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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29827/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce vizi di motivazione in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti anziché prevalenti rispetto alla recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella semplice enunciazione della doglianza, senza alcuna argomentazione di supporto.

Inoltre, l'obbligo di motivazione in tema di attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti anziché prevalenti rispetto alla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella semplice enunciazione della doglianza, senza alcuna argomentazione di supporto. Inoltre, l'obbligo di motivazione in tema di attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno
Sentenza Cassazione n. 29827/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris