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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 32608/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche gli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 476, 479 e 640, comma 2, cod. pen., commessi in danno della [OSCURATO:SOCIETA], società partecipata dal Comune di Palermo, in data 19 e 20 febbraio 2015 [capi c) e d) della rubrica].

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con tre motivi, quivi enunciati secondo quanto stabilito dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - la violazione degli artt. 495, 507, 512, 530 cod. proc. pen., per essere incorsi, entrambi i giudici di merito, nel vizio di mancata acquisizione di una contro- prova da ritenersi decisiva rispetto alla disposta implementazione istruttoria, posto che, acquisite dal Tribunale, come atti irripetibili, le relazioni di servizio degli operanti della Guardia di Finanza, sarebbe stato necessario disporre, come richiesto dalla difesa dell'imputato, l'audizione degli stessi operanti, onde accertare come fosse stata compiuta l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto emergente dalle relazioni stesse nonché dai servizi di geolocalizzazione della scheda SIM in possesso di questi, non poteva dirsi certa; - la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alle conclusioni rassegnate dal giudice censurato in punto di responsabilità dell'imputato, essendo le stesse il frutto di una errata valutazione delle prove, tra l'altro prive di adeguati riscontri; - la violazione degli artt. 476, 479 e 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di determinazione della pena, per essere quella applicata all'imputato eccessiva.

3. Con requisitoria in data 13 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. primo motivo è inammissibile.

1.1. Dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 5) emerge come, avanzata dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la richiesta di escutere i testi Rinaldi, Giuliano, Capitoli, Grande, Culimene e Fratella, «che avevano eseguito il servizio di osservazione e pedinamento dell'imputato», il difensore dell'imputato si fosse opposto all'accoglimento della stessa, rilevandone la tardività, ed avesse insistito - invocando l'applicazione della medesima disposizione - unicamente per l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato.

Donde, l'eccezione avente ad oggetto il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di implementazione istruttoria rispetto a prove che il difensore dell'imputato aveva espressamente osteggiato — essendosi opposto alla loro assunzione officiosa - non può di certo essere qui presa in considerazione.

1.2. Nondimeno, poiché la Corte di appello ha esaminato la suddetta eccezione, dando congruamente conto di come l'identificazione dell'imputato fosse certa, avendovi concorso i servizi di geolocalizzazione, le relazioni di servizio degli operanti e la documentazione fotografica in atti (cfr. pag. 3, secondo capoverso, e pag. 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata), la stessa, intesa come rilievo di ommessa assunzione di prova contraria rispetto all'implementazione istruttoria officiosa disposta mediante la sola acquisizione delle relazioni di servizio degli operanti della Guardia di Finanza, è stata correttamente disattesa, in quanto manifestamente infondata, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, quando le prove richieste sono vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268858; conf.

Sez. 3, n. 17054 del 1.3/12/2018 - dep. 18/04/2019, Rv. 275904).

1.3. In ogni caso la denunciata - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - omessa assunzione di prove decisive in sede di rinnovazione istruttoria d'appello, non sussiste.

Infatti, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014„ Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995), di modo che, potendosi, nel caso che occupa, sindacare il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. solo sotto il profilo del vizio J3 di motivazione, deve darsi atto che di questo non vi è riscontro, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa.

Ne viene che il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercita-e in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373).

2. Il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227) e prive di specificità, perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, non affette da alcuna illogicità evidente.

3. Il terzo motivo, in punto di congruità della pena inflitta all'imputato, è generico.

Avuto riguardo alla genericità della corrispondente censura d'appello, formulata, cioè, senza addurre alcuna ragione a sostegno, la Corte territoriale non era tenuta ad esaminarla, tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 16/02/1999, Rv. 213230).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche gli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 476, 479 e 640, comma 2, cod. pen., commessi in danno della [OSCURATO:SOCIETA], società partecipata dal Comune di Palermo, in data 19 e 20 febbraio 2015 [capi c) e d) della rubrica]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con tre motivi, quivi enunciati secondo quanto stabilito dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - la violazione degli artt. 495, 507, 512, 530 cod. proc. pen., per essere incorsi, entrambi i giudici di merito, nel vizio di mancata acquisizione di una contro- prova da ritenersi decisiva rispetto alla disposta implementazione istruttoria, posto che, acquisite dal Tribunale, come atti irripetibili, le relazioni di servizio degli operanti della Guardia di Finanza, sarebbe stato necessario disporre, come richiesto dalla difesa dell'imputato, l'audizione degli stessi operanti, onde accertare come fosse stata compiuta l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto emergente dalle relazioni stesse nonché dai servizi di geolocalizzazione della scheda SIM in possesso di questi, non poteva dirsi certa; - la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alle conclusioni rassegnate dal giudice censurato in punto di responsabilità dell'imputato, essendo le stesse il frutto di una errata valutazione delle prove, tra l'altro prive di adeguati riscontri; - la violazione degli artt. 476, 479 e 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di determinazione della pena, per essere quella applicata all'imputato eccessiva. 3. Con requisitoria in data 13 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. primo motivo è inammissibile. 1.1. Dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 5) emerge come, avanzata dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la richiesta di escutere i testi Rinaldi, Giuliano, Capitoli, Grande, Culimene e Fratella, «che avevano eseguito il servizio di osservazione e pedinamento dell'imputato», il difensore dell'imputato si fosse opposto all'accoglimento della stessa, rilevandone la tardività, ed avesse insistito - invocando l'applicazione della medesima disposizione - unicamente per l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato. Donde, l'eccezione avente ad oggetto il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di implementazione istruttoria rispetto a prove che il difensore dell'imputato aveva espressamente osteggiato — essendosi opposto alla loro assunzione officiosa - non può di certo essere qui presa in considerazione. 1.2. Nondimeno, poiché la Corte di appello ha esaminato la suddetta eccezione, dando congruamente conto di come l'identificazione dell'imputato fosse certa, avendovi concorso i servizi di geolocalizzazione, le relazioni di servizio degli operanti e la documentazione fotografica in atti (cfr. pag. 3, secondo capoverso, e pag. 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata), la stessa, intesa come rilievo di ommessa assunzione di prova contraria rispetto all'implementazione istruttoria officiosa disposta mediante la sola acquisizione delle relazioni di servizio degli operanti della Guardia di Finanza, è stata correttamente disattesa, in quanto manifestamente infondata, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, quando le prove richieste sono vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268858; conf. Sez. 3, n. 17054 del 1.3/12/2018 - dep. 18/04/2019, Rv. 275904). 1.3. In ogni caso la denunciata - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - omessa assunzione di prove decisive in sede di rinnovazione istruttoria d'appello, non sussiste. Infatti, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014„ Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995), di modo che, potendosi, nel caso che occupa, sindacare il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. solo sotto il profilo del vizio J3 di motivazione, deve darsi atto che di questo non vi è riscontro, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa. Ne viene che il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercita-e in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 2. Il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227) e prive di specificità, perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, non affette da alcuna illogicità evidente. 3. Il terzo motivo, in punto di congruità della pena inflitta all'imputato, è generico. Avuto riguardo alla genericità della corrispondente censura d'appello, formulata, cioè, senza addurre alcuna ragione a sostegno, la Corte territoriale non era tenuta ad esaminarla, tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 16/02/1999, Rv. 213230). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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