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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 30534/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17324-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D , nello studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 31 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4673/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.9.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Como per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una abitazione con annesso terreno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio della porzione di terreno da essi occupata, sulla base del giudicato derivante dalla sentenza n. 522/2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale erano stati regolati i confini tra le rispettive proprietà delle parti, nonché al pagamento di una indennità di occupazione della predetta area.

Con sentenza n. 1097/2018, il Tribunale ordinava l’apposizione dei termini.

Con la sentenza impugnata, n. 4673/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava la domanda di usucapione proposta dagli originari attori, confermando nel resto la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale ambo leparti costituite ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17324-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D , nello studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 31 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4673/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.9.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Como per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una abitazione con annesso terreno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio della porzione di terreno da essi occupata, sulla base del giudicato derivante dalla sentenza n. 522/2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale erano stati regolati i confini tra le rispettive proprietà delle parti, nonché al pagamento di una indennità di occupazione della predetta area. Con sentenza n. 1097/2018, il Tribunale ordinava l’apposizione dei termini. Con la sentenza impugnata, n. 4673/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava la domanda di usucapione proposta dagli originari attori, confermando nel resto la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo leparti costituite ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,