CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizioabbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 4 dicembre 2024,che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione al reato di truffaaggravata di cui al capo A ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di resistenza apubblico ufficiale di cui al capo B.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e condistinti atti.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado anche con riguardo altrattamento sanzionatorio, senza, tuttavia, risolvere la questione scaturita dal contrasto tramotivazione e dispositivo della sentenza del Tribunale a proposito del riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, citate in motivazione ma non nel dispositivo, con unadeterminazione della sanzione tenendo conto degli aumenti per le altre circostanzeaggravanti diverse dalla recidiva.La Corte ha definito non decisivo il contrasto, mantenendo fermo il calcolo dellasanzione operato dal primo giudice.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per avere la Corte ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa dellavittima, fondandola su una valutazione astratta ancorata alla sola età della persona offesa,soggetto di 72 anni, senza alcun accertamento sulla reale vulnerabilità.3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla qualificazionegiuridica del fatto di cui al capo A come truffa consumata anziché tentata, non essendo statoaccertato, atteso l’immediato intervento dei carabinieri, se l’imputato aveva avuto una realee stabile disponibilità del bene acquisito attraverso la truffa.3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per carenza di motivazione inordine alla commisurazione della pena, determinata sulla base di formule stereotipate.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deducono censure sovrapponibili a quelleproposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati nei limiti qui di seguito evidenziati.1. E’ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso proposto dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA], inerente alla qualificazione giuridica del reato di truffa di cui al capo A.Tale motivo ha priorità logica e la censura, se fondata, sarebbe potenzialmenteestensibile alla posizione dell’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, conformemente a quanto aveva sottolineato il Tribunale, haprecisato che la condotta illecita commessa dagli imputati, in concorso tra loro, era stataportata a consumazione, in quanto essi si erano impadroniti almeno di una parte dellasomma di danaro di 5000 euro sottratta alla vittima con l’inganno e ritrovata indosso alricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si era allontanato dal luogo della truffa venendo rincorso e poifermato dai carabinieri, pertanto avendo acquisito il pieno possesso del denaro dellapersona offesa.2. E’ fondato il secondo motivo.2.1. La stessa Corte di appello ha affermato che nella sentenza del Tribunale vi era uncontrasto tra dispositivo e motivazione in relazione al calcolo delle circostanze attenuantigeneriche nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.In effetti, sotto questo primo profilo, al di là della mancata menzione nel dispositivo,emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado, a fg. 2, la testuale affermazione: “laconfessione giova agli imputati la concessione delle circostanze attenuanti generiche, daritenersi equivalenti alla contestata recidiva”.Si tratta, pertanto, di un caso in cui la scelta motivazionale del giudice è chiara ericostruibile e deve prevalere su quanto indicato nel dispositivo, che non fa alcuna menzionedel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola dellaprevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontàdecisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al casospecifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, lasua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben puòcontenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.(Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560-02).2.2. Ciò detto, dalla motivazione della sentenza di primo grado deve ritenersi che nelcalcolo della pena si è tenuto conto delle circostanze aggravanti diverse dalla recidiva,avendo il Tribunale precisato, con riguardo alla posizione di entrambi gli imputati, che lapena base per il più grave reato di cui al capo A era calcolata “considerata la ricorrenza didue circostanze aggravanti di cui al comma 2 dell’art. 640 cod.pen.”; assunto che trovaconforto nella determinazione della cospicua pena base di anni quattro e mesi sei direclusione per ciascun imputato, sanzione prevista solo dall’art. 640, secondo comma,cod.pen. e non dal primo comma della norma (non potendosi applicare il successivo terzocomma, introdotto successivamente al fatto in esame).Tale errore in diritto – dovuto al fatto di avere “scorporato” il giudizio di bilanciamentonel senso della equivalenza applicandolo solo con riguardo alle circostanze attenuantigeneriche, da un lato e alla aggravante della recidiva, dall’altro, anziché in relazione a tuttele aggravanti contestate (non privilegiate), operando un aumento di pena per queste ultime –non è stato sanato dalla Corte di appello, che ha confermato la sentenza di primo gradooffrendo in proposito una motivazione giuridicamente errata e non del tutto fedele allerisultanze prima indicate.Ne consegue che la sentenza, sul punto, deve essere annullata con rinvio perprocedere ad un nuovo ed unico giudizio di bilanciamento, nel senso della equivalenza, tracircostanze eterogenee, con evidente refluenza sul calcolo finale della pena.Gli altri motivi di ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono assorbiti in questa sede,dovendosi rilevare che la questione relativa alla sussistenza della circostanza aggravantedella minorata difesa non ha rilevanza, posto che l’elisione di tale aggravante noncomporterebbe alcuna diminuzione della sanzione, non potendosi procedere ad un nuovogiudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche, stante ildivieto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod.pen., in presenza della recidiva reiteratacontestata ad entrambi gli imputati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta il ricorso diScarallo [OSCURATO:PERSONA] nel resto.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]