivazione sul punto non è affetta da vizi logico-giuridici (avendo la Corte di appello fatto riferimento agli elementi concreti, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenuti rilevanti per la prognosi negativa); quanto al ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e OSARENOMA, il primo motivo (relativo ai soli primi due imputati e al diniego del riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità) in modo generico contesta la sentenza impugnata, che ha invece ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti e non viziati argomenti giuridici la questione (cfr. pp. 20-21); il secondo motivo - relativo al diniego del beneficio sospensivo - al pari dell'analogo motivo sopra esaminato - è meramente oppositivo (si rinvia alle osservazioni fatte per gli altri ricorrenti); quanto al ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo (relativo al diniego del riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità) reitera una questione vagliata e disattesa con corretti e non viziati argomenti giuridici (cfr. pp. 20-21); rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, senza allegare tuttavia la necessaria procura speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021. / 7.-- [OSCURATO:PERSONA] 'ere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: quanto al ricorso congiunto di GODWIN e ELAWURE, il primo motivo - afferente al trattamento sanzionatorio - è generico e aspecifico, posto che la Corte di appello ha spiegato in modo sufficiente le ragioni della dosimetria della pena (p. 19); il secondo motivo - relativo al diniego del beneficio sospensivo - è meramente oppositivo, posto che la motivazione sul punto non è affetta da vizi logico-giuridici (avendo la Corte di appello fatto riferimento agli elementi concreti, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenuti rilevanti per la prognosi negativa); quanto al ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e OSARENOMA, il primo motivo (relativo ai soli primi due imputati e al diniego del riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità) in modo generico contesta la sentenza impugnata, che ha invece ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti e non viziati argomenti giuridici la questione (cfr. pp. 20-21); il secondo motivo - relativo al diniego del beneficio sospensivo - al pari dell'analogo motivo sopra esaminato - è meramente oppositivo (si rinvia alle osservazioni fatte per gli altri ricorrenti); quanto al ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo (relativo al diniego del riconoscimento della ipotesi del fatto di lieve entità) reitera una questione vagliata e disattesa con corretti e non viziati argomenti giuridici (cfr. pp. 20-21); rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, senza allegare tuttavia la necessaria procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. / 7.-- [OSCURATO:PERSONA] 'ere este
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