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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06383/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., non è consentito perché pedissequamente reiterativo di quanto già dedotto in appello e puntualmente confutato dalla corte di merito, dovendosi pertanto considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che l'inammissibilità del ricorso condanna alla stessa sorte anche la memoria inviata, che peraltro non conteneva argomenti meritevoli di miglior considerazione, oltre ad un motivo sulle circostanze attenuanti generiche, ex se inammissibile, in quanto scollegato dal motivo originario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., non è consentito perché pedissequamente reiterativo di quanto già dedotto in appello e puntualmente confutato dalla corte di merito, dovendosi pertanto considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che l'inammissibilità del ricorso condanna alla stessa sorte anche la memoria inviata, che peraltro non conteneva argomenti meritevoli di miglior considerazione, oltre ad un motivo sulle circostanze attenuanti generiche, ex se inammissibile, in quanto scollegato dal motivo originario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 06383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris