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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 dicembre 2020

Cassazione n. 07550/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso la sentenza del 28/12/2020 del Tribunale di Bergamo pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conversione del ricorso per cassazione in ricorso in appello e la tramissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 28 dicembre 2020 che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art.10 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. 2.

L'esponente articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, per avere il Tribunale escluso la punibilità della condotta per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. proc. pen. sul presupposto che, a fronte di un documento falso formato all'estero, non risultava formulata alcuna richiesta di punizione del Ministro della giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di Bergamo ha evidenziato come, per un verso, fosse incontestato il possesso del passaporto e della carta d'identità, apparentemente rilasciati dall'Autorità ellenica, da parte dell'imputato, il quale ne aveva fatto uso, in data 27 dicembre 2020, per fare ingresso nel territorio dello Stato attraverso la frontiera aerea di Orio al Serio, e, per altro verso, al Dervishi fosse stata contestata anche la contraffazione dei documenti.

Nonostante tale duplice condotta, tuttavia, il giudice ha ritenuto che, poiché dalle risultanze istruttorie era emerso che l'imputato, prima del 27 dicembre 2020, non fosse mai entrato nel territorio italiano, era da escludersi, in assenza di elementi di segno contrario, che la condotta di contraffazione fosse stata commessa in Italia, da cui, in assenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen., la dichiarazione di non doversi procedere.

3. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 497- bis, comma 2, cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal comma 1 della norma citata, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv, 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che la ratio della previsione incriminatrice contestata - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hannzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188).

In particolare, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554).

4. Ciò posto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., nell'ipotesi in cui - come quella di cui alla sentenza impugnata - l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa in territorio straniero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282061; Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, che convalidano le conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa, la ritenuta necessità della condizione di procedibilità del reato deve essere disattesa perché infondata.

6. Quanto alla richiesta qualificazione del ricorso come appello, la stessa non può essere accolta.

Invero, secondo l'orientamento di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Qualora, diversamente, come nel caso di specie, nell'atto di impugnazione vi sia una non solo formale, ma anche sostanziale denuncia di violazione di legge, desumibile dallo stesso contenuto complessivo delle censure, tutte dirette alla proposizione di una questione "in diritto", il ricorso appare proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sicchè all'annullamento consegue il rinvio al giudice competente che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Bergamo.

Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _3('2oj CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso la sentenza del 28/12/2020 del Tribunale di Bergamo pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conversione del ricorso per cassazione in ricorso in appello e la tramissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 28 dicembre 2020 che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art.10 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. 2. L'esponente articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, per avere il Tribunale escluso la punibilità della condotta per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. proc. pen. sul presupposto che, a fronte di un documento falso formato all'estero, non risultava formulata alcuna richiesta di punizione del Ministro della giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Bergamo ha evidenziato come, per un verso, fosse incontestato il possesso del passaporto e della carta d'identità, apparentemente rilasciati dall'Autorità ellenica, da parte dell'imputato, il quale ne aveva fatto uso, in data 27 dicembre 2020, per fare ingresso nel territorio dello Stato attraverso la frontiera aerea di Orio al Serio, e, per altro verso, al Dervishi fosse stata contestata anche la contraffazione dei documenti. Nonostante tale duplice condotta, tuttavia, il giudice ha ritenuto che, poiché dalle risultanze istruttorie era emerso che l'imputato, prima del 27 dicembre 2020, non fosse mai entrato nel territorio italiano, era da escludersi, in assenza di elementi di segno contrario, che la condotta di contraffazione fosse stata commessa in Italia, da cui, in assenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen., la dichiarazione di non doversi procedere. 3. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 497- bis, comma 2, cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal comma 1 della norma citata, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv, 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che la ratio della previsione incriminatrice contestata - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hannzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188). In particolare, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554). 4. Ciò posto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., nell'ipotesi in cui - come quella di cui alla sentenza impugnata - l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa in territorio straniero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282061; Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, che convalidano le conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa, la ritenuta necessità della condizione di procedibilità del reato deve essere disattesa perché infondata. 6. Quanto alla richiesta qualificazione del ricorso come appello, la stessa non può essere accolta. Invero, secondo l'orientamento di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, diversamente, come nel caso di specie, nell'atto di impugnazione vi sia una non solo formale, ma anche sostanziale denuncia di violazione di legge, desumibile dallo stesso contenuto complessivo delle censure, tutte dirette alla proposizione di una questione "in diritto", il ricorso appare proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sicchè all'annullamento consegue il rinvio al giudice competente che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Bergamo. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _3('2oj CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE P
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