CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 24290/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21052/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso S ENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2066/2015 depositata il08/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 8 settembre 2015, la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto l’ opposizione proposta dalla gestione liquidatoria delle [OSCURATO:PERSONA] di Foggia avverso il decreto ingiuntivo notificato da [OSCURATO:PERSONA]― già dipendente del ruolo amministrativo ( direttore amministrativo) della [OSCURATO:PERSONA]/8 (poi Azienda [OSCURATO:PERSONA]/3 e da ultimo ASL delle provincia di Foggia)― per il pagamento dei compensi professionali maturati per il patrocinio legale prestato in vari giudizi in favore dell’ ente datore di lavoro; per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto. 2.La Corte territoriale premetteva che con sentenza nr. 1399/1999 il Tribunale di Foggia, giudice d’appello― accogliendo il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]/8 nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Foggia― aveva revocato il decreto ingiuntivo notificato dal BALDI per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato. In tale sentenza il Tribunale aveva ritenuto che le prestazioni di avvocato fossero state rese dal BALDI nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la USL e non in forza di un distinto rapporto d’opera professionale. La sentenza era passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso in cassazione proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte di cassazione del 28 luglio 2003, numero 11585). 3. Tanto premesso, la Corte territoriale riteneva condivisibile la lettura che la suddetta pronuncia del Tribunale aveva dato alla delibera della USL del 4 giugno 1985 nr. 628. Esponeva che la difesa del BALDI faceva leva sulla discrasia tra il testo della delibera formalmente approvato ed il testo che, secondo il suo assunto, era stato soltanto proposto; osservava che nei due testi era identica la parte motiva e che era indiscusso che l'ente avesse creato― se non un «ufficio legale» nell'ambito del servizio affari generali (testo proposto)― un apposito settore (testo definitivo approvato), affidando allo stesso le pratiche legali che di volta in volta ritenesse opportuno far patrocinare. La distinzione tra le due delibere era, dunque, meramente terminologica. 4. Il giudice dell’appello aggiungeva che, comunque, la domanda dell’attore era preclusa dal precedente giudicato avente ad oggetto lo stesso titolo costitutivo della pretesa e la medesima situazione di fatto e di diritto. 5. Aggiungeva la Corte territoriale che, del resto, solo una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale avrebbe potuto fondare il diritto del dipendente pubblico a percepire, in aggiunta alla normale retribuzione, le competenze professionali per l'attività di difesa in giudizio svolta abitualmente per l'ente. 6. Non erano, invece, condivisibili le ragioni che in altre sedi erano state poste a fondamento del diniego dell'efficacia vincolante del giudicato. 7. Oltre tutto, le prove orali assunte avevano dato conto dell'esistenza, nell'ambito del servizio affari generali, di tale settore autonomo, con propria dotazione di uomini e mezzi e della circostanza che il BALDI svolgeva il proprio mandato difensivo avvalendosi di tali dotazioni e regolarmente anche durante l'orario di lavoro; del tutto generiche erano le indicazioni dei testi circa lo svolgimento delle funzioni di «direttore amministrativo», in cui i testi avevano incluso anche le attività di consulenza legale e l'assistenza a stipule contrattuali. 8. Da ultimo, il giudice dell’appello rilevava che le competenze professionali erano state calcolate dal BALDI secondo la tariffa forense e nessuna questione era stata devoluta in ordine all’ an ed al quant um di tali competenze come correlabili, secondo la disciplina speciale del rapporto, allo svolgimento delle mansioni di avvocato dipendente dell’Istituto. 9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei ra gioni di censura ed illustrato con memoria, cui hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e le gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL. FOGGIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione dell'articolo 2909 cod.civ. e dell'articolo 15 disp. prel. cod. civ. 2. Ha esposto che fra le stesse parti e per la medesima vicenda oggetto di causa erano intervenute, dopo la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 1339/1999, le sentenze del Tribunale di Foggia nr. 4200 e nr. 4201 dell'anno 2004, depositate il 22 novembre 2004, che avevano respinto la opposizione proposta dalla USL. Tali sentenze erano divenute definitive, sicché si configurava un conflitto di giudicati, con prevalenza, in base all'articolo 15 disp. prel. cod. civ., del giudicato formatosi in epoca successiva. 3. Si aggiunge che nelle predette sentenze nr. 4200 e nr. 4201 dell’anno 2004 il Tribunale di Foggia aveva preso posizione sull'eccezione di giudicato formulata dalla USL, rigettandola, sicché anche con riferimento al rigetto dell’eccezione di giudicato la statuizione era divenuta definitiva. 4. Il motivo è infondato. 5. Correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto di non essere vincolato dalle sentenze «che, in altre sedi, sono state poste a fondamento del diniego dell’efficacia vincolante del giudicato correlato alla pronuncia del 4 novembre/13 dicembre 1999…» (così in sentenza, pagina 11, ultimo capoverso). 6.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I, 2 marzo 2022 nr. 6868; sez. III, 23 agosto 2018 nr. 20974 e giurisprudenza ivi citata), la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod.proc.civ., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza. 7. E’ pacifico in causa che tale attestazione non era stata prodotta; parte ricorrente sostiene in memoria che la controparte avrebbe dovuto prendere posizione in maniera specifica sull’eccezione, alla luce dei principi che governano il rito del lavoro e che, peraltro, con la segnalazione del conflitto di giudicati il giudice dell’appello sarebbe stato sollecitato all’esercizio dei suoi poteri ufficiosi. 8. Si è già detto della infondatezza del primo argomento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte; nel resto è evidente che il potere ufficioso del giudice dell’appello, ex articolo 437 cod.proc.civ., ha per oggetto la prova dei fatti materiali in contestazione e non la formazione del giudicato esterno. 9. Con il secondo mezzo viene denunciata― ai sensi dell'articolo 360 numeri 3 e 4 cod.proc.civ.― la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento; si lamenta l'omessa pronuncia del giudice dell’appello sull’eccezione di giudicato opposta nel giudizio di appello in ragione delle due sentenze dell’anno 2004. 10. Il motivo è infondato. 11. Il giudice dell’appello, come si è detto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ha preso in esame il contenuto delle due pronunce rispetto alle quali si assumeva la formazione del giudicato e, nel disattendere le conclusioni ivi raggiunte, ha implicitamente respinto l’eccezione di giudicato. 12. La terza critica è proposta― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione dell'articolo 2909 cod. civ. 13. Oggetto di censura è la statuizione dell’efficacia vincolante del giudicato di cui alla sentenza numero 1339 dell’anno 1999 del Tribunale di Foggia. 14. Il ricorrente ha esposto che soltanto nei giudizi successivi a quello definito dal primo giudicato si era preso in considerazione il testo autentico della delibera nr. 625/1985 ed erano state acquisite nuove prove testimoniali ed ha assunto cheuna questione di giudicato esterno si può porre soltanto rispetto a procedimenti nei quali l'accertamento della verità storica sia avvenuto sulla scorta del medesimo corredo probatorio. 15. Si aggiunge che la discrasia tra il testo delle due delibere aveva determinato la apertura di un procedimento penale― per iniziativa del giudice civile― e si ribadisce che le due sentenze nr. 4200 e nr. 4201 dell'anno 2004 avevano rigettato l'eccezione di giudicato con provvedimento divenuto irrevocabile. 16. Il motivoè infondato. 17. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, nr. 41895 e giurisprudenza ivi citata). 18. L’autorità del giudicato copre, ai sensi dell’articolo 2909 cod.civ., tanto il dedotto che il deducibile in relazione alla situazione, di fatto e di diritto, accertata nel giudicato. 19. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rileva ad escludere l’autorità del giudicato la diversità dei documenti prodotti e delle prove assunte nella controversia che abbia ad oggetto questioni su cui sia già intervenuto il giudicato. 20.Il quarto motivo è proposto― ai sensi dell 'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 cod. civ. 21. Si censura la sentenza nella parte in cui interpreta la delibera nr. 628 dell'anno 1985 come strumento attraverso il quale l'amministrazione avrebbe istituitol'ufficio legale. 22. Si addebita al giudice dell’appello la violazione dell'articolo 1362 cod. civ., esponendo che la delibera prevedeva di utilizzare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'apposito settore del servizio affari generali «in attesa dell'istituzione del settore legale autonomo», rendendo palese che con l'atto non si istituiva un ufficio legale ma si adottava un'organizzazione temporanea e che egli continuava ad esercitare le proprie mansioni di direttore amministrativo. 23. Si assume che tale volontà sarebbe stata evidente anche in ragione dei comportamenti successivi delle parti, valorizzati non solo dal giudice di prime cure ma anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 449/1995, resa tra le stesse parti in altro giudizio analogo, in sededi regolamento preventivo di giurisdizione. Si denuncia, infine, la violazione del criterio ermeneutico della interpretazione complessiva dell’atto negoziale. 24. Il motivo è inammissibile. 25. In primo luogo vi è evidente difetto di interesse del ricorrente alla censura, giacché la ratio decidendi fondata sull’efficacia vincolante del precedente giudicato tra le stesse parti ― che aveva escluso la configurabilità di un rapporto d’opera professionale distinto ed ulteriore rispetto a quello di impiego pubblico― è di per sé idonea a sorreggere la sentenza. 26. In ogni caso, il motivo non si confronta con l’effettiva ragione della decisione, che― dopo avere dato atto delle diversità del testo delle due delibere― ha evidenziato che, indipendentemente dall’ a ssetto organizzativo adottato, solo una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale avrebbe potuto fondare il diritto del dipendente pubblico a percepire, in aggiunta alla normale retribuzione, le competenze professionali per l'attività di difesa in giudizio svolta abitualmente per l'ente. 27. Con il quinto motivo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione falsa applicazione dell’articolo 64 [OSCURATO:PERSONA]’, degli articoli 2229 e segg. cod.civ., dell’articolo 112 cod.proc.civ. 28.Si espone che con il secondo motivo di appello si era dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile l’articolo 64 [OSCURATO:PERSONA]’ invece che le norme degli articoli 2129 e segg. cod.civ. ; si lamenta il mancato esame della questione di inapplicabilità del suddetto articolo 64, in quanto norma sopravvenuta allo svolgimento delle prestazioni professionali, prospettando anche la violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. 29.Si aggiunge che la inapplicabilità del medesimo articolo 64 era stata dedotta anche per la mancanza dei suoi presupposti fondamentali― l’inquadramento del dipendente nel ruolo professionale e la qualità di addetto all’ufficio legale dell’ente― sicché av rebbe dovuto essere applicata la disciplina degli articoli 2229 e seguenti cod.civ. 30. Il motivo è inammissibile. 31. Si deduce l’omesso esame di deduzioni difensive, svolte nell’atto di appello, che non costituivano una ragione di impugnazione autonoma ma erano comunque dirette ad affermare la sussistenza tra le parti di un rapporto d’opera professionale. 32. Tale esistenza è stata esclusa dal giudice dell’appello sulla base di due argomenti autonomamente decisivi, la preclusione derivante dal precedente giudicato e la impossibilità di configurare un rapporto d’opera professionale concorrente con quello di lavoro subordinato, in assenza di una specifica disposizione. 33. L’argomento fondato sulla applicabilità dell’articolo 64 [OSCURATO:PERSONA]’, contenuto nella sentenza del Tribunale, è rimasto assorbito nella decisione assunta dal giudice dell’appello sicché non può essere oggetto di censura in questa sede, in cui l’impugnazione verte sulla pronuncia di secondo grado. 34. Il sesto ed ultimo motivo è proposto ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione dell’articolo 2697 cod.civ., dell’articolo 416 ultimo comma, cod.proc.civ., dell’articolo 24 Cost., per non avere la sentenza impugnata esaminato il terzo motivo di appello, con il quale, in via subordinata, si deduceva che, anche nella denegata ipotesi di applicabilità dell’articolo 64 [OSCURATO:PERSONA]’, il giudice di prime cure aveva applicato erroneamente le norme di riparto dell’onere probatorio. 35.Il motivo è inammissibile, in quanto, al pari del precedente motivo, non conferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 36.Come risulta dall’esposizione in ricorso della vicenda processuale, il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato che le prestazioni di avvocato erano state rese dal BALDI nella sua qualità di dipendente pubblico sicché avrebbero potuto essere remunerate ai sensi dell’articolo 64 CCNL per l’area del comparto sanità, che prevedeva il pagamento del compenso previsto dalla tariffa professionale per le sole cause in cui l’azienda sanitaria era parte vittoriosa e previo recupero presso le parti soccombenti. Sotto questo profilo, aveva tuttavia ritenuto il difetto di prova del fatto che i compensi richiesti si riferissero a controversie per le quali l’Azienda era vittoriosa ed a spese legali effettivamente recuperate. 37.Il giudice dell’appello ha invece adottato un percorso argomentativo diverso, affermando che (pagina 13 della sentenza, primo capoverso) la domanda monitoria era stata proposta per prestazioni professionali e non per prestazioni svolte come avvocato dipendente dell’ente pubblico e secondo la relativa disciplina specifica; in altri termini, ha ritenuto che non fosse oggetto di domanda il compenso maturato secondo la disciplina del rapporto di pubblico impiego ed, in coerenza con tale statuizione, non ha esaminato la questione di applicabilità in causa della disciplina dell’ articolo 64 del CCNL né si è espresso sui relativi oneri di prova. 38.Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 39. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 40. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co.