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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21262/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della nuova condanna inflitta a Fiumicelli per un reato anteriormente commesso e a una pena che, cumulata con la precedente, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., per essere la revoca già stata disposta dal Pubblico ministero, tenuto conto che la competenza a disporre la revoca appartiene, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero che dispone l'esecuzione dei provvedimenti di quest'ultimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della nuova condanna inflitta a Fiumicelli per un reato anteriormente commesso e a una pena che, cumulata con la precedente, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., per essere la revoca già stata disposta dal Pubblico ministero, tenuto conto che la competenza a disporre la revoca appartiene, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero che dispone l'esecuzione dei provvedimenti di quest'ultimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris