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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24154/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi legalirappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barone (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 3662/2023 depositata il 23/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14780/2024Numero sezionale 5551/2026Numero di raccolta generale 24154/2026Data pubblicazione 28/07/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava – limitatamente alle pretese di natura tributaria- l’intimazione di pagamento n. 13420229000216736000 fondata sunumerose cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notifica dellecartelle, vizi di motivazione e la prescrizione dei crediti.La CGT di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso; ritenevafondata l’eccezione di violazione del ne bis in idem con riguardo anumerose cartelle e tardivo il ricorso relativamente a tre cartelle;annullava invece le rimanenti cartelle in relazione alle quali mancava laprova della notifica.2.

La contribuente proponeva appello, dolendosi dell’accoglimentodell’eccezione sulla violazione del ne bis in idem, in quanto le decisioniintervenute non erano definitive; riproponeva quindi le questioniriguardanti la prescrizione e la nullità delle notifiche eseguite tramite postaelettronica certificata in quanto provenienti da indirizzi non inseriti inpubblici elenchi.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva all’impugnazione eproponeva appello incidentale con riguardo alle cartelle per le quali erastato accolto il ricorso.Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT di secondo grado dellaLombardia accoglieva l’appello incidentale e respingeva quello principale,rigettando così in toto l’originario ricorso della società.Osservava che la notifica tramite posta elettronica certificataproveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi non è viziataed in ogni caso non potrebbe essere inesistente, giacché l’inesistenzaricorre solo in circostanze eccezionali.

Non era necessaria una specificamotivazione in ordine agli interessi, in quanto l’intimazione non era ilNumero registro generale 14780/2024Numero sezionale 5551/2026Numero di raccolta generale 24154/2026Data pubblicazione 28/07/2026primo atto con il quale si portava a conoscenza della contribuente lapretesa, essendo così sufficiente il richiamo agli atti presupposti.Evidenziava poi che, con riguardo a quattrodici cartelle (specificamenteindicate), era già intervenuta la sentenza n. 5050/2018 della Commissionetributaria regionale della Lombardia che aveva confermato quella di primogrado, sfavorevole alla contribuente.Altre trentacinque cartelle erano state impugnate unitamente all’atto dipignoramento presso terzi che sulle stesse si fondava; anche in questocaso era già intervenuta la sentenza n. 117/2020 della Commissionetributaria provinciale di Lecco, sfavorevole alla contribuente.Altre tre cartelle, infine, erano state regolarmente notificate tramiteposta elettronica certificata e non erano state impugnate.Con riguardo alla questione oggetto dell’appello incidentale, relativaalla mancanza di documentazione attestante la notifica delle rimanenticartelle, osservava che si trattava di atti relativi a crediti di natura nontributaria che pertanto non costituivano oggetto del giudizio; del resto, lastessa contribuente, nell’originario ricorso, aveva dichiarato di volerimpugnare esclusivamente gli atti aventi ad oggetto pretese di naturaerariale, sicché il giudice di primo grado non aveva giurisdizione e si erapronunciata ultra petita.3.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn data 7/7/2026, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia alricorso - sottoscritto dal difensore munito di specifica procura (il potere dirinuncia era in realtà contenuto anche nell’originaria procura rilasciata perproporre il ricorso per cassazione) e notificato alla controparte -deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1,Numero registro generale 14780/2024Numero sezionale 5551/2026Numero di raccolta generale 24154/2026Data pubblicazione 28/07/2026commi 82 – 101 l. 199/2025 con riguardo a 18 delle cartelle su cui sifonda l’intimazione e dichiarando che le pretese oggetto delle rimanenticartelle «non sono più di interesse della ricorrente» e, comunque, di nonavere «più interesse, ex art. 100 c.p.c., a proseguire il presente giudizioavanti alla Corte di Cassazione nei confronti di Agenzia delle EntrateRiscossione».Va quindi dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391c.p.c..Benché non vi sia stata adesione alla rinuncia, si ritengono sussistentimotivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, in considerazione della definizione agevolataintervenuta con riguardo a numerose cartelle, di cui la ricorrente ha datoprova, che ha determinato anche la rinuncia al ricorso.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.

Compensa interamente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi legalirappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barone (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 3662/2023 depositata il 23/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14780/2024Numero sezionale 5551/2026Numero di raccolta generale 24154/2026Data pubblicazione 28/07/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava – limitatamente alle pretese di natura tributaria- l’intimazione di pagamento n. 13420229000216736000 fondata sunumerose cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notifica dellecartelle, vizi di motivazione e la prescrizione dei crediti.La CGT di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso; ritenevafondata l’eccezione di violazione del ne bis in idem con riguardo anumerose cartelle e tardivo il ricorso relativamente a tre cartelle;annullava invece le rimanenti cartelle in relazione alle quali mancava laprova della notifica.2. La contribuente proponeva appello, dolendosi dell’accoglimentodell’eccezione sulla violazione del ne bis in idem, in quanto le decisioniintervenute non erano definitive; riproponeva quindi le questioniriguardanti la prescrizione e la nullità delle notifiche eseguite tramite postaelettronica certificata in quanto provenienti da indirizzi non inseriti inpubblici elenchi.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva all’impugnazione eproponeva appello incidentale con riguardo alle cartelle per le quali erastato accolto il ricorso.Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT di secondo grado dellaLombardia accoglieva l’appello incidentale e respingeva quello principale,rigettando così in toto l’originario ricorso della società.Osservava che la notifica tramite posta elettronica certificataproveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi non è viziataed in ogni caso non potrebbe essere inesistente, giacché l’inesistenzaricorre solo in circostanze eccezionali. Non era necessaria una specificamotivazione in ordine agli interessi, in quanto l’intimazione non era ilNumero registro generale 14780/2024Numero sezionale 5551/2026Numero di raccolta generale 24154/2026Data pubblicazione 28/07/2026primo atto con il quale si portava a conoscenza della contribuente lapretesa, essendo così sufficiente il richiamo agli atti presupposti.Evidenziava poi che, con riguardo a quattrodici cartelle (specificamenteindicate), era già intervenuta la sentenza n. 5050/2018 della Commissionetributaria regionale della Lombardia che aveva confermato quella di primogrado, sfavorevole alla contribuente.Altre trentacinque cartelle erano state impugnate unitamente all’atto dipignoramento presso terzi che sulle stesse si fondava; anche in questocaso era già intervenuta la sentenza n. 117/2020 della Commissionetributaria provinciale di Lecco, sfavorevole alla contribuente.Altre tre cartelle, infine, erano state regolarmente notificate tramiteposta elettronica certificata e non erano state impugnate.Con riguardo alla questione oggetto dell’appello incidentale, relativaalla mancanza di documentazione attestante la notifica delle rimanenticartelle, osservava che si trattava di atti relativi a crediti di natura nontributaria che pertanto non costituivano oggetto del giudizio; del resto, lastessa contribuente, nell’originario ricorso, aveva dichiarato di volerimpugnare esclusivamente gli atti aventi ad oggetto pretese di naturaerariale, sicché il giudice di primo grado non aveva giurisdizione e si erapronunciata ultra petita.3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn data 7/7/2026, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia alricorso - sottoscritto dal difensore munito di specifica procura (il potere dirinuncia era in realtà contenuto anche nell’originaria procura rilasciata perproporre il ricorso per cassazione) e notificato alla controparte -deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1,Numero registro generale 14780/2024Numero sezionale 5551/2026Numero di raccolta generale 24154/2026Data pubblicazione 28/07/2026commi 82 – 101 l. 199/2025 con riguardo a 18 delle cartelle su cui sifonda l’intimazione e dichiarando che le pretese oggetto delle rimanenticartelle «non sono più di interesse della ricorrente» e, comunque, di nonavere «più interesse, ex art. 100 c.p.c., a proseguire il presente giudizioavanti alla Corte di Cassazione nei confronti di Agenzia delle EntrateRiscossione».Va quindi dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391c.p.c..Benché non vi sia stata adesione alla rinuncia, si ritengono sussistentimotivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, in considerazione della definizione agevolataintervenuta con riguardo a numerose cartelle, di cui la ricorrente ha datoprova, che ha determinato anche la rinuncia al ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo. Compensa interamente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/7/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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