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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30946/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18182-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.[OSCURATO:PERSONA], n. 67, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 103/20/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ,a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S ., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 6016/2019, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 103/20/2021, depositata il 5.1.2021, rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento correttamente notificato nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S .,stante (a) il decesso di quest’ultimo e (b) l’avvenuta cancellazione della società predetta dal registro delle imprese (l’una e l’altra circostanza verificatesi) anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, nonché tenuto conto (c) della responsabilità solidale degli eredi del socio accomandatario defunto per le obbligazioni tributarie gravanti in capo a quest’ultimo; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita, con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che con l’unico motivo le parti ricorrenti si dolgono (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento ad essi contribuenti, quali eredi dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società; che, stante la rilevanza nomofilattica delle questioni in evidenza, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18182-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, al L.[OSCURATO:PERSONA], n. 67, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 103/20/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ,a propria volta ex socio accomandatario nonché liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S . A . S ., un avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all’anno di imposta 2013; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 6016/2019, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 103/20/2021, depositata il 5.1.2021, rigettò il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’avviso di accertamento correttamente notificato nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S . A . S .,stante (a) il decesso di quest’ultimo e (b) l’avvenuta cancellazione della società predetta dal registro delle imprese (l’una e l’altra circostanza verificatesi) anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, nonché tenuto conto (c) della responsabilità solidale degli eredi del socio accomandatario defunto per le obbligazioni tributarie gravanti in capo a quest’ultimo; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita, con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che con l’unico motivo le parti ricorrenti si dolgono (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), della “illegittimità della sentenza…per violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e per falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall’art. 2315 c.c.) e dell’art. 65 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento ad essi contribuenti, quali eredi dell’ex socio accomandatario defunto, nonostante l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 imponesse la notifica dell’atto impositivo alla società; che, stante la rilevanza nomofilattica delle questioni in evidenza, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a
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