CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettek~ite le conclusioni del PG èA, 'tnS, %.mr\[OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 4 aprile 2011 e il 19 aprile 2012. La liberazione anticipata è stata negata perché [OSCURATO:PERSONA] ha commesso due reati, oggetto di condanne irrevocabili: specificamente, quale legale rappresentante della BCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ha provveduto a restituire alla società locatrice, dopo che era intervenuta la risoluzione anticipata del contratto conseguente al mancato pagamento di cinque canoni di locazione, due autovetture concesse in leasing. L'aver posto in essere condotte trasgressive, consistenti nella commissione di reati, è la dimostrazione della mancata partecipazione all'opera di rieducazione durante i precedenti periodi detentivi e del mancato recepimento dei fondamenti etici delle attività trattamentali. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato contiene una motivazione del tutto apparente e priva di specificità quanto alla condotta concreta tenuta dal ricorrente. Con essa si dà rilievo alla condotta tipica del reato oggetto di condanna - mancata restituzione delle autovetture in presenza di una valida e rituale intimazione di consegna - imputata al ricorrente in forza soltanto della carica direttiva rivestita all'interno della società locataria delle autovetture, ma non si affronta la questione della esatta definizione della condotta, specie sotto il profilo della effettiva disponibilità delle vetture oggetto di locazione, di fatto consegnate a persone diverse dal ricorrente. Si valorizza, poi, il solo fatto della commissione del reato e non si valutano gli ulteriori indici di partecipazione all'opera di rieducazione nel corso del semestre di riferimento. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2. Il difensore del ricorrente ha inteso ridimensionare il disvalore dei fatti oggetto delle condanne irrevocabili proponendo, nonostante l'irrevocabilità degli accertamenti penali, una riconsiderazione di quelle vicende in modo da porre in dubbio la stessa sussistenza del fatto tipico o comunque la sua concreta portata offensiva. Gli argomenti a tal fine spesi sono inconsistenti a fronte di condanne irrevocabili. Il Tribunale, del resto, ha preso in esame i rilievi, ora riproposti, diretti a ridimensionare la gravità degli illeciti, e ne ha tratto una conclusione per nulla irragionevole. 3. Si osserva poi che, pur a voler ritenere la sussistenza di altri indici positivi, non è per nulla illogico trarre da un così significativo episodio di vita l'assenza delle condizioni per la concessione della liberazione anticipata. Vale infatti il principio per il quale "nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata sulla base della denuncia sporta dalla ex convivente del detenuto in relazione a minacce di morte ricevute in occasione di un colloquio in carcere.)" - Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 -. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro