CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di revoca della liberazione anticipata concessa dal Magistrato di Sorveglianza di Bari per il periodo 15.4.2010-15.4.2011; 16.4.2011-15.10.2011; 16.10.2011-15.4.2012; 12.9.2016- 11.9.2017, per complessivi giorni 270, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché in fatto, generiche e reiterative, siano manifestamente infondate. Nell'ordinanza impugnata, invero, si evidenzia che Bartolomeo è stato, tra il 2011 e il 23.9.2019, partecipe dell'articolazione nord-barese dell'associazione mafiosa pugliese denominata "clan Capriati" e che tale accertamento è stato condotto sulla base di propalazioni di collaboratori, missive sequestrate, attività captative compiute presso la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto e dichiarazioni confessorie dello stesso interessato. Il Tribunale di sorveglianza, di conseguenza, ha ritenuto il comportamento del condannato, sia con riferimento ai semestri per cui era stata ritenuta accertata la partecipazione all'opera rieducativa, sia successivamente al riconoscimento della liberazione, incompatibile con il riconoscimento del beneficio, ritenendo la partecipazione al trattamento meramente apparente e strumentale ad ottenere un rapido rientro in libertà, con il fine di proseguire la partecipazione al sodalizio. E ha, inoltre, rilevato quanto alle censure difensive relative al frazionamento dei semestri, che è proprio l'accertamento di un reato, consumato in permanenza fino ad epoca successiva alla concessione del beneficio, a fondare la revoca di quest'ultimo. Sottolineando che è stato accertato che Bartolomeo, anche dopo aver ottenuto il beneficio, ha perseverato nell'aderire attivamente al clan mafioso, con conseguente esclusione di un suo consapevole e serio percorso di recupero sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si contestano tali argomentazioni, insistendo sulla mancata valutazione della scelta collaborativa avvenuta nel 2019 - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicem