CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 1968
Cassazione n. 22029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1968 avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità, in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione di un sodalizio mafioso, rideterminando il relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 416 bis.1, cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all'affermata sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso; la sentenza impugnata aveva fatto leva su un'isolata espressione, ritenuta di valenza evocativa, senza considerare l'assenza di concrete minacce espressive del metodo contestato, ignorando altresì il dato ambientale attesa l'azione di un unico soggetto e le relazioni personali tra vittima e imputato, conosciuto dalla prima. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, con riguardo al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, pur in presenza della prova documentale dell'avvenuto ristoro in favore della vittima del reato; era viziata, inoltre, la motivazione nella parte in cui aveva escluso la valutazione di congruità dell'offerta. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella misura massima consentita, evidenziando esclusivamente la gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico nella formulazione della censura, poiché la sentenza impugnata non ha fatto leva unicamente sull'espressione indicata dal ricorrente (che faceva riferimento agli "amici", cui doveva essere giustificato il ritardo nel pagamento da parte della vittima) ma, al contrario, ha delineato un dettagliato quadro (pagg. 4-5) di minacce, intimidazioni e avvertimenti allusivi, tutti incentrati sull'esistenza di una temibile organizzazione criminale (il clan Pezzella), peraltro nota alla vittima; allo stesso tempo, ha valutato la natura dei rapporti personali tra imputato e vittima ritenendoli ininfluenti e recessivi rispetto al metodo adottato per ingiungere il pagamento delle somme indebitamente richieste. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso generico, oltre che manifestamente infondato; la Corte territoriale ha considerato sia l'irritualità della forma osservata per realizzare l'offerta reale della somma in favore della vittima (pag. 5), sia ancor più l'inadeguatezza della somma rispetto al pregiudizio complessivo subìto dalla vittima, con motivazione non manifestamente illogica e supportata dal riferimento a specifici elementi di fatto emersi nel giudizio (pag.6). 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivatamente illustrato le ragioni che impedivano di riconoscere la diminuzione della pena, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti, nella misura massima, apprezzando la gravità della condotta per le specifiche modalità di realizzazione del reato e per la propensione a delinquere manifestata dall'imputato che aveva avvicinato, per le medesime finalità estorsive e con identiche tecniche, altra vittima nello stesso torno di tempo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav