CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 aprile 2025, il Tribunale di Bologna confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 10 febbraio 2025, con la quale era stata applicata, nei confronti della ricorrente, la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di elaborazione elettronica di dati contabili, per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 9, 15, 16, 18, 27, 29, 31), 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (8, 19, 23, 25, 32), 416 cod. pen. (capo 34). 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolando le seguenti censure. La difesa denuncia illogicità motivazionale e violazione di legge in punto di sussistenza dell'elemento del dolo specifico dei reati di cui agli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e di partecipazione concorsuale ex art. 110 cod. pen. del contabile, nonché in punto di sussistenza e coinvolgimento con ruolo di partecipe nella fattispecie associativa. Denuncia ancora contraddittorietà manifesta in ordine agli addebiti di cui ai capi 15, 23 e 29, con l'ordinanza primigenia del G.I.P. del Tribunale di Bologna. 2.1. Lamenta innanzitutto la difesa che l'ordinanza impugnata non ha enunciato in cosa sia consistita l'autonoma valutazione del decidente nella ordinanza genetica, essendo acritico il richiamo alle pagine da 3 a 11 dell'ordinanza applicativa del G.I.P., precisando che, rispetto agli addebiti di cui ai capi 15, 23 e 29, non era stato esplicitato alcunchè nei confronti della ricorrente, anzi affermando, con riferimento al capo 23, che le scritture esistessero ed attribuendo i reati di cui ai capi 15 e 23 a [OSCURATO:PERSONA] e a Marrone, non anche alla ricorrente. Sostiene, pertanto, che vi fosse non un difetto di controdeduzione difensiva, quanto piuttosto assenza di motivazione in proposito. Né il G.I.P. aveva esposto alcunchè relativamente all'addebito di cui al capo 29, che non risultava oggetto di trattazione. 2.2.1. La difesa contesta poi la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alle provvisorie incolpazioni di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che la presentazione in via telematica delle dichiarazioni IVA e l'aver tenuto la contabilità non sarebbero indicativi, sostiene la ricorrente, dell'aver occultato o distrutto i documentabili, che non vi è prova che la ricorrente abbia ricevuto, se non per via informatica, e che comunque non aveva alcun obbligo di trattenere, una volta terminati gli adempimenti fiscali connessi alla redazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi. 2.2.2. Sostiene, inoltre, la difesa, quanto al gruppo di addebiti riguardanti il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che la fittizietà non potesse essere nota alla ricorrente, che si limitava ad utilizzare i documenti fiscali trasmessi al suo studio professionale, essendo priva di discrezionalità sul merito e sui rapporti sottostanti ai documenti contabili, dal momento che la redazione materiale di una dichiarazione non corrisponde alla consapevolezza della insussistenza o della natura, diversa, dei rapporti sottostanti a quella dichiarazione, essendosi attribuito al contabile un sindacato di merito sulla condotta di altri, che non è previsto nella redazione delle dichiarazioni relative alle imposte. 2.2.3. Con riferimento al reato associativo, la difesa rileva che l'ordinanza impugnata individua una relazione duratura con un solo soggetto, [OSCURATO:PERSONA], dal rapporto di conoscenza e di relazione professionale fa discendere la partecipazione di costei alla fattispecie associativa, senza esservi traccia di una struttura associativa, né di mezzi predisposti allo scopo, né ancora di un inserimento individuale della ricorrente in una associazione a delinquere. 2.3. Contesta, infine, la ricorrente,l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, dal momento che il lasso di tempo intercorrente tra l'adozione della misura ed il supposto coinvolgimento in condotte illecite, non più protrattesi dal luglio 2021, rappresenta un elemento di valenza positiva ai fini dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., donde l'assenza di supporti concreti e di elementi dimostrativi del periculum libertatis. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460). 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.), rispetto alla fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti della ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, avendo il Tribunale cautelare, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del G.I.P. e puntualmente indicato le pagine da 3 a 11 .della ordinanza genetica nelle quali il giudice per le indagini preliminari aveva elaborato criticamente gli elementi addotti dal Pubblico ministero. Alla pagina 6 dell'ordinanza genetica era stato infatti precisato, contrariamente a quanto indicato in ricorso, il ruolo della indagata relativamente alle provvisorie incolpazioni di cui ai capi 15 e 23 riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA]., essendo costei stata incaricata da [OSCURATO:PERSONA] della gestione della contabilità delle strutture societarie coinvolte nello schema fraudolento ed essendo costei in possesso di documentazione contabile e bancaria e dei registri i.v.a. di dette società, oltre ad aver curato la compilazione e l'inoltro delle dichiarazioni i.v.a. per gli anni 2017, 2018 e 2019, essendo quindi in possesso delle fatture ricevute ed emesse, nonché a piena conoscenza delle attività gestite dai complici, alle quali ella forniva pieno e consapevole supporto con le proprie competenze tecniche. Del pari, l'ordinanza genetica, alle pagine 9 e 10, chiarisce, sia pur sinteticamente, il ruolo della ricorrente relativamente alla provvisoria incolpazione di cui al capo 29 riguardante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., ritenendone accertata la responsabilità per essere stata affidata da [OSCURATO:PERSONA] all'indagata la gestione della contabilità di detta società, e per essere stata rinvenuta, presso lo studio dell'indagata medesima, significativa documentazione contabile e bancaria relativa a detta società, comprese le dichiarazioni IVA dell'anno di imposta 2018, compilata e predisposta proprio dall'indagata, sottolineandosi, in proposito, come la consapevolezza da parte della ragioniera della illecita alhttività compiuta dai sodali risultasse dall'email rinvenuta sul computer a lei in uso, dalla quale emerge come ella annotasse tutte le fatture della società e avesse la disponibilità della contabilità, anche per gli anni successivi al 2018. Emerge, quindi, attraverso il richiamo alla ordinanza genetica, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da smentire la censura della mancanza di autonoma valutazione del G.I.P. emittente la misura. 3. Il Tribunale risulta, poi, aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari delle ulteriori provvisorie incolpazioni e, con motivazione assolutamente logica, aver confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ravvisati dal giudice per le indagini preliminari a carico della ricorrente in ordine ai reati a costei contestati. 3.1. Con riferimento ai reati di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il Tribunale cautelare, nell'esaminare l'analogo motivo di riesame, ha logicamente sottolineato come l'indagata abbia agito nella piena consapevolezza di cooperare alla realizzazione dei medesimi delitti fiscali, precisando che, nonostante ella avesse predisposto e presentato in via telematica le dichiarazioni IVA delle cinque società cartiere o interposte ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) per alcune delle annualità comprese tra il 2017 e il 2021 e tenuto la contabilità di dette società, non erano state rinvenute, presso il suo studio, né altrove, le fatture emesse e ricevute dalle predette società, né le autofatture per gli acquisti intra-comunitari. Le doglianze riguardanti l'assenza della finalità di frode fiscale e di evasione sono smentite dall'argomentare del Tribunale, che ha valorizzato a tal fine la circostanza dell'aver l'indagata replicato la medesima attività di occultamento o sottrazione di fatture per cinque differenti società, tutte gestite dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] e che hanno operato come cartiere o interposte, nonché la circostanza della intervenuta emissione di fatture tra dette società per importi di milioni di euro, senza che vi fosse alcun riscontro sui conti correnti delle società emittenti o riceventi le fatture e senza che, addirittura, una di dette società, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che aveva registrato in contabilità una fattura passiva per l'importo di euro 29.892.000,00, fosse titolare di conti correnti, circostanze tutte ben note all'indagata che disponeva della documentazione bancaria e dei registri IVA delle società coinvolte e che riceveva anche informazioni sulle movimentazioni finanziarie di tali società. 3.2. Con riferimento ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a fronte della doglianza, replicata in sede di ricorso per cassazione, secondo cui la fittizietà degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni fiscali non poteva essere nota all'indagata, che si limitava ad utilizzare i documenti fiscali trasmessi al suo studio professionale, il Tribunale ha sottolineato come l'indagata si fosse occupata continuativamente, per più annualità, delle dichiarazioni IVA sia delle società emittenti le fatture per operazioni inesistenti, sia delle società utilizzatrici di dette fatturazioni, tutte gestite da uno stesso gruppo criminale e delle quali la ricorrente gestiva la contabilità ed era dunque al corrente dell'attività finanziaria, della documentazione bancaria e dei rapporti con le società fornitrici dei servizi, oggetto delle transazioni commerciali intra-comunitarie, per cui, afferma il Tribunale, senza vizi logici, che la ricorrente, nel predisporre le dichiarazioni IVA delle società, avesse quanto meno accettato il rischio che in tali dichiarazioni venissero utilizzate fatturazioni per operazioni inesistenti, emesse da società cartiere appartenenti al gruppo. 3.3. Con riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen., infine, il Tribunale ha argomentato circa l'esistenza di un accordo criminoso finalizzato alla commissione di una serie di reati fiscali, con attribuzione ai soggetti coinvolti di ruoli e compiti diversificati, ma comunque determinati e costanti, precisando come la ricorrente avesse fornito il proprio contributo occupandosi di gestire la contabilità, di curare la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali delle principali società cartiere ed interposte, gestite dal sodalizio presso lo studio della ricorrente. 3.4. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Ritiene dunque il Collegio, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resista alle censure difensive, miranti a sollecitare una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che, come già anticipato, non può trovare ingresso in sede di legittimità. Va, in tal senso, ribadita l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884) secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 4. Manifestamente infondata è pure l'ulteriore doglianza nella parte in cui lamenta la sussistenza dell'attualità delle esigenze di pericolosità sociale, sociale, avendo l'ordinanza impugnata, con motivazione logica e completa, dato atto che, sebbene i reati dichiarativi siano riferiti alle annualità fiscali fino al 2020, le provvisorie incolpazioni di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sono contestate come perduranti quantomeno al momento delle indagini di polizia giudiziaria, vale a dire fino al 2022, ma soprattutto che, in base ad annotazione di polizia giudiziaria del 13/02/2024, lo studio professionale dell'indagata aveva continuato ad operare per conto dei coindagati anche rispetto ad altre compagini societarie, concludendo logicamente nel senso che la collaborazione dell'indagata con i coindagati di maggior rilievo del gruppo associativo si fosse protratta anche negli anni successivi, così smentendo che costei avesse preso le distanze dall'ambiente in cui erano maturati i fatti di rilievo, rescindendo i legami con i sodali. Pertanto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] logicamente conclude ribadendo la pericolosità specifica già ritenuta dal G.I.P., essendo stati i delitti fiscali realizzati in maniera seriale, in ambito associativo ed in un arco di tempo di durata pluriennale, coerentemente richiamando l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, di modo che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936). In ogni caso, il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; nello stesso senso, Sez. 2, n.34680 del 22/07/2025, Valente, non mass.; Sez. 2, n. 33809 del 09/07/2025, Tasillo, non mass.). 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse della ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente stessa, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la