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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26928/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1677-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già FORTORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.1677/2017 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/09/2016 R.G.N. 2/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con sentenza n. 159 del 2016, la Corte di appello di Campobasso, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto le ragioni di opposizione ad avviso di addebito proposte dalla Fortore s.p.a. (impresa con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] di Magliano) nei confronti dell'INPS per contributi omessi nei periodi gennaio 2003, gennaio - novembre 2007 e ciò nonostante il regime di sospensione previsto a favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dal sisma del Molise nel 2002; la Corte distrettuale ha rilevato che i crediti nonerano prescritti alla luce dei pagamenti effettuati in forma rateizzata dalla società e che integrava una forma di riconoscimento del diritto; inoltre, ad avviso della Corte, la società non poteva vantare in compensazione crediti contributivi fondati sul diritto a fruire i benefici post sisma relativi a rapporti di lavoro avviati successivamente a tale sisma avvenuto nell'anno 2002;avverso tale sentenza, la società propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi; l'Inps resiste con controricorso; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1 c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 comma 12 d.l.n. 78/2010, posto che non era stata accertata la decadenza dall’azione esecutiva; il motivo è infondato, dovendosi confermare il principio espresso, tra l’altro, da Cass. n. 5963 del 2018 e numerose altre successive, secondo cui in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall'ente creditore -si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alladata suddetta;con il secondo motivo di ricorso, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccezione di prescrizione oggetto di discussione tra le parti e violazione ed errata applicazione dell'art. 2944 c.c. in ragione del fatto che la motivazione era stataadottata sull'erroneo presupposto che il pagamento dei crediti contributivi rateizzati potesse valere anche ad interrompere il decorso della prescrizione di interessi e sanzioni di cui neanche si conosceva l'esistenza, con imputazione specifica ai contributi sospesi ed in difetto di richiesta proveniente dallo stesso Ente, come da circolare Inps n. 55 del 2000; il motivo è infondato; la Corte territoriale nel ritenere il pagamento rateizzato, a decorrere dal marzo 2006, dei contributi in questione come condotta idonea ad integrare il riconoscimento del debito per interessi e sanzioni, non si è discostata dalla giurisprudenza della Corte Suprema, e si è adeguata all'orientamento ripetutamente affermato e anche recentemente ribadito (Cass. Sez. 3, n. 4324 del 2010; n. 24555 del 2010; n. 10327 del 2017), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e realizzarsiin un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, (ad es.

D.L. n. 78 del 1998, ex art. 1, comma 2- ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, - benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso) unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma che consente la rateizzazione quale modalità di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate; inoltre, quanto all'affermato vizio motivazionale, deve osservarsi che il motivo non indica quale sia il fatto storico la cui valutazione sarebbe stata omessa nonostante avesse formato oggetto di discussione tra le parti, per cui tale aspetto del motivo è inammissibile, alla luce della massima consolidata (Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014; 27415 del 2018), secondo cui l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; è, poi, appena il caso di aggiungere, per completezza, che l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando -come nella specie - è sorretto da una motivazione non censurata adeguatamente; con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, (in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3) non potendosi ricavare, dal testo normativo, alcuna esclusione dal beneficio della sospensione in caso di assunzioni di lavoratori avvenute dopo l'accadimento del sisma del 2002, sebbene fosse in corso il termine di sospensione; il motivo è infondato; l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2002, n. 3253 recita: "1.

Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa." (omissis).; il tenore testuale della disposizione risulta incentrato, oltre che sulla limitazione geografica relativa ai soggetti aventi sede legale od operativa in uno dei Comuni indicati, sull'effetto della sospensione dei versamenti dei crediti contributivi nonché sull'analoga sospensione degli adempimenti connessi a tali versamenti; poichépuò essere sospeso solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, è evidente la stretta relazione logica e giuridica che esiste tra il riferimento a queste scansioni necessarie alla realizzazione dell'obbligo contributivo ed il necessario loro collegamento con la sussistenza del rapporto di lavoroda cui l'obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell'obbligo stesso; questa Corte di cassazione (vd.

Cass. n. 13160 del 2011), ha pure avuto modo di confermare l'interpretazione che riferisce ai datori di lavoro in atto privati (e non pubblici) e quindi non certo a chiunque esercitasse una impresa dopo il verificarsi del sisma, la platea dei destinatari del beneficio della sospensione degli obblighi sopra indicati; dunque, laddove Cass. n. 13160 del 2011 ha affermato che la ratio della disposizione è "individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali" e che la Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 325 del 2008) ha rilevato che corrisponde ad un principiodi non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati in quanto, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall'evento sismico, è evidente che il riferimento è esclusivamente rivolto a chi in effetti si trovi nella difficoltà attuale di fronteggiare il danno economico derivante dal sisma e dalla concomitante incombenza dell'obbligo di pagamento dei contributi; è evidente la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell'adempimento di obblighi già esistenti al momento del sisma, e quella di eccettuazione dall'obbligo contributivo per imprese che, pur non trovandosi a dover affrontare le ovvie difficoltà derivanti dal verificarsi del sisma e dal dover adempiere agli obblighi contributivi per i propri dipendenti, decidono di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità della medesima scelta; nel silenzio della legge, non è dato all'interprete ricorrere ad interpretazioni estensive trattandosi di disposizioni certamente eccezionali, addirittura espresse da ordinanze di protezione civile fondate sulla ricorrenza dei presupposti previsti all'epoca dalla L. n. 225 del 1992, oggi abrogata per effetto del D.lgs.n. 1 del 2018, art. 48, comma 1, lett. a, per l'adozione di ordinanze di necessità soggette, peraltro, a necessaria copertura finanziaria; in definitiva, ricorso è infondato e va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente a corrispondere le spese di lite in favore di parte controricorrente e le liquida in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1677-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già FORTORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.1677/2017 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/09/2016 R.G.N. 2/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 159 del 2016, la Corte di appello di Campobasso, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto le ragioni di opposizione ad avviso di addebito proposte dalla Fortore s.p.a. (impresa con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] di Magliano) nei confronti dell'INPS per contributi omessi nei periodi gennaio 2003, gennaio - novembre 2007 e ciò nonostante il regime di sospensione previsto a favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dal sisma del Molise nel 2002; la Corte distrettuale ha rilevato che i crediti nonerano prescritti alla luce dei pagamenti effettuati in forma rateizzata dalla società e che integrava una forma di riconoscimento del diritto; inoltre, ad avviso della Corte, la società non poteva vantare in compensazione crediti contributivi fondati sul diritto a fruire i benefici post sisma relativi a rapporti di lavoro avviati successivamente a tale sisma avvenuto nell'anno 2002;avverso tale sentenza, la società propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi; l'Inps resiste con controricorso; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1 c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 comma 12 d.l.n. 78/2010, posto che non era stata accertata la decadenza dall’azione esecutiva; il motivo è infondato, dovendosi confermare il principio espresso, tra l’altro, da Cass. n. 5963 del 2018 e numerose altre successive, secondo cui in tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall'ente creditore -si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alladata suddetta;con il secondo motivo di ricorso, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccezione di prescrizione oggetto di discussione tra le parti e violazione ed errata applicazione dell'art. 2944 c.c. in ragione del fatto che la motivazione era stataadottata sull'erroneo presupposto che il pagamento dei crediti contributivi rateizzati potesse valere anche ad interrompere il decorso della prescrizione di interessi e sanzioni di cui neanche si conosceva l'esistenza, con imputazione specifica ai contributi sospesi ed in difetto di richiesta proveniente dallo stesso Ente, come da circolare Inps n. 55 del 2000; il motivo è infondato; la Corte territoriale nel ritenere il pagamento rateizzato, a decorrere dal marzo 2006, dei contributi in questione come condotta idonea ad integrare il riconoscimento del debito per interessi e sanzioni, non si è discostata dalla giurisprudenza della Corte Suprema, e si è adeguata all'orientamento ripetutamente affermato e anche recentemente ribadito (Cass. Sez. 3, n. 4324 del 2010; n. 24555 del 2010; n. 10327 del 2017), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e realizzarsiin un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, (ad es. D.L. n. 78 del 1998, ex art. 1, comma 2- ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, - benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso) unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma che consente la rateizzazione quale modalità di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate; inoltre, quanto all'affermato vizio motivazionale, deve osservarsi che il motivo non indica quale sia il fatto storico la cui valutazione sarebbe stata omessa nonostante avesse formato oggetto di discussione tra le parti, per cui tale aspetto del motivo è inammissibile, alla luce della massima consolidata (Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014; 27415 del 2018), secondo cui l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; è, poi, appena il caso di aggiungere, per completezza, che l'indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando -come nella specie - è sorretto da una motivazione non censurata adeguatamente; con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, (in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3) non potendosi ricavare, dal testo normativo, alcuna esclusione dal beneficio della sospensione in caso di assunzioni di lavoratori avvenute dopo l'accadimento del sisma del 2002, sebbene fosse in corso il termine di sospensione; il motivo è infondato; l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2002, n. 3253 recita: "1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa." (omissis).; il tenore testuale della disposizione risulta incentrato, oltre che sulla limitazione geografica relativa ai soggetti aventi sede legale od operativa in uno dei Comuni indicati, sull'effetto della sospensione dei versamenti dei crediti contributivi nonché sull'analoga sospensione degli adempimenti connessi a tali versamenti; poichépuò essere sospeso solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, è evidente la stretta relazione logica e giuridica che esiste tra il riferimento a queste scansioni necessarie alla realizzazione dell'obbligo contributivo ed il necessario loro collegamento con la sussistenza del rapporto di lavoroda cui l'obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell'obbligo stesso; questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 13160 del 2011), ha pure avuto modo di confermare l'interpretazione che riferisce ai datori di lavoro in atto privati (e non pubblici) e quindi non certo a chiunque esercitasse una impresa dopo il verificarsi del sisma, la platea dei destinatari del beneficio della sospensione degli obblighi sopra indicati; dunque, laddove Cass. n. 13160 del 2011 ha affermato che la ratio della disposizione è "individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali" e che la Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 325 del 2008) ha rilevato che corrisponde ad un principiodi non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati in quanto, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall'evento sismico, è evidente che il riferimento è esclusivamente rivolto a chi in effetti si trovi nella difficoltà attuale di fronteggiare il danno economico derivante dal sisma e dalla concomitante incombenza dell'obbligo di pagamento dei contributi; è evidente la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell'adempimento di obblighi già esistenti al momento del sisma, e quella di eccettuazione dall'obbligo contributivo per imprese che, pur non trovandosi a dover affrontare le ovvie difficoltà derivanti dal verificarsi del sisma e dal dover adempiere agli obblighi contributivi per i propri dipendenti, decidono di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità della medesima scelta; nel silenzio della legge, non è dato all'interprete ricorrere ad interpretazioni estensive trattandosi di disposizioni certamente eccezionali, addirittura espresse da ordinanze di protezione civile fondate sulla ricorrenza dei presupposti previsti all'epoca dalla L. n. 225 del 1992, oggi abrogata per effetto del D.lgs.n. 1 del 2018, art. 48, comma 1, lett. a, per l'adozione di ordinanze di necessità soggette, peraltro, a necessaria copertura finanziaria; in definitiva, ricorso è infondato e va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l a ricorrente a corrispondere le spese di lite in favore di parte controricorrente e le liquida in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore impo
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