CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere la revoca della declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza emessa, nei suoi confronti, dal medesimo Tribunale in data 25 marzo 2024 (dichiarata irrevocabile il giorno 12 aprile 2024) con la conseguente sospensione del relativo ordine di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere rilevato che il giudizio conclusosi con la sentenza sopra indicata si era svolto in assenza dell'imputato, ha osservato che l'imputato aveva proposto appello in data 16 aprile 2024 e che la Corte di appello di Roma aveva respinto (nel merito) il gravame con sentenza del 19 settembre 2024, di talché doveva escludersi la dedotta inesistenza del titolo esecutivo o la irregolarità del suo processo di formazione. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale da parte del giudice dell'esecuzione per avere omesso di considerare che la sentenza del Tribunale di Velletri non poteva essere considerata divenuta irrevocabile il giorno 12 aprile 2024 dato che, nel caso di specie, il termine per proporre appello era prorogato di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, del codice di rito trattandosi di giudizio svoltosi in assenza dell'imputato e che, come contraddittoriamente indicato nello stesso provvedimento impugnato, era stato proposto tempestivo gravame il giorno 16 aprile 2024. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 settembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione (la cui udienza non è stata ancora fissata) e che, quindi, la sentenza del Tribunale di Velletri non è divenuta irrevocabile con la conseguente illegittimità del relativo ordine di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato in assenza e, pertanto, il termine per proporre appello era prorogato di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che il gravame proposto il giorno 16 aprile 2024 deve intendersi tempestivo. Per tale ragione, quindi, la sentenza del Tribunale di Velletri non poteva essere dichiarata irrevocabile alla data del 12 aprile 2024 non essendo ancora spirato, a quel momento, il termine per proporre appello; al riguardo si osserva che il giudice dell'esecuzione, in modo effettivamente contraddittorio, ha dato atto della tempestività della proposizione del gravame da parte dell'imputato senza, però, trarre da tale circostanza le dovute conseguenze in ordine alla illegittimità dell'ordine di esecuzione del quale è stata chiesta la revoca visto che, si ripete, la decisione di primo grado non era divenuta irrevocabile alla data sopra indicata. A quanto sopra deve aggiungersi che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma, di talché la sentenza del Tribunale di Velletri, allo stato, non è ancora passata in giudicato a prescindere della fondatezza - o meno - dell'impugnazione; Ra!L Druto j.-G-1úa cid») 'Cr:L 2').9 4A al foo C.94iKkr-f OlLeil «P 3. Per le ragioni sopra indicate l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri. Cos