CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17287/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di nuova celebrazione del giudizio in seguito ad annullamento e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis, ha rideterminato la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] oltre che revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in relazione a quanto statuito dalla sentenza rescindente della Suprema Corte. 3. Il ricorso (comunque non suscettibile di essere depositato via PEC, plurimis, Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644), è manifestamente infondato. Emerge difatti che la Suprema Corte (Sez. 3, n. 47815 del 2019) ha annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, per rivedere l'accordo raggiunto in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto non linea con l'intervento di Corte cost. n. 40 del 2019 in tema di stupefacenti. Nel nuovo giudizio di secondo grado la difesa propone, inizialmente, un nuovo accordo ex art. 599-bis contemplante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., non raggiunto in ragione del mancato conse* del Pubblico Ministero, e, successivamente, altro accordo in forza del citato art. 599-bis cod. proc. pen., questa volta non contemplante l'applicazione della disciplina ex art. 81 cod. pen., che, prestato il consenso da parte del Pubblico Ministero, è recepito dalla Corte Territoriale. Sicché, proprio come sostiene il ricorrente, a seguito dell'annullamento senza rinvio disposto dalla Suprema Corte, le parti hanno effettivamente raggiunto un nuovo accordo che, nella specie, non ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in merito alla quale, difatti, il Pubblico Ministero ha ritenuto di non concordare. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos