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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25302/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14526 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonchédall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso Trieste,n. 90; –ricorrente – Oggetto:IVA agevola- zioni- definizione age- volatalite ex d.l. contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, n.1101/19/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 15/03/2017; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dian. 1101/19/2017, depositata in data 15/03/2017, veniva parzial- menteaccolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan. 5198/8/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Milanoche aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avvisodi liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria le re- vocaval’applicazione dell’aliquota agevolata d el 4% in luogo del 10% (c.d.agevolazione prima casa).

L’Agenzia riqualificava in “immobile di lusso”il cespite oggetto del contratto di compravendita da lei stipu- lato,da destinare ad abitazione e sito in Muggiò. 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo sul presup- postoche l’immobile non potesse considerarsi di lusso, mentre il giu- diced’appello confermava tale qualificazione ma, pur accertando che ild.lgs. n.33/2014 non aveva natura retroattiva, riteneva che la mo- dificadei criteri di classificazione immobiliare fosse idonea a far cadere lesanzioni, in applicazione del principio del favor rei . 3.Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato adun unico motivo, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Anterior- menteall’adunanza camerale parte ricorrente ha presentato nota di depositochiedendo l’estinzione del processo per cessazione della ma- teriadel contendere.

Consideratoche:

4. In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata in data 2.2.2023anteriormente all’adunanza camerale e non notificata, con la qualela contribuente ha dichiarato che la società ha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e ha documentatoil versamento degli importi dovuti secondo quanto indi- catodall’Agenzia in sede amministrativa. 5.La controricorrente non ha preso posizione sul fatto sopravv enuto e pertanto,in assenza di notifica alla controparte della memoria di parte, nondev’essere adottato il provvedimento estintivo ma, nondimeno, il ricorsoè inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse alla de- cisione. 6.Le spese di lite sono infine compensate perché la documentazione versataagli atti dal contribuente attesta il sostenimento di oneri ai fini delladefinizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede.

P.Q.M.

LaCorte: dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14526 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonchédall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso Trieste,n. 90; –ricorrente – Oggetto:IVA agevola- zioni- definizione age- volatalite ex d.l. contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, n.1101/19/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 15/03/2017; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dian. 1101/19/2017, depositata in data 15/03/2017, veniva parzial- menteaccolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan. 5198/8/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Milanoche aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avvisodi liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria le re- vocaval’applicazione dell’aliquota agevolata d el 4% in luogo del 10% (c.d.agevolazione prima casa). L’Agenzia riqualificava in “immobile di lusso”il cespite oggetto del contratto di compravendita da lei stipu- lato,da destinare ad abitazione e sito in Muggiò. 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo sul presup- postoche l’immobile non potesse considerarsi di lusso, mentre il giu- diced’appello confermava tale qualificazione ma, pur accertando che ild.lgs. n.33/2014 non aveva natura retroattiva, riteneva che la mo- dificadei criteri di classificazione immobiliare fosse idonea a far cadere lesanzioni, in applicazione del principio del favor rei . 3.Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato adun unico motivo, cui resiste l’Agenzia con controricorso. Anterior- menteall’adunanza camerale parte ricorrente ha presentato nota di depositochiedendo l’estinzione del processo per cessazione della ma- teriadel contendere. Consideratoche: 4. In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata in data 2.2.2023anteriormente all’adunanza camerale e non notificata, con la qualela contribuente ha dichiarato che la società ha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e ha documentatoil versamento degli importi dovuti secondo quanto indi- catodall’Agenzia in sede amministrativa. 5.La controricorrente non ha preso posizione sul fatto sopravv enuto e pertanto,in assenza di notifica alla controparte della memoria di parte, nondev’essere adottato il provvedimento estintivo ma, nondimeno, il ricorsoè inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse alla de- cisione. 6.Le spese di lite sono infine compensate perché la documentazione versataagli atti dal contribuente attesta il sostenimento di oneri ai fini delladefinizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede. P.Q.M. LaCorte: dic
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