CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 27581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, di analogo contenuto, a firma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo per entrambi gli atti di impugnazione, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (già dedotta in termini insuperabilmente generici in sede di gravame), non è consentito in sede di legittimità, poiché l'individuazione della pena più adeguata e la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. sono oggetto di un giudizio di fatto, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria (come nel caso di specie, nel quale comunque si è ridotta la pena rispetto al primo grado, cfr. p. 3 sull'intensità del dolo, la capillarità dell'organizzazione e la fragilità della vittima,), non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]