CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41946/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19910/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 28 giugno 2017 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge>, per avere la Corte territoriale confermato la condanna valorizzando, equivoci e non dimostrativi della destinazione della droga rinvenuta allo spaccio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come il prevenuto fosse stato visto nell'atto di cedere una dose di droga ad un soggetto che aveva ammesso di avere in precedenza acquistato altre volte lo stupefacente sempre vendutagli dall'odierno ricorrente; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] glr est