CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alNumero registro generale 15769/2024Numero sezionale 3859/2026Numero di raccolta generale 19473/2026Data pubblicazione 12/06/2026controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma, alla via Brunetti n. 50;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 577/11/2024, depositata in cancelleria in data 25/1/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;La vertenza ha origine dalla notifica alla [OSCURATO:PERSONA], esercente“Postproduzione cinematografica, video e programmi TV”, dell’avvisodi accertamento n. TK7030101115, con il quale si recuperavano atassazione per il 2017 le seguenti maggiori imposte:- IRES € 127.726,00- IRAP € 37.663,00- IVA € 106.562,00e si irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad €275.888,16.La ripresa si fondava sulla condivisione degli esiti di una verificacondotta dalla Guardia di Finanza per gli anni 2014-2017, che davaluogo alla notifica di altri avvisi per ciascuna di dette annualità, in tuttii casi con ricostruzione induttiva del reddito ex artt. 39 e 41 DPR600/73, in assenza di dichiarazioni fiscali tempestivamente presentate.A pag.5 dell’avviso, in particolare, si chiariva che per una serie difatture emesse da tre società (A.C. International S.a.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), “la societànon ha assolto in alcun modo l’onere probatorio circa la dimostrazionedell’esistenza, mediante idonea documentazione giustificativa, deipresupposti (certezza nell’esistenza, inerenza, oggettivadeterminabilità, competenza, ecc.) richiesti dalla normativa per lar.g. n. 15769/2024 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15769/2024Numero sezionale 3859/2026Numero di raccolta generale 19473/2026Data pubblicazione 12/06/2026legittima deduzione dei componenti negativi di reddito ai finidell’I.RE.S. (art. 109 del D.P.R. n. 917/1986) e dell’I.R.A.P. (art. 5 delD.Lgs. 446/1997), nonché per la legittima detrazione dell’I.V.A.relativa agli stessi (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972)”.La società (d’ora in poi, anche “la contribuente”) impugnava l’avviso,lamentandone il difetto di motivazione e l’infondatezza sostanziale.Si costituiva l’Ufficio, replicando alle censure e chiedendone il rigetto,sul rilievo dirimente che la ricostruzione induttiva dell’imponibile si erabasata su elementi presuntivi in assenza di tempestive dichiarazionifiscali, pur prendendo a riferimento i dati indicati nelle dichiarazionipresentate tardivamente, solo dopo l’inizio della verifica, e chel’estrema vaghezza e genericità delle descrizioni presenti nelle fatturenon consentiva di identificare con certezza natura e inerenza delleprestazioni.Di qui, l’impossibilità di ammettere la deduzione ai fini della II.DD. exart. 109 co.5 TUIR, così come la detrazione della corrispondente Iva.L’adìta C.T.P. di Roma, con pronuncia n. 14436/12/2022, respinse ilricorso.La CGT-2 del Lazio, su appello della contribuente, nel contraddittoriocon l’Ufficio, riformò totalmente la sentenza di primo grado, annullandol’avviso di accertamento.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la definizione del procedimentonelle forme ordinarie.Ragioni della decisioner.g. n. 15769/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15769/2024Numero sezionale 3859/2026Numero di raccolta generale 19473/2026Data pubblicazione 12/06/20261.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perperplessità e illogicità della motivazione, in violazione degli artt. 36 n.4 Dlgs. 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Amministrazione censura la sentenza impugnata deducendone lanullità insanabile, in ragione della mancanza di motivazione.La CGT-2 ha ritenuto di trovarsi in presenza di false fatturazioni,mentre il recupero impugnato concerne la ricostruzione induttiva delreddito societario in assenza di tempestiva dichiarazione fiscale, condisconoscimento di componenti negativi per la cui esistenza e inerenzasi è ritenuta mancare la prova richiesta dalla legge.L’Amministrazione, con l’avviso di accertamento, non aveva assunto abase della ripresa induttiva e del disconoscimento dei costi sostenutidalla contribuente, la falsità delle fatture passive, bensì la mancanza diinerenza e di certezza dei costi asseritamente sostenuti dallacontribuente.La sentenza d’appello, dunque, sarebbe fondata su un equivoco,avendo essa fatto riferimento alla falsità delle fatture piuttosto cheall’inerenza dei costi, che costituiva anche il tema del giudizio di appellointrodotto dalla contribuente.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 109 co.5 TUIR, 19 e 21 DPR 633/72, 2697 c.c.,ex art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice diappello abbia male inteso il thema decidendum, che non sarebbe statoquello della falsità delle fatture, bensì quello della inerenza e dellacertezza dei costi asseritamente sostenuti, e che su talefraintendimento abbia giudicato sufficienti le fatture esibite in giudizio.Tale fraintendimento avrebbe, sostiene l’Agenzia, provocato unaviolazione dei princìpi che presiedono al riparto dell’onere della prova,dato che la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente nonconsentiva di identificare natura e inerenza dei costi.r.g. n. 15769/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15769/2024Numero sezionale 3859/2026Numero di raccolta generale 19473/2026Data pubblicazione 12/06/20262.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.Il thema decidendum del giudizio era, effettivamente, non quello dellafalsità oggettiva o soggettiva delle fatture, ma quello della inerenzadelle prestazioni ricevute, e quindi dei costi sostenuti, rispettoall’attività economica svolta dalla società.Recentemente, in fatti, questa Suprema Corte ha ribadito, con unapronuncia che statuisce un principio valido anche in tema di impostedirette, che “in tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loroinerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferirei costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendoquelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo unavalutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova,in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico delcontribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibilematurato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fattigiustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale attodi impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricaviin sé” (Cass., sez. 5 -, Ordinanza n. 3747 del 13/02/2025, Rv. 673830- 01).Ne consegue, dunque, che non basta la regolarità formale delle fatturepassive per dimostrare l’inerenza, in quanto la contribuente devefornire precisi elementi probatori atti a dimostrare la certezza dei costisostenuti, la loro precisa entità, la natura delle prestazioni ricevute ela loro funzionalità all’attività economica esercitata.3. Il ricorso è, pertanto, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio, anche per il regolamento delle spese di questogiudizio, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione. P.Q.Mr.g. n. 15769/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15769/2024Numero sezionale 3859/2026Numero di raccolta generale 19473/2026Data pubblicazione 12/06/2026Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 15769/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]