CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 04806/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19544/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso,ed elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Gracchi n. 84presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 53/2016, depositata in data 26/01/2016; Redditi partecipazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR delle Marche accoglieva in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef anno 2007 con cui gli erano imputati i redditi accertati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base aquattro motivi , illustrat i da successiva memoria . Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 cod. civ. per irragionevole applicazione del metodo induttivo. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 600del 1973- 54 d.P.R. n. 633/72 e 115 c.p.c., per omesso esame difatti decisivi della controversia, conseguente violazione artt.53 Cost. e 163 TUIR. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce perplessità della motivazione, illogicità manifesta e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600//1973-artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art.14 d.lgs. n. 546/92.2. Parte ricorrente ha segnalato la connessione del presente giudizio al n. RG 19543/2016, riguardante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti della società. Sono necessarie la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. RG 19543/2016 relativo all’avviso di accertamento nei confronti della societàe l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al N. RG 19543/2016, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del