CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 35913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 11268/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 2 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla via Golametto 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Urbino di cui al procedimento nr.1054/2017 r.g, depositato in data 7/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Urbino, con decreto del 7/3/2018, ha respinto l’opposizione ex art 98l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]), per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del credito di € 38.910,23, vantato, quale ex affittuaria dell’azienda della società poi fallita, a titolo di rimborso dei pagamenti effettuati per suo conto. 1 1 I giudici marchigiani, conformemente a quanto deciso dal G.D., hanno accolto l’eccezione sollevata dal curat ore, di compensazione del credito dell’opponente co l maggior credito vantato dal Fallimento verso [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . per il mancato pagamento dell’indennità di occupazione , dovuta dalla società , ai sensi dell’art. 1591 c.c(per il periodo 10 maggio/31 agosto 2017) a seguito dell a risoluzione del contrattodi affitto d’azienda. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di quattro motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente rilevato che il sopravvenuto fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato con sentenza del Tribunale di Urbino del 13/5/2020)non ha alcuna ripercussione sul presente giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio e nel quale , pertanto, non trovano applicazione le c omuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. tra le tante Cass. n. 27143/ 2017; Cass. n. 7477 /2017 e 15928/2021). 1.1 Il primo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e, in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 28, 447 bis c.p.c.. Sotto il primo profilo la ricorrente assume che il tribunale avrebbe omesso di pronunciare sull e ecc e zioni, da essa tempestivamente sollevate, di incompetenza funzionale a decidere della domanda riconvenzionale svolta dal curatore ai sensi dell’art.1591 c.c., atteso il suo assoggettamento al rito del lavoro ex art 447 bis c.p.c., e di improponibilità della stessa per illegittimo frazionamento della pretesa, avendo il Fallimento già ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione. Sotto il secondo profilo [OSCURATO:SOCIETA] deduce che, nel caso in cui le eccezioni dovessero intendersi implicitamente rigettate, la decisione sarebbe comunque errata, per le medesime ragioni. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Il Tribunale pronunciando nel merito , ha implicitamente rigettato le eccezioni pregiudiziali di rito svolte dalla ricorrente , peraltro riferite a una domanda riconvenzionale che il curatore non avrebbe potuto proporre e che non ha proposto, essendosi limitato a richiedere, in via incidentale, l’accertamento del credito della fallita al solo fine di far valere l’eccezione di compensazione volta a paralizzare l’avversa pretesa. 2.2 Quanto alla censura svolta in via subordinata, è sufficiente ricordare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali. 2.3 Pertanto, ove la curatela fallimentare, vantando un credito verso il creditore che si è insinuato al passivo, anziché agire per la sua riscossione nella competente sede giudiziaria, con il rischio di sostenere ulteriori spese e di non ottenere risorse, anche nel caso di accoglimento della domanda, per l’insolvenza del debitore (situazione verificatasi nel caso in esame), preferisca sollevare l'eccezione di compensazione in sede di verifica onde ottenere il risultato della diminuzione dello stato passivo, l’intera controversia è attratta dalla competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare secondo il combinato disposto degli artt.24, 52 e 93 e segg. l.fall. 2.4 Non sussiste neanche l’eccepito, illegittimo frazionamento della pretesa, poiché il credito fatto valere in compensazione dal curatore (indennità ex art 1591 cc) ha natura risarcitoria, mentre quello azionato col decreto ingiuntivo deriva dal mancato pagamento dei canoni contrattualmente previsti 3 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall.,per avere il Tribunale erroneamente consentito al Fallimento di proporre in sede di opposizione un ’ eccezione di compensazione giudiziale, diversa rispetto a quella, di compensazione legale, sollevata nella precedente fase di verifica. 3.1 La censura si infrange contro il consolidato principio secondo il quale "nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art.345 c.p.c., in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. 19003/2017, 25728/2016 e poi, tra le molte, Cass. 21490/2020) e va pertanto respinta. 4 Il terzo motivo denuncia violazione degli ar t t.1591 c . c . e 112 c.p.c.. L a ricorrente contesta la sussistenza del controcredito opposto d a lla curatela in compensazione, osservando che l’indennità ex art 1591 c.c. non poteva corrisponde re al canone d’affitto, posto che l’ immobil e nel quale l’azienda era esercitata, condotto in leasing da Mepsystem, non era più nella giuridica disponibilità del Fallimento già dal settembre 2016,per effetto della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatrice. Assume, in conseguenza, che solo la concedente era legittimata a ri chiedere l’indennità per l’utilizzazione dell’immobile; deduce infine che il credito opposto in compensazione, se non inesistente, era comunque illiquido ed avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento in un separato giudizio. 4.1 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1242, 1243, 1249 e 1193c.c. e 112 c . p . c . per aver il t ribunale riconosciuto la compensazione del credito di [OSCURATO:SOCIETA], non contestato, con un controcredito che non possedeva i requisiti della liquidità e della esigibilità in quanto non accertato giudizialmente. 5 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, non meritano accoglimento. 5.1 I presupposti e le condizioni di applicabilità della compensazione sono stati oggetto di autorevole esame da parte di questa di questa Corte con la sentenza delle S.U. nr.23225/2016 (seguita da Cass. nn. 31359/2018, 10528/2019, 31359/2019 ,23167/2022 e 18750/2023) che riguarda proprio un caso di compensazione eccepita dal curatore. 5.2 Il principio di diritto enunciato è il seguente : “A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale “ 5.3 Nella motivazione della sentenza si precisa, con il richiamo al precedente costituito da Cass. nr . 6237 del 1991, che la contestazione sull’esistenza del credito, ove ritenuta prima facie pretestuosa ed infondata dal giudice di merito,con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità ove correttamente motivato, non rende inoperante la compensazione. 5.4 Il decreto impugnat o ha fatto buon governo d e i predetti principi, in quanto ha accertato che i fatti costitutivi del controcredito indennitario ex art 1591 c.c. opposto dalla curatela in compensazione erano incontroversi sia nell’an che nel quantum , giacché [OSCURATO:SOCIETA] non aveva contestato di essere rimasta nel godimento dell’azienda anche dopo la risoluzione del contratto di affitto,sino al 31 agosto del 2017. 5.5 E’ il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’ art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo" e che "in queste ipotesi, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno" ( cfr. Cass. n. 15301/ 2000, 14710/2006,24910/2015 e , da ultimo, 4904/2023). 5.6 Il tribunale ha poi ritenuto pretestuose, o comunque prima facie infondate, l e contestazioni mosse da l l ’allora opponente (qui riproposte nel terzo motivo ) fondate sul rilievo dell’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria dell’immobile facente parte del complesso aziendale concessole in affitto , osservando (con accertamento in questa sede non censurato) che il contratto di affitto escludeva il subentro nel leasing dell’affittuaria e che la stessa aveva comunque avuto la gestione ed il godimento dell’azienda nel suo complesso (comprensivo dell’immobile oggetto di leasing)sino alla restituzione , avvenuta il 31/8/2017. 6 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessiv i € 4.200 di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo , pari a q