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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 35266/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13195/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1021/2023 depositata il 28/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13195/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1021/2023 depositata il 28/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; Così deciso in