Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 04806/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19544/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso,ed elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Gracchi n. 84presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 53/2016, depositata in data 26/01/2016; Redditi partecipazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR delle Marche accoglieva in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef anno 2007 con cui gli erano imputati i redditi accertati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base aquattro motivi , illustrat i da successiva memoria .

Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 cod. civ. per irragionevole applicazione del metodo induttivo.

Con il secondo motivo, deduce   violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 600del 1973- 54 d.P.R. n. 633/72 e 115 c.p.c., per omesso esame difatti decisivi della controversia, conseguente violazione artt.53 Cost. e 163 TUIR.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce perplessità della motivazione, illogicità manifesta e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600//1973-artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art.14 d.lgs. n. 546/92.2.

Parte ricorrente ha segnalato la connessione del presente giudizio al n.

RG 19543/2016, riguardante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti della società.

Sono necessarie la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n.

RG 19543/2016 relativo all’avviso di accertamento nei confronti della societàe l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al N. RG 19543/2016, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19544/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso,ed elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Gracchi n. 84presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 53/2016, depositata in data 26/01/2016; Redditi partecipazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR delle Marche accoglieva in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef anno 2007 con cui gli erano imputati i redditi accertati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base aquattro motivi , illustrat i da successiva memoria . Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 cod. civ. per irragionevole applicazione del metodo induttivo. Con il secondo motivo, deduce   violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 600del 1973- 54 d.P.R. n. 633/72 e 115 c.p.c., per omesso esame difatti decisivi della controversia, conseguente violazione artt.53 Cost. e 163 TUIR. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce perplessità della motivazione, illogicità manifesta e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600//1973-artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art.14 d.lgs. n. 546/92.2. Parte ricorrente ha segnalato la connessione del presente giudizio al n. RG 19543/2016, riguardante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti della società. Sono necessarie la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. RG 19543/2016 relativo all’avviso di accertamento nei confronti della societàe l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al N. RG 19543/2016, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Sentenza Cassazione n. 04806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris