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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09105/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1996/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32583/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE DI APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 giugno 2024, il Tribunale di Udine aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 30 agosto 2013. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9105/2026 Roma, lì, 09/03/2026 Secondo il Tribunale, l'imputata – amministratrice unica della società – avrebbe realizzato le seguenti operazioni distrattive: a) non avrebbe consegnato al curatore fallimentare il denaro in cassa, pari a euro 52,90; b) avrebbe prelevato euro 1.400,00, in data 30 maggio 2013, in assenza di titolo giustificativo; c) nell’anno 2012, avrebbe versato senza titolo giustificativo la somma complessiva di euro 148.455,00 in favore di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] G. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]."; d) nell'anno 2013, avrebbe versato senza titolo giustificativo la somma complessiva di € 31.540,00 in favore di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] G. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].".

Con sentenza del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputata in ordine alle operazioni indicate alle lettere a) e b) e rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e 42 e 43 cod. pen.

Sostiene che i trasferimenti di denaro contestati non potrebbero essere qualificati come distrazioni fraudolente, ma costituirebbero operazioni interne a un’unica realtà imprenditoriale.

Le due società coinvolte – [OSCURATO:SOCIETA]., di proprietà esclusiva della ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., partecipata dalla ricorrente e dal suo coniuge – operavano in stretta integrazione funzionale, sotto la direzione e il coordinamento della medesima persona fisica, configurando un «microgruppo di imprese».

In tale contesto, i versamenti effettuati dalla s.r.l. non rappresentavano atti di depauperamento fraudolento, bensì finanziamenti infragruppo volti a sostenere la continuità aziendale, generando peraltro un credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della s.n.c., regolarmente rilevato dal curatore fallimentare.

Si tratterebbe di trasferimenti di denaro a favore di una società del «microgruppo d’impresa» e, pertanto, si dovrebbe escludere la ricorrenza del dolo di distrazione, inteso come volontaria destinazione dei beni sottratti a uno scopo diverso da quello societario, e si dovrebbe ravvisare, di contro, nelle operazioni incriminate l’espressione di un disegno gestorio diretto alla realizzazione di vantaggi per il gruppo societario.

L’interpretazione accolta dalla Corte territoriale sarebbe ancorata a un formalismo contabile ed eluderebbe il principio di offensività.

2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il «canone del al di là di ogni ragionevole dubbio, in specifico riferimento all'(inesistenza) del dolo di bancarotta patrimoniale».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. era un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, le elargizioni della s.r.l. a favore della s.n.c. avevano diminuito la garanzia patrimoniale dei creditori della prima, atteso che, al momento della dichiarazione di fallimento, quelle somme di denaro non erano ricomprese nel patrimonio della fallita, «perché erano state utilizzate per finanziare la s.n.c., compiendo, peraltro, un’operazione estranea all’oggetto sociale della s.r.l.».

La natura distrattiva dei pagamenti ingiustificati non poteva dirsi «elisa dalla possibilità per il fallimento Aeraulica di escutere il proprio credito verso la s.n.c., atteso che, comunque, al momento della dichiarazione di fallimento, i creditori della fallita non avevano la disponibilità delle somme perché, appunto, fuoriuscite dal patrimonio della società essendo state versate ad altro soggetto senza alcuna giustificazione causale inerente all’attività della società e senza l’assistenza di una garanzia per la loro restituzione».

La possibilità «del fallimento della s.r.l. di agire nei confronti della s.n.c. e della stessa imputata, in quanto socia illimitatamente responsabile della s.n.c., non elideva il danno, non solo per quanto sopra già osservato, ma anche perché, essendo fallite sia la s.n.c. che l'imputata in proprio, la s.r.l. subiva il concorso degli altri creditori della massa fallimentare della s.n.c. e della socia, fallimento della s.n.c. ampiamente prevedibile atteso che i versamenti alla s.n.c. erano stati effettuati negli anni 2012/2013 e nello stesso 2013 la s.n.c. era stata dichiarata fallita nella stessa data della s.r.l.».

I giudici del merito hanno altresì rilevato che non risultava sufficientemente dimostrata l’esistenza di un gruppo di imprese e che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza del gruppo, non sarebbe comunque venuta meno la natura distrattiva delle operazioni in questione, atteso che esse non avevano portato alcun vantaggio compensativo a favore della s.r.l. (cfr. pag. 10, sentenza impugnata).

Va rilevato che si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, «in materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, con esso, il ricorrente si limita, in maniera generica e assertiva, a sostenere che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il «canone del al di là di ogni ragionevole dubbio, in specifico riferimento all'(inesistenza) del dolo di bancarotta patrimoniale».

Al riguardo, va ricordato che il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere adoperato quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174).

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).

Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva motivazione con riferimento all’elemento soggettivo.

Invero, ha correttamente rilevato che il dolo del delitto di bancarotta per distrazione è generico, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa.

Ha, poi, posto in rilievo che, nel caso in esame, dalle stesse dichiarazioni dell’imputata, era emerso che: le somme erano state scientemente destinate al finanziamento della s.n.c., perché questa aveva debiti e non poteva ricorrere al credito bancario, con la consapevolezza della diminuzione del patrimonio della s.r.l., a esclusivo vantaggio della s.n.c.; l’imputata era perfettamente conscia che le due società erano due soggetti giuridici distinti.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1996/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32583/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE DI APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 giugno 2024, il Tribunale di Udine aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 30 agosto 2013. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9105/2026 Roma, lì, 09/03/2026 Secondo il Tribunale, l'imputata – amministratrice unica della società – avrebbe realizzato le seguenti operazioni distrattive: a) non avrebbe consegnato al curatore fallimentare il denaro in cassa, pari a euro 52,90; b) avrebbe prelevato euro 1.400,00, in data 30 maggio 2013, in assenza di titolo giustificativo; c) nell’anno 2012, avrebbe versato senza titolo giustificativo la somma complessiva di euro 148.455,00 in favore di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] G. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]."; d) nell'anno 2013, avrebbe versato senza titolo giustificativo la somma complessiva di € 31.540,00 in favore di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] G. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].". Con sentenza del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputata in ordine alle operazioni indicate alle lettere a) e b) e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e 42 e 43 cod. pen. Sostiene che i trasferimenti di denaro contestati non potrebbero essere qualificati come distrazioni fraudolente, ma costituirebbero operazioni interne a un’unica realtà imprenditoriale. Le due società coinvolte – [OSCURATO:SOCIETA]., di proprietà esclusiva della ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., partecipata dalla ricorrente e dal suo coniuge – operavano in stretta integrazione funzionale, sotto la direzione e il coordinamento della medesima persona fisica, configurando un «microgruppo di imprese». In tale contesto, i versamenti effettuati dalla s.r.l. non rappresentavano atti di depauperamento fraudolento, bensì finanziamenti infragruppo volti a sostenere la continuità aziendale, generando peraltro un credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della s.n.c., regolarmente rilevato dal curatore fallimentare. Si tratterebbe di trasferimenti di denaro a favore di una società del «microgruppo d’impresa» e, pertanto, si dovrebbe escludere la ricorrenza del dolo di distrazione, inteso come volontaria destinazione dei beni sottratti a uno scopo diverso da quello societario, e si dovrebbe ravvisare, di contro, nelle operazioni incriminate l’espressione di un disegno gestorio diretto alla realizzazione di vantaggi per il gruppo societario. L’interpretazione accolta dalla Corte territoriale sarebbe ancorata a un formalismo contabile ed eluderebbe il principio di offensività. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il «canone del al di là di ogni ragionevole dubbio, in specifico riferimento all'(inesistenza) del dolo di bancarotta patrimoniale». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. era un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, le elargizioni della s.r.l. a favore della s.n.c. avevano diminuito la garanzia patrimoniale dei creditori della prima, atteso che, al momento della dichiarazione di fallimento, quelle somme di denaro non erano ricomprese nel patrimonio della fallita, «perché erano state utilizzate per finanziare la s.n.c., compiendo, peraltro, un’operazione estranea all’oggetto sociale della s.r.l.». La natura distrattiva dei pagamenti ingiustificati non poteva dirsi «elisa dalla possibilità per il fallimento Aeraulica di escutere il proprio credito verso la s.n.c., atteso che, comunque, al momento della dichiarazione di fallimento, i creditori della fallita non avevano la disponibilità delle somme perché, appunto, fuoriuscite dal patrimonio della società essendo state versate ad altro soggetto senza alcuna giustificazione causale inerente all’attività della società e senza l’assistenza di una garanzia per la loro restituzione». La possibilità «del fallimento della s.r.l. di agire nei confronti della s.n.c. e della stessa imputata, in quanto socia illimitatamente responsabile della s.n.c., non elideva il danno, non solo per quanto sopra già osservato, ma anche perché, essendo fallite sia la s.n.c. che l'imputata in proprio, la s.r.l. subiva il concorso degli altri creditori della massa fallimentare della s.n.c. e della socia, fallimento della s.n.c. ampiamente prevedibile atteso che i versamenti alla s.n.c. erano stati effettuati negli anni 2012/2013 e nello stesso 2013 la s.n.c. era stata dichiarata fallita nella stessa data della s.r.l.». I giudici del merito hanno altresì rilevato che non risultava sufficientemente dimostrata l’esistenza di un gruppo di imprese e che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza del gruppo, non sarebbe comunque venuta meno la natura distrattiva delle operazioni in questione, atteso che esse non avevano portato alcun vantaggio compensativo a favore della s.r.l. (cfr. pag. 10, sentenza impugnata). Va rilevato che si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, «in materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, con esso, il ricorrente si limita, in maniera generica e assertiva, a sostenere che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il «canone del al di là di ogni ragionevole dubbio, in specifico riferimento all'(inesistenza) del dolo di bancarotta patrimoniale». Al riguardo, va ricordato che il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere adoperato quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108). Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva motivazione con riferimento all’elemento soggettivo. Invero, ha correttamente rilevato che il dolo del delitto di bancarotta per distrazione è generico, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. Ha, poi, posto in rilievo che, nel caso in esame, dalle stesse dichiarazioni dell’imputata, era emerso che: le somme erano state scientemente destinate al finanziamento della s.n.c., perché questa aveva debiti e non poteva ricorrere al credito bancario, con la consapevolezza della diminuzione del patrimonio della s.r.l., a esclusivo vantaggio della s.n.c.; l’imputata era perfettamente conscia che le due società erano due soggetti giuridici distinti. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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