CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 22453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIGURIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] “QUINTO – NERVI”;-intimati-avverso la sentenza n. 262/2025 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,depositata il 29/10/2025 R.G.N. 332/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOe assorbiti gli altri;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato in data 25.10.2017domanda d’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fasciaATA, triennio 2018/2021, della provincia di Genova, per vari profili, tra iquali quello di collaboratore scolastico (CS).Aveva indicato, in tale domanda, il “servizio paritario” prestato inqualità di CS presso l’Istituto “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] (SA)dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.08.2014 nell’a.s. 2013/2014.Era seguita la convalida del punteggio per il profilo CS, da parte delDirigente Scolastico dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] era stato, quindi, individuato dall’[OSCURATO:PERSONA] diSestri Levante quale destinatario di contratto di lavoro a tempodeterminato e negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 era stato assuntocome CS presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Maturati i 24 mesi di servizio statale come CS, in data 8.5.2021, ilMatrone aveva inoltrato all’USR Liguria – ATP di Genova domandad’inserimento nella graduatoria permanente per l’a.s. 2021/22 e, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato assunto con contratto a tempo indeterminato quale CSpresso l’I. C. “Quinto - Nervi” di Genova.2. L’USR Liguria - Ufficio IV, aveva successivamente avviato (in data6.3.2022), nei suoi confronti, un procedimento disciplinare, contestandoglila ritenuta falsità del servizio dal medesimo asseritamente svolto, qualecollaboratore scolastico, presso l’Istituto “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA](Sa), il cui punteggio era stato valorizzato nella sua domanda diinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA relative altriennio scolastico 2018/2021, specificando che detta presunta “falsaRGN 26602/2025Pag.2Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiarazione” integrava gli estremi dell’illecito disciplinare previstodall’art. 55 quater, comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 165/2001.Il ricorrente aveva presentato le proprie giustificazioni scritte ma l’USRLiguria aveva disposto la sua esclusione dalle graduatorie permanentidefinitive relative all’ a.s. 2022/2023 per carenza di titoli ed in data8.05.2023 era intervenuto il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dirisoluzione del contratto a seguito di tale esclusione, cui avrebbe fattoseguito il “licenziamento senza preavviso” (in data 21.06.2023).Il lavoratore aveva impugnava il provvedimento di risoluzione conp.e.c. dell’8 giugno 2023 dando corso ad azione giudiziale.In particolare, con ricorso innanzi al Tribunale di Genova, avevachiesto che fosse dichiarato illegittimo e, comunque, annullato dettoprovvedimento di risoluzione dell’8 maggio 2023, con conseguentereintegrazione nel posto di lavoro, “previa declaratoria di nullità,annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto di esclusionedalla graduatoria permanente ATA della provincia di Genova per il profilodi Collaboratore scolastico” e previ “accertamento e declaratoria deldiritto…” all’inserimento nella graduatoria permanente ATA della medesimaprovincia e per il medesimo profilo.3. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo il ‘licenziamento’legittimo e proporzionato.4. La Corte d’appello di Genova, pronunciando sull’impugnazione delMatrone, dichiarava inammissibile il ricorso.Evidenziava che il docente aveva impugnato il solo provvedimento,(dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) di risoluzione del contratto a seguito della dispostaesclusione dalle graduatorie da parte dell’U.S.R. per carenza di titoli, e chenon aveva invece impugnato il successivo provvedimento conclusivo delprocedimento disciplinare, di licenziamento senza preavviso, intimatogli il21.6.2023 (e cioè in epoca successiva al deposito del ricorso di primogrado).RGN 26602/2025Pag.3Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/2026La suddetta mancata impugnazione del licenziamento avevadeterminato, ad avviso della Corte territoriale, la cessazione definitiva delrapporto di lavoro per carenza di interesse ad agire.Il consolidarsi degli effetti risolutivi rendeva, pertanto, del tutto privadi utilità la decisione sulla eccepita illegittimità dei precedentiprovvedimenti di depennamento dalla graduatoria e conseguenterisoluzione amministrativa del contratto, alla quale non potrebbecomunque fare seguito l’invocato ripristino del rapporto di lavoro.5. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso con sei motivi successivamente illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] scolastiche intimate non hanno svolto attivitàdifensiva (nonostante la rituale notifica del ricorso).7. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta concludendoper l’accoglimento dei primi due motivi, assorbiti gli altri.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. - erronea valutazione circa lacarenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda volta alladeclaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione deldecreto prot. n. 1046 dell’8 maggio 2023 emesso dall’ USR Liguria-ATP diGenova (all. 6.3 già depositato come all. 10 nel fascicolo di primo gradodel ricorrente) con il quale il signor Matrone era stato escluso dallagraduatoria permanente ATA relativa agli a.s. 2022/2023 ed alconsequenziale accertamento del suo diritto al reinserimento in dettoelenco.La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la carenza diinteresse ad agire, in riferimento alla esclusione dalla graduatoriapermanente ATA relativa agli a.s. 2022/2023 ed al conseguenzialeaccertamento del suo diritto al reinserimento in detto elenco.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. - erronea valutazione circa laRGN 26602/2025Pag.4Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/2026carenza di interesse ad agire con riferimento alla domanda concernente ladeclaratoria di nullità e/o illegittimità e/o comunque la richiesta diannullamento del licenziamento senza preavviso disposto dal DirigenteScolastico dell’I.C. “[OSCURATO:PERSONA]” (all. 6.4 già depositato come all. 11nella produzione di primo grado del ricorrente).La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la carenza diinteresse ad agire, in riferimento alla domanda concernente la declaratoriadi nullità e/o illegittimità e/o comunque la richiesta di annullamento dellicenziamento senza preavviso.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza exart. 161 cod. proc. civ. per inesistenza della motivazione concernente lamancata analisi e pronuncia riguardo alla domanda di nullità,annullamento e/o disapplicazione del decreto di esclusione dallagraduatoria permanente ATA a.s. 2022/2023 e di accertamento del dirittodel signor Matrone ad esser reinserito in detto elenco.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6 della L. n. 604/1966 nonché violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. e dei principi normativi egiurisprudenziali attinenti alla non rilevabilità d’ufficio della decadenzadall’impugnativa di licenziamento.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia omesso esame dei motividi gravame espressi dal ricorrente avverso la sentenza n. 533/2024 resadal Tribunale di Genova-Sezione lavoro all’esito del primo grado di giudizioe/o omesso esame di documenti, fatti e/o circostanze oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’accertamento della irregolarità,illegittimità e/o infondatezza del decreto di esclusione del signor Matronedalla graduatoria permanente ATA e del suo licenziamento.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cuila sentenza impugnata condanna il ricorrente a rimborsare le spese di liteal resistente.RGN 26602/2025Pag.5Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/20266. Sono fondati i primi due motivi con i quali il ricorrente censura lastatuizione della Corte territoriale in punto di ritenuta carenza di interesse.7. Come ricostruito nello storico di lite, il procedimento disciplinaredall’UPD era stato avviato il 6 marzo 2023; nelle more, con decreto dell’8maggio 2023 era stata disposta la cancellazione dalla graduatoria esempre l’8 maggio 2023 il dirigente scolastico aveva dichiarato larisoluzione del rapporto; entrambi i suddetti provvedimenti in questioneerano stati impugnati dall’attuale ricorrente; era, quindi, intervenuto(dopo il deposito del ricorso di primo grado) il provvedimento conclusivodel procedimento disciplinare del 21 giugno 2023, adottato correttamentedall’UPD.È del tutto evidente, come condivisibilmente evidenziato dalProcuratore Generale, che sussisteva un interesse del Matrone non soload impugnare (come ha fatto) il provvedimento di risoluzione del contrattodell’8 maggio 2023 ma a contestare l’esclusione dalla graduatoriapermanente ATA relativa agli a.s. 2022/2023, con conseguenzialedomanda di accertamento del suo diritto al reinserimento in detto elenco.Tale domanda erroneamente non è stata esaminata in sede diimpugnazione in quanto considerata correlata alla domanda direintegrazione nel posto di lavoro.Il provvedimento intervenuto all’esito del procedimento disciplinare (ecioè in data 21 giugno 2023) è autonomo rispetto a quello dell’8 maggio2023 ed ancor più rispetto alla cancellazione dalle graduatorie (chepotrebbe avere suoi profili di illegittimità a prescindere dalla legittimità dellicenziamento).Il lavoratore, pur non potendo, in ipotesi, ottenere la reintegra (pereffetto del licenziamento successivo non impugnato), aveva interesseall’accertamento reclamato, anche eventualmente a fini risarcitori.Sulla distinzione tra provvedimento di risoluzione in conseguenza dellacancellazione dalla graduatoria e provvedimento di licenziamento sirimanda, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., a Cass. n. 30535/2024 cheRGN 26602/2025Pag.6Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/2026ha, in particolare, escluso la natura disciplinare del primo, tale da noncomportare la consumazione dell’esercizio del potere disciplinare.Operano, altresì, nella fattispecie, mutatis mutandis e pur a frontedella diversità esistente fra i due atti, i medesimi principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte sull’interesse autonomo ad impugnare unprimo licenziamento quando ne sia subentrato un secondo.Anche di recente (v. Cass. n. 2274/2024) è stato ribadito il principioconsolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore dilavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per unadeterminata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondolicenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restandoquest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicchéentrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungerelo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondolicenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciutoinvalido o inefficace il precedente (Cass. n. 1244/2011; Cass. n.106/2013).La suddetta autonomia si riverbera, evidentemente, sulla sussistenzadell’interesse ad impugnare il primo licenziamento anche quando, rispettoal secondo, la parte abbia fatto scelte diverse.8. Da tanto consegue che vanno accolti i primi due motivi di ricorso,assorbiti gli altri.9. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la qualedeciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, indiversa composizione alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.RGN 26602/2025Pag.7Numero registro generale 26602/2025Numero sezionale 2533/2026Numero di raccolta generale 22453/2026Data pubblicazione 30/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 maggio 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 26602/2025Pag.8