CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 1991
Cassazione n. 00185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1991 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive della difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di annullamento con rinvio disposto con pronunzia della Prima Sezione di questa Corte, ha rideterminato la pena, in mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'unica condanna residuata per il reato di cui all'art. 4 della legge 110/1975 (capo a dell'imputazione). 2. Con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso l'imputato, con il quale si duole, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., del vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata contemplata dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 4 legge 110/1975, che prevede la possibilità di irrogare la sola pena dell'ammenda. Sostiene il ricorrente, che la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello, in sede di rinvio, si pone in contrasto non solo con la sentenza di primo grado, che già aveva riconosciuto l'ipotesi attenuata, ma anche con la sentenza della Corte d'appello del 12 ottobre 2018, poi confermata dalla Corte di Cassazione in riferimento all'affermazione della responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110/1975. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note conclusive chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nella sentenza di primo grado il Giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto che "Il fatto può essere qualificato nell'ipotesi attenuata di cui al terzo comma seconda parte dell'art. 4 legge 110/1975, circostanza concedibile anche nei casi di strumenti da punta e da taglio" (pag. 3 della sentenza). Tale statuizione non risulta impugnata dalla pubblica accusa, sicché deve ritenersi non legittima l'irrogazione della pena detentiva prevista per l'ipotesi più grave, di cui alla prima parte del terzo comma dell'art. 4 legge 110/1975. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva di mesi 3 di arresto, che va eliminata ai sensi dell'art. 620, lettera l), cod. proc. pen. PQM qualificato il reato come art. 4, comma 3, parte seconda, I. n. 110 del 1975, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva di mesi 3 di arresto, che elimina. Così deciso in R2 1i il 13 settembre 2022 Il consiglieyle es,ten ore